                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                      "CUM SEMPER OBLATAS"
         AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI, ARCIVESCOVI
       E A TUTTI GLI ORDINARI DEI DIVERSI LUOGHI D'ITALIA
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Noi approfittiamo sempre e volentieri di ogni occasione che Ci
viene offerta di indirizzarci a Voi, Venerabili Fratelli,
affinch risplenda sempre pi la prova del Nostro sincero amore
per Voi; e ora con maggiore alacrit d'animo lo facciamo, per
eccitare lo zelo della Vostra Fraternit, per la conservazione
della retta disciplina nel governo del Clero a Voi affidato in
queste particolari condizioni di tempo e di necessit.
Noi non potremmo confidare di riuscire a sostenere il grave onere
della sollecitudine di tutte le Chiese, imposto alla nostra
debolezza, senza raccomandare e inculcare l'aumento del Culto
Divino, l'osservanza delle Sanzioni Ecclesiastiche nelle singole
Diocesi, e la particolare e vigilante cura dei Pastori.
1. In primis Ci offre l'occasione di rivolgerci a Voi con questa
Lettera l'argomento sull'onere che si assumono tutti coloro che
hanno cura d'anime, cio di applicare la Messa Parrocchiale per
il popolo affidato alle loro cure; come pure l'applicazione della
Messa Conventuale a pro dei Benefattori in generale, che deve
essere fatta da coloro che cantano la Messa nelle Chiese
Patriarcali, Metropolitane, nelle Cattedrali e Collegiate; e per
ultimo l'obbligo di salmodiare a cui sono tenuti i Canonici che
assistono dal Coro nelle dette Chiese. La nostra dissertazione 
su quest'ultimo argomento, non nuovo, anzi sempre trattato dagli
Scrittori. Questo dovere fu molte volte discusso e definito nella
Congregazione dei Nostri Venerabili Fratelli, i Cardinali di
Santa Romana Chiesa Interpreti del Concilio Tridentino, fin da
quando Noi stessi, costituiti negli Ordini Minori, per molti anni
fungevamo da Segretario della stessa Congregazione. E sebbene i
Decreti di questa Sacra Congregazione quasi sempre siano usciti
uniformi, ricevendo sempre l'approvazione dei Pontefici Nostri
Predecessori, non c' da meravigliarsi che non ne sia ancora
giunta notizia a tutti Voi e ai singoli.
Per questo abbiamo stimato non solo opportuno, ma necessario
scrivere a Voi questa Lettera Enciclica, affinch sia nota la
costante opinione e direttiva di questa Sede Apostolica su tali
argomenti, ponendo fine alla variet delle opinioni e delle
sentenze nelle quali si divisero gli Scrittori. Ci pertanto
servir alle Vostre Fraternit come norma, affinch possiate
dirigere secondo questa regola tutte le Vostre Costituzioni
Sinodali e i vostri Rescritti, dei quali Noi Vi ordiniamo la
pubblicazione. Vi preoccuperete pertanto di far eseguire - e non
lo dubitiamo - con ogni sollecitudine e vigilanza quelle
prescrizioni che nella presente Lettera sono da conservare e
osservare. Dipender da Voi che i probabili ricorsi ai Tribunali
della Nostra Curia contro i Vostri Rescritti, non costituiscano
ostacolo o remora, poich abbiamo prescritto e ordinato che
debbano essere tutti respinti. Per questo vogliamo che questa
Nostra Lettera sia conservata nelle Raccolte e Archivi dei Nostri
Tribunali, e ordiniamo che sia le risoluzioni dei Tribunali, sia
i Vostri Rescritti che emanerete in conformit con essa siano osservati.
2. Quello che abbiamo detto ora, ossia che il santo Sacrificio
della Messa deve essere applicato dai Pastori di anime a favore
del popolo affidato alle loro cure, il Santo Concilio di Trento
lo enuncia chiaramente con queste importanti parole, come
conseguenza del comando divino: "Poich  di precetto divino la
prescrizione fatta a tutti coloro che hanno cura di anime, di
distinguere bene le loro pecore, e di offrire per esse il
Sacrificio" (Conc. Trid., sess. 23, cap. 1), e quantunque non
siano mancati coloro che, con interpretazioni ridicole o prive di
fondamento hanno cercato di eliminare quest'obbligo ricordato dal
Santo Sinodo o almeno di attenuarlo; tuttavia, siccome le parole
sopracitate del Concilio sono abbastanza chiare e precise, ed
inoltre, siccome la Congregazione summenzionata particolarmente
preposta all'interpretazione dello stesso Concilio, ha
costantemente notificato che coloro cui  stata affidata la cura
di anime, devono non solo celebrare il Sacrifizio della Messa, ma
devono anche applicarne il frutto "medio" a favore del popolo ad
essi affidato, e non possono applicarlo a favore di altri, n
possono ricevere per tale applicazione l'elemosina; e siccome
infine - ci che  pi importante - questa volont  stata
approvata e confermata dai Pontefici Romani Nostri Predecessori,
a nessuno di Voi rimane da desiderare se non di abbracciarla, di
eseguirla, e di procurare con ogni zelo che venga prontamente
eseguita nelle Vostre rispettive Diocesi.
3. Anche Noi, che, come abbiamo gi accennato, quando eravamo
ancora occupati in impieghi minori, per molti anni abbiamo svolto
l'Incarico di Segretario della predetta Congregazione per
l'Interpretazione del Concilio di Trento e, per i non pochi anni
che abbiamo trascorso nel governo della Diocesi di Ancona e parte
della Metropolitana di Bologna, Nostra diletta patria, che ancora
amiamo, Noi, diciamo, non siamo all'oscuro di tutte le vie di
sfuggita, di ogni genere, per le quali molti cercano di evadere
l'adempimento di questo obbligo, per la cui esecuzione Noi
appositamente dobbiamo provvedere.
4. Il Sacro Concilio di Trento ordina sovente ai Vescovi che,
ovunque sia necessario, affinch non venga trascurata la cura
delle Anime, scelgano Vicari idonei ad esercitare questa cura
d'Anime, assegnando loro un congruo frutto o beneficio, come si
pu leggere nella sess. 6, c. 2; sess. 7 e c. 5-7; sess. 21, c.
6; sess. 25, c. 16. Non raramente succede che, durante la sede
vacante di qualche parrocchia, debba essere incaricato dal
Vescovo un Vicario (economo spirituale) per adempiere gli oneri
di questa Chiesa fino all'elezione del nuovo Rettore, sempre per
disposizione dello stesso Concilio Tridentino (De Reformatione,
sess. 24, cap. 18). Allora molti di questi Vicari cercano di
sottrarsi a tale obbligazione, sia per il fatto che hanno gi una
cura pastorale abituale presso altri ed esercitano questa
provvisoriamente; sia perch sono amovibili ad nutum Episcopi, ed
esercitano quel ministero parrocchiale per breve tempo; per non
parlare poi dei Parroci Regolari, i quali spesso dichiarano di
non essere tenuti ad applicare la Messa festiva pro populo.
Invece la Nostra volont, e comando,  che, come gi altre volte
fu stabilito dalle predette Congregazioni, tutti coloro che
esercitano cura d'Anime, e non soltanto i Parroci o i Vicari
Secolari, ma anche i Parroci o Vicari Regolari, in una parola
tutti quelli su nominati, tutti quelli che sono stati ritenuti
degni di questa specifica menzione, tutti ugualmente sono tenuti
ad applicare la Messa Parrocchiale per il popolo affidato alle loro cure.
5. Alcuni, per evitare l'adempimento di quest'obbligo, sono
soliti obiettare che le rendite della propria parrocchia non sono
sufficienti; altri si trincerano dietro un'inveterata
consuetudine, affermando che quest'onere non fu mai in uso n
presso di s, n presso i loro predecessori per lungo tempo, anzi
ab immemorabili.
Noi invece estendiamo la nostra conferma alle predette
prescrizioni dettate dalla Congregazione del Concilio, e per
quanto  necessario, con la Nostra Apostolica Autorit, a tenore
della presente Lettera decretiamo e dichiariamo che questa
disposizione debba avere esecuzione, anche se i Parroci o altri,
come abbiamo visto sopra, che hanno cura d'Anime siano sprovvisti
dei convenienti redditi stabiliti e nonostante che per
consuetudine ab immemorabili nelle loro Diocesi o Parrocchie
fosse stato praticato il contrario; tutti sono ugualmente tenuti
ad applicare la Messa Parrocchiale per l'avvenire.
6. Quando abbiamo affermato che tutti coloro che hanno cura
d'Anime devono applicare il Santo Sacrificio della Messa per il
popolo ad essi affidato, non per questo abbiamo inteso stabilire
che quotidianamente, o qualunque volta essi celebrano, siano
tenuti a questa applicazione. E infatti il Santo Concilio
Tridentino (sess. 23, cap. 14) ordina ai Vescovi di prendersi
cura che i Sacerdoti celebrino la Santa Messa almeno alla
domenica e nelle feste solenni; se poi sono in cura d'Anime,
celebrino la Santa Messa cos frequentemente da soddisfare le
esigenze del loro popolo. Ma gi in molte Costituzioni Sinodali
sono stati provvidamente stabiliti dai Vescovi - come ben
sappiamo - i giorni nei quali i Pastori d'Anime devono celebrare
la Santa Messa pro populo.
Noi ci siamo presi l'impegno di decretare soltanto quando, senza
alcun dubbio, si debba celebrare la Messa per il popolo. Sappiamo
anzi quello che d'altronde era stato disposto dalla Santa
Congregazione del Concilio, che cio il Parroco dotato di pingue
beneficio dovrebbe ogni giorno celebrare e applicare la Santa
Messa per il popolo e che chi non gode di questi abbondanti
redditi  tenuto a farlo soltanto nei giorni festivi. Ma Noi, ben
sapendo quali controversie sono sorte su questo punto, cio a
quale somma dovrebbero giungere i proventi della Chiesa
parrocchiale, per essere stimati pingui e abbondanti, e poich
non possono essere dichiarati pingui quei redditi, anche copiosi,
ai quali per sono annessi molteplici e gravi oneri, e poich
conosciamo quante querele sono sorte contro questo decreto,
ritenuto troppo rigido, Noi crediamo opportuno dichiarare alle
Vostre Fraternit che per Noi  gi soddisfacente e per Voi
sufficiente che coloro che esercitano la cura d'Anime, celebrino
il Sacrificio della Messa tutte le domeniche e le Feste di
precetto applicando per il popolo.
Le domeniche e gli altri giorni festivi sono quelli nei quali,
secondo il precetto del Concilio di Trento (sess. 5, cap. 2;
sess. 24, cap. 4), tutti i preposti alla cura delle Anime devono
nutrire il popolo loro affidato con salutari parole, insegnando
quelle verit che tutti devono conoscere per la loro salvezza: e
sono quelli i giorni dei quali il Sacro Concilio decret: "Il
Vescovo ammonisca il popolo con molta cura e ciascuno deve essere
presente alla sua Parrocchia, quando ci  comodo, per ascoltare
la Parola di Dio". In questi giorni i Parroci devono istruire i
loro parrocchiani nella dottrina cristiana, secondo quel che
prescrive lo stesso Concilio: "Abbiano cura i Vescovi che i
fanciulli nelle domeniche e negli altri giorni di festa siano
istruiti nelle singole Parrocchie su i Rudimenti della Fede e
l'obbedienza a Dio e ai genitori" (Conc. Trid., sess. 24, cap. 4).
7. E poich in alcune Diocesi il numero delle Feste di precetto,
per Nostra Autorit,  stato diminuito, cosicch in alcune Feste
i fedeli cristiani devono ascoltare la Santa Messa e astenersi
dalle opere servili, mentre in altre feste sono permesse le opere
servili, pur restando fermo l'obbligo di ascoltare la Messa, Noi,
per eliminare i gi sorti dubbi sull'obbligo di applicare la
Messa Parrocchiale in questi ultimi giorni festivi, stabiliamo e
dichiariamo che tutti i curatori d'Anime sono tenuti a celebrare
e ad applicare la Messa pro populo anche nei giorni predetti nei
quali il popolo deve assistere alla Messa e pu applicarsi alle
opere servili.
8. Sappiamo per abbastanza bene, per averne fatto qualche volta
Noi stessi esperienza, che ci sono dei Parroci cos poveri da
essere quasi costretti a vivere delle elemosine che ricevono dai
fedeli per la celebrazione delle Messe. Altri invece, incaricati
sotto il nome di Vicari o Economi di esercitare, durante la
mancanza del Parroco, la cura d'Anime, in certi luoghi sono
trattati cos miseramente che le esigue entrate loro concesse e
gli scarsi ed incerti guadagni che essi fanno, bastano appena
alla necessit della loro vita. Questo avviene sovente anche a
quei Sacerdoti che, in certe Chiese, esercitano solo
interinalmente un ministero che stabilmente viene affidato ad
altri; per conseguenza sembreremmo dare prova di troppo rigore,
se proibissimo loro di ricevere l'elemosina per l'applicazione
della Messa proprio nei giorni festivi in cui si presenta pi
facilmente l'occasione di averla.
Per questo Noi, mossi da una grandissima compassione per
l'indigenza sia degli uni, sia degli altri, e allo scopo di
venire loro incontro nel limite delle Nostre facolt; quantunque,
come abbiamo detto sopra, tutti e ciascuno dei Sacerdoti suddetti
siano obbligati nei giorni festivi a celebrare ed applicare la
Messa pro populo; tuttavia a beneficio dei predetti Parroci
bisognosi, concediamo a ciascuno di Voi la facolt di
opportunamente dispensare coloro che avrete constatato essere
nelle condizioni richieste, affinch possano ricevere liberamente
e lecitamente l'elemosina, anche nei giorni festivi, da qualche
pio offerente, ed applicare per lui il Sacrificio, se costui lo
richiede: purch per la necessaria comodit del popolo, ed alla
condizione che, nel corso della settimana, essi applichino tante
Messe a favore del popolo, quante ne avranno celebrate, nei
giorni festivi ricorrenti in quella settimana, secondo
l'intenzione particolare di un altro pio benefattore.
9. Per quello che riguarda i Vicari, ossia Economi, delle Chiese
vacanti, essendo concessa facolt ad ogni Vescovo, dal Concilio
Tridentino (sess. 24, cap. 18), di incaricarli e costituirli "con
una congrua assegnazione dei frutti del beneficio a suo proprio
giudizio", spetta a Voi, Venerabili Fratelli, agire con quelli
che esigono i frutti di quella Chiesa vacante, cos da dare un
certo congruo aumento per l'onere di celebrare e applicare la
Messa per il popolo nei giorni festivi a quell'Economo in stato
di bisogno che gode di un'esigua assegnazione dei beni e di pochi
e incerti altri proventi.
Inoltre in quei luoghi dove i frutti delle Chiese vacanti vengono
riscossi a favore della Nostra Camera Apostolica, abbiamo inviato
al nostro Tesoriere Generale opportuni ordini, che egli non
tralascer di trasmettere ai Collettori particolari di questi
luoghi: "I Vescovi della Nostra giurisdizione e regione
ecclesiastica e degli altri luoghi, dove i frutti delle Chiese
vacanti appartengono alla predetta Camera Apostolica, dovranno
devolvere parte di questi stessi frutti al fine di cui abbiamo
parlato sopra".
10. Infine, riguardo a quei costituiti Vicari perpetui o ad
tempus, che hanno la cura d'Anime che abitualmente appartiene ad
altri, cio di ragione di qualche Chiesa parrocchiale unita alle
loro Chiese o Monasteri, Collegi e Pii Luoghi, sebbene dal Nostro
Predecessore di venerata memoria San Pio V Papa sia stata
stabilita una certa porzione da assegnare a questi Vicari, come
viene chiaramente indicato nella sua Costituzione che comincia
con le parole Ad exequendum, datata il primo novembre 1567,
tuttavia, qualora non si trovi assegnata a questi Vicari una
prestabilita porzione di frutti - o in nessun modo o non
integralmente -, o anche qualora quella porzione loro attribuita
dalla predetta Costituzione sia ritenuta da Voi insufficiente
nella circostanza dei tempi e specialmente per l'adempimento
dell'onere di celebrare e applicare la Messa pro populo nei
giorni festivi di precetto; Voi potrete usare di questo potere
che d il Concilio di Trento ai Vescovi secondo il loro prudente
giudizio (Conc. Trid., sess. 7, cap. 7), tenuto conto delle
necessit dei tempi e della ragione dell'onere imposto, e
assegnare a questi Vicari una congrua porzione di frutti. Per la
qual causa Noi impartiamo alle Vostre Fraternit, per quanto 
d'uopo, le necessarie e opportune facolt, abolendo qualsiasi
privilegio, appello o esecuzione - come viene sancito nel
medesimo Concilio - che venissero opposti alle salutari
disposizioni da Voi emanate.
11. Abbiamo dunque indicato alle Vostre Fraternit quelle norme
che devono essere stabilite circa la Messa Parrocchiale. Facendo
un altro passo, le norme che regolano la Messa Conventuale sono
cos note e chiare che non  possibile far sorgere alcun dubbio:
che cio, secondo le sanzioni dei Sacri Canoni,  prescritto che
ogni giorno nelle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Collegiali,
siano recitate le Ore Canoniche nel debito modo e forma; non
solo, ma venga celebrata la Messa Conventuale. Anche su questi
obblighi esistono risoluzioni emanate molte volte da questa
Congregazione dei Nostri Venerabili Fratelli interpreti del
Concilio Tridentino, che Noi con la nostra Apostolica Autorit
approviamo e confermiamo, inculcandone particolarmente la loro
esecuzione. Pertanto la Messa Conventuale che viene celebrata
ogni giorno dal Clero delle predette Chiese, sia applicata ogni
giorno per i loro benefattori in genere, allo stesso modo in cui
viene applicata pro populo da coloro che sono in cura d'Anime
ogni domenica e festa di precetto, come abbiamo dichiarato superiormente.
12. Adoperatevi dunque ad eliminare la falsa opinione di alcuni,
che sappiamo essere accettata in alcune di queste Chiese o per
errore o dolosamente; l'opinione  questa: che cio quando la
Messa Conventuale  celebrata e applicata per qualche particolare
benefattore della Chiesa, sia per gratitudine, sia per un onere
accettato o imposto, con questo deve ritenersi soddisfatto
l'onere della celebrazione. Invece questo dovere e onere non
riguardano alcuni benefattori particolari, ma tutti i benefattori
in generale di qualsiasi Chiesa al cui servizio sono addetti i
Dignitari, i Canonici, i Mansionari, coloro che ricevono i
benefici corali e celebrano la Messa Conventuale secondo i loro turni.
13. Voi comprendete che non  meno da riprovare l'affermazione di
altri che dicono che questo obbligo viene sufficientemente
soddisfatto quando nelle loro Chiese ogni tanto si fanno
preghiere per i benefattori, oppure si celebra per loro il Santo
Sacrificio in determinati giorni o negli anniversari.
Nessuno si arroghi il diritto di poter soddisfare un obbligo in
altro modo da quello che  stato prescritto sovente dalle leggi
ecclesiastiche: che cio si deve celebrare la santa Messa
Conventuale ogni giorno per i benefattori, applicandola per tutti
loro in genere.
14. Nei primi secoli della Chiesa, ma anche in tempi da noi non
molto remoti, - non dubitiamo che anche Voi l'avete appreso dalla
Storia della Chiesa - si conservava nelle singole Chiese un
elenco accurato di tutti e dei singoli per la liberalit dei
quali era stata costruita la Chiesa; e i loro nomi erano scritti
nei "Sacri Dittici" (cos allora si chiamavano) perch non
venisse mai meno il loro ricordo e perch per essi si facessero
preghiere e si celebrasse il Santo Sacrificio della Messa. Per
questa ragione si era soliti in molte Chiese porre quel catalogo
davanti agli occhi del Sacerdote Celebrante, sebbene molti pii
Benefattori nelle loro donazioni avessero dichiarato che non
avevano posto alcuna condizione di Sante Messe, ma che offrivano
i loro beni a Dio soltanto per la remissione dei loro peccati; ma
i Presuli delle Chiese stabilirono che si facessero preghiere e
impetrazioni per essi, sebbene costoro, offrendo i loro beni, non
avessero fatto parola di questo.
Ma pian piano questo uso dei Sacri Dittici venne meno, e per
questo sono caduti in oblio in tanti luoghi i nomi di molti
Benefattori.
Ma non per questo si devono tralasciare l'uso e la disciplina di
pregare per essi, e offrire in suffragio il Santo Sacrificio
della Messa. Da questi fatti poi ha avuto origine (ed ha la sua
ragione d'essere) il precetto di applicare la Messa Conventuale
per tutti i Benefattori.
15. Come si portano varie scuse - come  stato detto sopra - per
evitare di applicare pro populo la Messa Parrocchiale nei giorni
di festa di precetto, cos avviene per l'applicazione della Messa
Conventuale quotidiana a pro dei Benefattori.
E come le prime scuse, cos le seconde sono state tolte di mezzo
provvidamente con le opportune risoluzioni della Congregazione
del Concilio Tridentino, che Noi ancora una volta approviamo e
confermiamo.
16. Alcuni tuttavia, in ragione della contraria consuetudine
anche "ab immemorabili", che vige nella loro Chiesa, si
persuasero di potersi esimere da un tale onere.
Ma gi molte volte  stato risposto che una tale consuetudine,
anche se "ab immemorabili", deve essere chiamata pi propriamente
abuso e vizio, e non pu in alcun modo n da alcuno essere difesa
e accettata.
17. Altri vorrebbero essere esentati dall'applicare la Messa per
i Benefattori, o perch soggetti ad un altro onere di Messe, o in
ragione del loro Canonicato o altro Beneficio Ecclesiastico, che
hanno ottenuto con la Prebenda Canonicale; o perch - oltre
l'Ufficio di Canonico o Beneficiario o Mansionario nella Chiesa
Cattedrale o Collegiata - quando cantano la Messa Conventuale nei
giorni festivi di precetto, devono contemporaneamente applicare
pro populo e quindi non possono offrire nello stesso tempo il
Santo Sacrificio anche per i Benefattori. Ma si  provveduto
anche a costoro, ordinando loro di applicare la Messa Conventuale
per i Benefattori; per gli altri, per i quali fossero tenuti ad
applicare peculiarmente la Messa, si facciano sostituire da un
altro Sacerdote, che al loro posto celebri quella Messa da
applicare pro populo.
18. Altri fanno l'osservazione che non sempre la Messa
Conventuale viene celebrata da Canonici o Dignitari, ma talvolta
da Beneficiati o Mansionari. Non  giusto che non ci sia alcuna
elemosina per quella Messa e non sanno donde si debba prelevare
quell'elemosina. Anche a questo si  provveduto, ordinando che
deve essere detratta dalla "Massa di Distribuzione".
19. Altri ancora hanno dimostrato l'esiguit di tali
distribuzioni, che detraendo infatti l'elemosina quotidiana per
la Messa Conventuale, si ridurrebbero quasi a nulla. Allora non
si troverebbe pi nessuno che se ne occupasse, con grave
detrimento delle prestazioni di servizio alla Chiesa. Il Concilio
di Trento (sess. 24, cap. 15) espone le opportune ragioni per
provvedere alla mancanza di mezzi e alla povert di certe
Prebende Canonicali. Se poi non si pu seguire la via indicata
dal Concilio, come spesso accade, allora non resta che inoltrare
ricorso presso la Congregazione del Concilio, alla quale spetta
ridurre l'applicazione quotidiana della Messa Conventuale ai soli
giorni festivi. E questo dopo aver esaminato opportunamente la
vostra particolare situazione in base alla Vostra relazione, e
con l'autorit Apostolica ad essa concessa dai Nostri
Predecessori, e da Noi confermata con la presente Lettera.
20. Sappiamo che  stato imposto ogni giorno il canto della Messa
Conventuale nelle Chiese Patriarcali, Metropolitane e Collegiate,
come  prescritto nelle Rubriche generali, la cui custodia e
osservanza vivamente raccomandiamo alle Vostre Fraternit. Ma in
certi giorni si devono celebrare anche due o tre Messe
Conventuali. Allora, come  stato superiormente ordinato, la
prima Messa deve essere celebrata senz'altro per i Benefattori;
ma resta da decidere se si deve obbligare i Capitoli delle Chiese
rispettivamente soggetti alla Vostra giurisdizione, che anche le
altre Messe - se occorre celebrarle - siano ugualmente applicate
a suffragio dei Benefattori.
21. Tale questione  stata prospettata alla Sacra Congregazione
da alcuni di Voi, ardenti di zelo per la Chiesa. Ma gi prima di
tale domanda, si trov che altre volte fu risposto dalla medesima
Congregazione dei Nostri Venerabili Fratelli Interpreti del
Concilio di Trento che si doveva concedere l'esenzione
dall'applicazione della seconda o terza Messa Conventuale a pro
dei Benefattori, quando lo esigeva la piccola dote dei Canonicati
o dei Benefici. Da questo si poteva desumere l'obbligo
dell'applicazione dove non si trattava di Chiese povere.
22. Noi per, conoscendo bene la regola tenuta dalla Sacra
Congregazione per la definizione di questa questione; di
rimandare cio nel dubbio la soluzione di questa questione al
Nostro giudizio, Noi allora giudichiamo - e vogliamo sia da Voi
osservato - quanto segue: sono da lodare e incoraggiare tutti
quelli che spontaneamente applicano la seconda o terza Messa
Conventuale per i Benefattori in generale: coloro che lo fanno in
forza della consuetudine vigente nella loro Chiesa devono
perseverare in questa consuetudine; dove invece non si trova tale
consuetudine, si deve lasciare ai celebranti la libert
dell'applicazione della seconda e terza Messa Conventuale, purch
siano sempre ricordati i Benefattori della Chiesa nella
commemorazione dei Defunti.
23. Terminando questa Nostra Lettera, esortiamo vivamente le
Vostre Fraternit ad esercitare la massima attenzione e vigilanza
affinch nei cori delle Vostre Chiese, oltre alla devota
celebrazione e alla giusta applicazione della Messa Conventuale,
anche le Ore Canoniche non siano cantate in fretta, ma bens con
diligenza, facendo sempre le pause richieste, e con tutto il
rispetto e la devozione convenienti.
24. Sappiamo bene che in certe Chiese Metropolitane e Cattedrali
si  fatta strada tra i Canonici l'opinione secondo la quale essi
pretendono di soddisfare sufficientemente al loro dovere con la
sola presenza in Coro, anche se vi rimangono silenziosi, n si
uniscono al canto dei Beneficiati e dei Mansionari. Per
avvalorare questa opinione essi sogliono addurre antiche
consuetudini, particolari statuti e anche pretesi privilegi delle
loro Chiese.
Ma poich il Sinodo Tridentino, parlando dei Dignitari e dei
Canonici che devono essere presenti al Coro, enuncia i loro
doveri in questi termini: "Lodate con Inni e Cantici il Nome di
Dio, con riverenza, con chiara voce e con devozione nel Coro a
ci istituito per salmodiare" (Conc. Trid., sess. 84, cap. 12); e
poich sono pochi attualmente i Capitoli nei quali i Canonici
partecipano al Coro nel modo da Noi deprecato; e perci sono
pochi quelli che avversano la disciplina della Chiesa - per
quanto Noi sappiamo -; poich inoltre questa opinione (che mai fu
proposta alla discussione nella Congregazione del Concilio di
Trento) appena venne esaminata fu subito riprovata e respinta -
ancorch ne venissero addotte a suo sostegno le presunte
consuetudini ed altri motivi e ragioni - e nonostante l'istanza
che ne facevano i Canonici delle Chiese Patriarcali di questa
Nostra Citt; siccome, infine, un giudizio fu emesso in questo
stesso senso da molti Sinodi Provinciali, anche approvati e
confermati da questa Sede Apostolica, non sembra rimanere
null'altro che impedisca a questi pochi di uniformarsi alla Legge
universale.
In verit Noi non vediamo su quale titolo particolare possano
appoggiarsi i Canonici di questa o di quell'altra Chiesa, per
persuadersi di soddisfare al loro obbligo con la semplice
presenza in Coro, senza il canto della Divina Salmodia.
Pertanto, se costoro non possiedono un Privilegio o Indulto
Apostolico - non presunto n abrogato, ma legittimo e ancora in
vigore - giustamente e meritatamente si deve temere che finch
essi agiscono in questo modo, non possono fare propri i frutti
delle Prebende e delle distribuzioni, e che sono tenuti alla loro
restituzione.
Pertanto  vostro dovere, Venerabili Fratelli, spiegare loro
tutte queste responsabilit, se non vogliamo, Noi con Voi, con la
nostra dissimulazione e col nostro silenzio favorire e confermare
abusi e corruttele che dovevamo togliere, riprendendo
coraggiosamente e scongiurando, per non essere trovati colpevoli
davanti al Divin Giudice in una cosa di cos grande importanza,
riguardante cos da vicino il culto di Dio.
Frattanto, alle Vostre Fraternit, che con tutto il cuore
abbracciamo, con tanto affetto impartiamo la Benedizione Apostolica.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 19 agosto 1744, anno
quinto del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
