                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                        "INTER OMNIGENAS"
             AI VENERABILI FRATELLI, DILETTI FIGLI,
        ARCIVESCOVI, VESCOVI, PARROCI E A TUTTO IL CLERO
                 E AL POPOLO DEL REGNO DI SERBIA
                  E DELLE ALTRE REGIONI VICINE
                        BENEDETTO PP. XIV
               VENERABILI FRATELLI, DILETTI FIGLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Fra le calamit di ogni specie dalle quali i figli della Chiesa
che abitano sotto il dominio degli infedeli sono oppressi da ogni
parte, e delle quali, tutte, sentiamo compassione con paterna
carit, quelle che pi sollecitano e premono il nostro animo sono
quelle da cui temiamo che nasca occasione di perdizione per le
anime redente dal Sangue di Cristo, con la conseguenza che possa
essere causato un danno alla integrit della Fede cattolica e
della disciplina. Fra tali calamit che Voi, Venerabili Fratelli,
Diletti Figli, sostenete da tempo nel Regno di Serbia sotto il
durissimo giogo dei Turchi, e che altre volte giunsero alle
Nostre orecchie da molte parti, Ci colpirono con incredibile
dolore le ultimissime che Ci furono spiegate con maggiori
particolari e quasi mostrate ai Nostri occhi dal Venerabile
Fratello Giovanni Battista, da Noi eletto e costituito
Arcivescovo di Skopje. Infatti, anche se abbiamo dovuto lodare e
anzi ammirare l'assidua vigilanza e sollecitudine per il proprio
gregge dei Pastori di codesto Regno e la ferma costanza dei
popoli nella Fede e nella piet, fra le gravissime vessazioni e
persecuzioni inferte dalla crudelt degli infedeli e dall'odio
degli scismatici, tuttavia Ci causarono molto dolore sia il
comportamento non lineare e fluttuante o anche arbitrario, in
cose della massima importanza, di alcuni di loro, sia la
corruzione dei costumi e della disciplina portata nella maggior
parte dei fedeli dalla compagnia degli stranieri, ma soprattutto
la turpe occultazione della professione cristiana, somigliante
all'infedelt, che molti in codeste regioni mostrano di usare,
per timore di danni materiali.
1. In verit, quelle cose che si dice si siano introdotte fra i
fedeli di codeste Chiese contro la purezza della fede e dei
costumi dovevano, per la maggior parte, essere prevenute o
corrette ed emendate in forza delle sanzioni sufficientemente
conosciute del diritto pontificio e canonico, dei decreti della
Sede Apostolica emanati pi spesso attraverso l'organo dei
Venerabili Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa
preposti agli affari di "Propaganda fide", ma specialmente a
motivo di ci che fu stabilito nel Concilio Albanese che fu
indetto e celebrato, sotto il Nostro predecessore di felice
memoria Clemente XI, dal Primate di codesto Regno, per tutto il
clero e il popolo di Albania e Serbia. Perci, richiamando alla
memoria a tutti voi tutte le predette leggi del Diritto
Ecclesiastico e della Sede Apostolica e raccomandando molto di
studiarle e osservarle, comandiamo che il predetto Concilio
Albanese, adattato specialmente alla vostra situazione e
all'opportunit dei tempi, sia in tutto mantenuto e dappertutto
osservato, volendo che tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Parroci e
Missionari e gli altri che sono in cura d'anime in codesto Regno,
abbiano presso di s qualche copia di quel Concilio e cerchino di
regolare e di conformare il loro comportamento e quello dei loro
fedeli secondo quelle norme.
2. Tuttavia, affinch siano tolti del tutto ed eliminati per
sempre i pi gravi abusi riguardanti l'integrit della Fede, dei
costumi e dei riti, che sono giunti a Nostra conoscenza da
codeste regioni, dopo averli Noi stessi considerati ed esaminati
con attenzione e diligenza, abbiamo stabilito, col consiglio dei
Nostri Venerabili Fratelli, di riferirvi e di annunciarvi quei
Decreti che seguono, le cui disposizioni confidiamo nel Signore
che debbano essere abbracciate volentieri da tutti voi, a cui
spetta, come utili e necessarie, e nondimeno ordiniamo con
autorit Apostolica che siano esattissimamente compiute e custodite.
3. Cominciando perci dalle cose della Fede, senza la quale 
impossibile piacere a Dio, ordiniamo e comandiamo rigorosamente a
tutti e singoli i fedeli di codesto Regno che vogliono mantenere
la comunione con la Chiesa cattolica, che si guardino dal fare o
dall'ammettere alcunch contro i precetti e le norme Evangeliche,
al fine di occultare il possesso della Religione cristiana, per
quanto talvolta sia lecito e necessario; specialmente quelle cose
che implicano una affermazione della setta Maomettana. Perci, se
avranno ricevuto la circoncisione, sappiano che Cristo non
giover ad essi per nulla, secondo la parola dell'Apostolo.
Evitino del tutto di assumere nomi turchi, che non dovrebbero
nemmeno ricordare con le labbra; di frequentare gli abominevoli
templi degli infedeli, chiamati Mosche e; di profanare, mangiando
carne, i giorni dei digiuni Ecclesiastici: ci, al fine di essere
creduti Maomettani. Tutte queste cose infatti, anche se la Fede
di Cristo  mantenuta nel cuore, non si possono fare senza la
simulazione degli errori di Maometto, contraria alla sincerit
cristiana; tale simulazione contiene una menzogna in materia
gravissima e comporta una virtuale negazione della Fede, con
gravissima offesa di Dio e scandalo del prossimo.
4. Ma molto pi, nel caso che siano interrogati dalle pubbliche
autorit, sappiano che non  loro lecito professarsi seguaci
della setta Maomettana, ma ricordino che quello  il tempo in cui
- brandendo lo scudo della Fede - debbono non solo credere col
cuore alla giustizia, ma anche confessare Cristo con la bocca per
la salvezza, altrimenti, se avranno osato rinnegarlo davanti agli
uomini, anche Lui li rinnegher davanti al Padre Suo.
5. Ugualmente empio ed illecito  l'abuso di quei Cristiani di
Serbia che, prossimi a morire, permettono o dispongono che i loro
cadaveri siano consegnati alle sepolture dei Turchi, con
l'assistenza di costoro e con l'uso dei riti Maomettani; infatti,
se non devono affatto vergognarsi di Cristo in vita, quanto meno
lo devono nel momento in cui stanno per comparire al Suo tremendo
giudizio, affinch Egli non si vergogni di loro davanti al Suo
Eterno Padre.
6. Sar dunque compito dei Vescovi, dei Parroci e dei Missionari,
ammaestrare ed ammonire seriamente quei Cristiani che empiamente
osano fare le cose suddette, con grande offesa della Fede; invano
si vantano della custodia, dello zelo nella legge cristiana e
della educazione dei figli nella medesima legge, poich se
mancano anche in uno solo di questi punti, si rendono colpevoli
di tutti. Perci dichiarino ad essi apertamente che chiunque, per
timore di qualsivoglia potest o per paura di perdere i beni
materiali, tradisce la sua Fede, provoca l'ira di Dio su di s e
si esclude da ogni speranza di salvezza, a meno che se ne penta,
poich teme pi l'uomo che Dio e preferisce conservare le cose
effimere di questa terra piuttosto che acquistare le realt
eterne. Se poi alcuni vorranno continuare ostinati in questa via
di empiet, saranno privati dei Sacramenti in vita e, se morranno
impenitenti, dei suffragi dopo la morte; a questi nessun Ministro
della Chiesa osi ammetterli, altrimenti dovr essere punito dal
proprio Vescovo con le pene canoniche, secondo quanto 
prescritto anche dal suddetto Concilio Albanese.
7. Sono ugualmente da tener lontane dai Sacramenti della Chiesa
quelle donne che, introdotte nel padiglione dei Turchi col titolo
di mogli, celando la professione della religione cristiana, l
conducono una vita lontana da ogni esercizio della religione; ad
esse dev'essere dichiarato dai Pastori che non ripongano fiducia
per l'eterna salvezza in quella fede che, morta senza le opere,
si convincono di poter conservare utilmente soltanto nel cuore.
8. Quanto ai figli di queste donne, che vengono presentati ai
Parroci per essere battezzati, se la loro vita sembra in
pericolo, i predetti Parroci non esitino a battezzarli, ammonendo
le madri che, se guariranno, dovranno educarli con impegno nella
religione cristiana. Riguardo a quelli di sana e robusta
costituzione, che sono presentati al Battesimo dalle suddette
madri senza fini superstiziosi, ma con l'unico scopo di ottenere
la salvezza, poich  impossibile esaminare le singole
circostanze che possono convincere se essi persevereranno nel
culto della legge Evangelica e della Fede, o se, privati
dell'educazione Cristiana da madri di quel genere, seguiranno
l'empiet del padre Maomettano, considerati anche i pericoli
dell'et infantile per i quali dicono che, per lo pi, un terzo
degli uomini muore prima di compiere i 10 anni, pensiamo di non
dover comandare nulla espressamente. Solamente esortiamo i
Ministri Ecclesiastici che, dopo aver invocato con gemiti la luce
dello Spirito Santo, si comportino secondo la sua guida e le
indicazioni della sua prudenza. Se poi crederanno di poterli
ammettere al Battesimo, non omettano di inculcare nelle madri
l'obbligo rigoroso a cui sono tenute, di far conoscere la verit
di Dio a questi figli della Chiesa, se arriveranno all'uso di
ragione, e di educarli nella disciplina e nella legge del Signore.
9. Giunge alle Nostre orecchie anche la notizia grave e molto
incresciosa che i Decreti del Concilio Tridentino sul Sacramento
del Matrimonio da alcuni non sono osservati in codeste regioni
nelle quali - come comprova lo stesso Concilio Albanese - essi
furono a suo tempo debitamente pubblicati. Perci, dichiarando
che tutti i fedeli di codeste parti sono tenuti ai suddetti
Decreti, definiamo completamente invalidi e nulli quei pretesi
matrimoni che sono contratti davanti al solo giudice dei Turchi,
detto "cad", o anche senza di lui, dai soli sposi, e non secondo
le prescrizioni del predetto Concilio Tridentino. Coloro che
contrassero nozze nulle e clandestine di tal genere e, dopo
averle contratte, convivono, comandiamo che, come persone che
vivono in illecito concubinato, a meno che facciano penitenza del
passato e siano congiunti con matrimonio valido riguardo alla
Chiesa, siano tenuti lontani dalla partecipazione ai Sacramenti.
10. Ma quando il matrimonio  stato contratto secondo il rito dai
fedeli, non permettiamo affatto a loro, neppure per salvaguardare
le mogli dal rapimento dei Turchi, di rinnovarlo davanti al Cad
per mezzo di procuratori secondo il rito turco, salvo che il rito
maomettano delle nozze sia puramente civile e non contenga
nessuna invocazione a Maometto o qualunque altra specie di
superstizione. Infatti, bench facciano questo non di persona, ma
per mezzo di procuratori, tuttavia non devono mai essere
considerati innocenti di quel crimine che viene commesso per loro
autorit o mandato.
11. Per quanto riguarda le pubblicazioni stabilite dal Concilio
Tridentino, bench si dica che in Serbia non sono affatto
confermate dall'uso, in quanto tuttavia sono prescritte ai
Parroci anche di Serbia nel prelodato Concilio Albanese, tolta la
facolt di dispensarne tranne che per motivo di necessit
urgente, comandiamo che ci sia osservato in tutto, per quanto si
possa fare.
12. Se poi la moglie di qualche fedele fugge fra i Turchi e osa
contrarre nozze scellerate con qualcuno di loro, non  lecito al
marito sposarne un'altra al posto di quella, in quanto il
Matrimonio, indissolubile per diritto divino finch vivono i
coniugi, non viene affatto dissolto dal misfatto di una donna di
tal fatta. Quindi se uno in tale situazione ne sposa un'altra,
commette adulterio e, se non si separa completamente da lei,
dev'essere tenuto lontano dai Sacramenti.
13. E pure a tutti  chiaro che cosa si debba dire sulla salvezza
di simili donne, a meno che facciano penitenza. Riguardo alle
donne cristiane rapite con la forza dai Turchi e sposate a forza
o nell'infanzia che, senza essere congiunte da nessun diritto di
fede sacramentale, perseverano in illecito concubinato con gli
infedeli, stabiliamo in tutto la medesima cosa che fu decretata
nel predetto Concilio Albanese: siano loro negati i Sacramenti
della Chiesa, non tenendo in nessun conto n la loro pretesa
perseveranza nella fede cristiana, n la violenza usata loro dai
Turchi in et infantile, e nemmeno il fatto che siano considerate
dai Turchi come moglie unica o migliore o giusta. Queste cose non
danno nessun diritto, a chi vive in concubinato o fornicazione, a
ricevere i Sacramenti, e non offrono ai Sacerdoti nessuna facolt
ad amministrarli a chi ne  indegno.
14. Circa le dispense matrimoniali, i Vescovi e i Missionari di
Serbia stiano attenti a non servirsi senza giudizio o verso gli
immeritevoli delle facolt loro comunicate da questa Santa Sede,
e a non oltrepassare i limiti della loro autorit. Abbiamo perci
stabilito che non si debba concedere nessuna dispensa a quei
cristiani occulti, di cui si  detto, che fingono di seguire i
riti maomettani; infatti costoro, poich si vergognano di Cristo,
si rendono indegni delle grazie della Chiesa, che di Cristo  la
sposa. Inoltre non concedano nessuna dispensa nei casi in cui
prevedano che i matrimoni non saranno celebrati validamente e
santamente secondo il rito della Chiesa Cattolica, come detto
sopra; in tal caso infatti non sarebbero dispense, ma
dissipazioni e incitamenti all'incontinenza, dalle quali il
fedele e prudente ministro di Cristo deve tenersi lontano in ogni modo.
15. Specialmente poi considerino che, fra le altre facolt loro
comunicate, non si trova quella di dispensare dall'impedimento di
giustizia di pubblica onest, proveniente dal matrimonio rato che
sia intercorso altra volta fra l'una o l'altra delle parti e il
consanguineo in primo grado dell'altra parte, ma che sia stato
sciolto prima della consumazione o per morte o per altra
legittima causa. Infatti questo impedimento  pi forte di quello
che nasce dagli sponsali: perci dovranno evitare di concedere
una dispensa di tal genere.
16. Nel celebrare le nozze si osservino i tempi prescritti dalla
Chiesa Cattolica. Se poi i Maomettani, celebrando le loro nozze
nei tempi proibiti, avranno invitato qualche fedele a motivo del
suo ufficio, poich i precetti della Chiesa non riguardano
minimamente coloro che ne sono fuori, non si proibisce ai
cattolici di Serbia di parteciparvi, comportandosi con cristiana
modestia, purch lo si possa fare senza offendere il Creatore, n
i fedeli, n la Chiesa di Dio, e non ci sia nessuna invocazione a
Maometto nelle nozze dei Turchi e nessun rito superstizioso, ai
quali i cristiani invitati debbano partecipare o consentire con
la bocca o con le azioni.
Tuttavia, se cercheranno, per quanto potranno, di scansare quelle
adunanze di infedeli e quei conviti profani, eviteranno molti
pericoli per le loro anime.
17. Per quanto riguarda la cognazione spirituale, comandiamo che
in Serbia siano osservati in tutto i sapientissimi Decreti del
Concilio Tridentino, nonostante qualsiasi consuetudine contraria.
Perci non permettiamo che sia estesa oltre le persone e i gradi
definiti dallo stesso Concilio quella cognazione che nasce dai
Sacramenti del Battesimo e della Confermazione, ed espressamente
dichiariamo che nessuna cognazione spirituale nasce da altra
causa e specialmente dall'assistenza prestata al matrimonio,
anche su invito dei contraenti; come neppure fra coloro dai quali
vengono tagliati i capelli ai bambini per la prima volta. Infatti
 importante il motivo del predetto Decreto conciliare che, a
causa delle troppe proibizioni, non avvenga pi spesso che si
contraggano matrimoni in casi proibiti senza saperlo, o si
perseveri nel peccato, o che debbano essere sciolti con scandalo.
Ci che fu stabilito sapientemente circa quei casi di cognazione
spirituale che erano gi stati accolti nella Chiesa, a molto
maggior ragione deve valere in altre specie di tal genere che,
ignote nella Chiesa Cattolica, hanno un'origine infetta dagli
scismatici, dei quali  tipico imporre agli uomini pesi gravi e
impossibili a portarsi, senza muoverli nemmeno con un dito.
Perci  sicuramente da disprezzarsi lo scandalo di costoro, se
avranno saputo dell'osservanza di questo decreto fra i fedeli.
18. Riguardo poi ai sacri riti, in cui le Chiese di codeste
regioni, mettendosi davanti come specchio ed esempio questa
Chiesa Romana, Madre e Maestra di tutte le altre, mostrano di
usare non altro che il Messale, il Rituale ed il Cerimoniale
Romano, esortiamo i Venerabili Fratelli Arcivescovi e Vescovi a
non cambiare niente in questa consuetudine sicura e lodevole;
tanto nella celebrazione dei Santi Misteri e nella
amministrazione dei Sacramenti, quanto nelle Benedizioni e negli
Esorcismi, non permettano che sia aperto l'ingresso, sotto
qualunque pretesto, a qualsivogliano altri riti, cerimonie e
preghiere, presi da altre parti.
19. Badino poi che le cause di timore che talvolta sono addotte
per omettere nell'amministrazione del Battesimo le cerimonie
prescritte dal Rituale Romano, non siano inutili o leggere; e,
qualora capiti che siano trascurate per veri e gravi motivi,
cureranno anche che, appena possibile, siano compiute. Infatti
riti di cos grande importanza e di tanta antichit e sommamente
necessari a procurare riverenza al Sacramento, non si trascurano
senza peccato grave.
20.  da curare altres che, tolto il caso di necessit e di
giusto timore ispirato dagli infedeli, non si usi
nell'amministrazione del Battesimo l'acqua comune e naturale e
nemmeno quella che viene benedetta per le purificazioni; n
temerariamente si ometta di usare l'acqua benedetta a questo
preciso scopo secondo la prescrizione del Rituale Romano. Infatti
pu difficilmente accadere senza massima incuria e vano timore
(anche secondo il senso del Concilio Albanese), che nelle Chiese
Parrocchiali, dove esistono, non siano benedetti i fonti
battesimali nei tempi stabiliti e secondo i riti, o che non ci
sia una sufficiente quantit di Sacri Oli per questo.
21. Per compiere il loro dovere pastorale, vigilino anche che ai
fedeli dimoranti in qualunque luogo, non manchino Sacerdoti
Cattolici che possano amministrare loro la Sacrosanta Eucaristia
nella solennit di Pasqua, sia perch sia osservato il Decreto
del Concilio Laterano per tutti i fedeli di ambo i sessi, sia
perch, nella comune letizia di tutta la Chiesa per la
Risurrezione del Signore, i figli della Chiesa siano nutriti e
irrobustiti da questo vivificante pascolo che  anche simbolo
dell'unit. E se capitasse che, a causa della infelicit dei
luoghi e dei tempi, questo non si possa in alcun modo fare entro
le due settimane che intercorrono dalla domenica delle Palme alla
domenica in Albis, in tal caso, a tenore di questa Lettera,
concediamo e permettiamo che i popoli di codeste regioni della
Serbia possano soddisfare quel precetto o in Quaresima o nella
solennit di Pentecoste e nei giorni precedenti, secondo il
consiglio del proprio Sacerdote.
22. Con troppo dolore abbiamo poi saputo che le Chiese di codeste
regioni sono talmente abbandonate e rovinose e che il furore
degl'infedeli  cos insolente che non  possibile conservare la
Santissima Eucaristia in modo decente e sicuro, come si conviene.
Da ci deriva che la maggior parte dei fedeli infermi paga il
debito alla natura senza il Viatico della salvezza. Per
l'avvenire si deve ovviare e provvedere, per quanto possibile, a
questo gravissimo male; perci i Parroci devono cercare con
ansiosa diligenza di aver notizia degli infermi, non solo per
purificarli col Sacramento della Penitenza, e per aiutarli e
sollevarli con esortazioni cristiane e conforti spirituali, ma
anche perch siano ristorati col santissimo Corpo di Cristo e
fortificati per affrontare l'ultima battaglia. Perci, quando
vedano che il pericolo di morte sovrasta qualche fedele, al pi
presto gli somministrino il predetto Sacramento dell'Eucaristia
e, se possono farlo senza pericolo, presolo dalla Chiesa, se ce
n' qualcuna, lo devono portare a casa dell'infermo, dal momento
che non  lecito celebrare la Messa presso gli infermi, in luogo
non consacrato, eccetto il caso gravissimo di necessit.
23. Mentre poi il Sacerdote porta agli infermi un cos grande
Sacramento, osservi con esattezza i decreti promulgati nel
Concilio Albanese, con i quali si comanda che, indossata la cotta
e posta la stola sulle spalle, con davanti almeno un cero,
recitando a bassa voce inni e salmi, porti devotamente il
Sacramento entro la Sacra Pisside o in un Calice pulito,
tenendolo davanti al petto con le due mani. Ma quando la
prepotenza e l'iniquit dei Turchi  pi forte (come si aggiunge
nello stesso luogo), il Sacerdote porti sempre la stola coperta
dalle proprie vesti, nasconda la Pisside in un sacchetto o in una
borsa che, appesa al collo con cordicelle, tenga sul seno, e non
vada mai solo, ma si faccia accompagnare almeno da un fedele, in
mancanza del chierico.
24. Infine, riguardo alla sepoltura dei cadaveri dei fedeli, si
evitino tutte le vane credenze dei Turchi, dalle quali in verit
traggono un'impura origine alcuni riti superstiziosi, come
lavature che vengono eseguite con incenso e con la recita di
certe preghiere che sono disapprovate dalla Chiesa Cattolica.
Pertanto, astenendosi, per quanto potranno, da ogni apparenza
negativa e dalla imitazione degli infedeli, i popoli di codeste
regioni imparino che in tali riti non c' nulla che sia
necessario alla salvezza e al suffragio dei defunti, e non diano
importanza n alle dicerie e alle derisioni dei Turchi, n ai
vani discorsi degli scismatici.
25. Nel giudicare poi i pericoli in presenza dei quali abbiamo
dichiarato che pu essere addolcito il rigore della disciplina
Ecclesiastica nelle circostanze sopra enunciate, ammoniamo e
preghiamo tutti i fedeli di codeste regioni, e specialmente i
Pastori delle Anime, affinch, innalzando con cristiana fortezza
gli animi abbattuti, considerino che cosa sia davvero da temere e
che cosa da disprezzare; osservino i precetti di Dio e della
Chiesa non con angustia e timore delle autorit terrene, ma con
la larghezza della carit e l'ardore dell'amore che scaccia il
timore; amministrino la cura delle Anime. E se giudicheranno
giusto motivo per trasgredire i precetti della Religione
Cristiana o per trascurare la cura delle Anime loro affidate, la
sola paura degli insulti dei Turchi o il pericolo di lievi
incomodi, veramente di loro si potr dire: "Trepidarono di timore
laddove non c'era da temere". Perci esortiamo nel Signore e
scongiuriamo i Venerabili Fratelli Arcivescovi e Vescovi, che lo
Spirito Santo pose a reggere codeste Chiese oppresse da un cumulo
di gravissime calamit, a scacciare questi vani timori dal petto
dei Ministri inferiori della Chiesa e di tutti i fedeli, e a
sollevarli e a stimolarli affinch, calpestati ugualmente le
lusinghe e i terrori del mondo, per il sentiero arduo e angusto,
seguano con costanza Cristo, Capo della Chiesa, che li chiama
alla vetta della santificazione.
26. Riconoscano infine la singolare misericordia nei loro
confronti del nostro Dio, il quale, mentre con terribile giudizio
permise che in altre regioni sottoposte alla dominazione degli
infedeli la Religione Cristiana fosse completamente calpestata ed
estinta, volle invece che in codesto Regno di Serbia splendesse
la luce della sua verit, guardando la quale gli uomini che si
trovano nelle angustie e nelle tribolazioni potessero ricevere
consolazione in questa vita, e fossero condotti a conseguire
l'altra migliore e pi beata.
27. Perci, Venerabili Fratelli, Diletti Figli, meditate ancora,
e ancora guardate che, per il vizio di un animo ingrato, non si
inaridisca il flusso della divina piet verso di voi e sia tolto
a voi il Regno di Dio, dal momento che avrete sdegnato di
ottemperare alle sue leggi e di conservare i costumi rettamente
stabiliti.
28. Se poi i sopraesposti decreti, ai quali amiamo richiamare il
vostro modo di fare per la purezza delle santissime leggi della
Chiesa, e che con Apostolica autorit con questa nostra Lettera
vi dichiariamo che devono essere in tutto eseguiti da voi, vi
sembreranno pesanti e impossibili da portarsi, badate di non
attribuire per vostra opinione al leggero peso di Cristo e al
giogo soave della sua legge quella pesantezza e molestia che
traggono principio o dalla eccessiva sollecitudine di conservare
i beni temporali, o dalla cupidigia di acquistarli. Se
rigetterete queste cose e riterrete che non si pu conciliare la
servit del mondo con quella che avete dichiarato a Cristo, tutto
vi sembrer davvero leggero e spedito nell'osservanza della legge
cristiana. E poi Dio  fedele e non permetter che voi siate
perseguitati dagli infedeli n che siate tentati oltre le vostre
forze, ma anzi dalla tentazione ricaver un guadagno e ripagher
abbondantemente i pochi momenti delle vostre tribolazioni con un
eterno cumulo di gloria. La qual cosa augurandovi di cuore dallo
stesso Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione,
impartiamo a voi tutti affettuosamente la Benedizione Apostolica.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 2 febbraio 1744,
quarto anno del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
