                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                       "NIMIAM LICENTIAM"
           AI VENERABILI FRATELLI ARCIVESCOVI E VESCOVI
                       DEL REGNO DI POLONIA
                        VENERABILI FRATELLI
                  SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Deploriamo l'eccessiva licenza, la libert e l'abuso in forza dei
quali gl'indissolubili matrimoni cristiani, celebrati
canonicamente, e perfino quelli saldi per lunga concordia di
animi, senza la presenza di alcun motivo legittimo, in violazione
delle leggi canoniche vengono sciolti con tanta facilit nelle
Curie ecclesiastiche del Regno di Polonia, con grave offesa dei buoni.
Con altro nostro simile Breve dell'11 aprile 1741 a Voi
indirizzato abbiamo esortato le Vostre Fraternit, nel nome del
Signore, a vigilare sul gregge affidato alla vostra cura. Noi
stessi stiamo considerando provvedimenti di riparazione e un modo
opportuno d'intervento.
1. Nel frattempo avevamo appreso che in diverse regioni del mondo
cristiano si era diffusa la cattiva abitudine di celebrare
matrimoni segreti, comunemente definiti di coscienza. Fra le
irregolarit e i disordini da essi derivanti, si trovava anche
che i matrimoni occulti di questo tipo venivano a sciogliersi di
per s proprio quando altri matrimoni venivano pubblicamente
celebrati. In un'altra nostra lettera Enciclica del 26 agosto
dello stesso anno e indirizzata ai Venerabili Fratelli
Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi, abbiamo prescritto
che la cattiva abitudine sopra menzionata dovesse essere abrogata
e si rispettassero scrupolosamente i Sacri Canoni e i decreti del
Concilio Tridentino.
2. Inoltre, il 3 novembre 1741 aggiungemmo un nostro Breve,
pubblicato a stampa, nel quale abbiamo chiaramente fissato leggi
e regole relative alla validit e alla nullit dei matrimoni, per
quanto dagli uomini pu essere inteso. Secondo esse i Giudici
Ecclesiastici, non condizionati da colpa, disonest, inesperienza
e ignoranza, allorch sono chiamati a decidere sulla validit o
la nullit dei matrimoni, possono esprimere la sentenza secondo
giustizia, non secondo le proprie inclinazioni.
3.  stato anche prospettato ed obiettato che questo tipo di male
venne a crearsi in quanto le Commissioni chiamate a giudicare in
seconda istanza le cause matrimoniali erano affidate a uomini
inadatti e sprovvisti di preparazione giuridica: addirittura
incapaci di giudicare. Noi, con altra Enciclica indirizzata a
tutti i Vescovi, non solo abbiamo raccomandato e ordinato che
ciascuno di essi, unitamente al Capitolo della Chiesa Cattedrale,
compilasse una lista di uomini devoti al Signore, probi e
sapienti, esperti nelle materie considerate, idonei a giudicare,
e la trasmettesse a questa Santa Sede Apostolica, ma nel nostro
Breve citato ci preoccupammo che le predette Commissioni di
seconda istanza in materia di cause matrimoniali non facessero
capo a nessuno, se non ai Vescovi pi vicini, e soltanto nel caso
in cui non si potesse fare altrimenti s'indirizzassero a qualcuno
degli uomini preparati ed idonei indicati dalla Commissione.
4. In forza dei predetti provvedimenti della prudenza Apostolica
e della nostra autorit, eravamo fiduciosi che, con la
benedizione di Dio, il denunciato abuso e qualsiasi irregolarit
sarebbero certamente scomparsi ovunque. Invece, con grande dolore
del nostro cuore di Pontefice abbiamo appreso che cost erano
stati escogitati nuovi inganni e nuovi sotterfugi con i quali
eludere le salutari disposizioni Apostoliche. L'animo
rabbrividisce nel riferire non solo gli accordi intervenuti fra i
coniugi contendenti per lo scioglimento del matrimonio, ma
addirittura che uno di essi, dopo che era stata pronunciata la
sentenza di nullit da parte del Giudice ecclesiastico, os
appellarsi affinch s'imponesse all'altra parte, acquiescente
nella sentenza, di pagare una certa somma di denaro, tanto che da
parte del Giudice ecclesiastico presso il quale la pratica era
stata svolta si condannasse in qualche modo l'appellante al
pagamento di tale somma.
5. Dopo aver riflettuto a fondo su queste questioni, siamo giunti
alla conclusione che l'irregolarit e la predetta confusione
esistenti in Polonia siano nate per la maggior parte dal modo e
dall'abitudine con cui i matrimoni sono contratti, celebrati, e
in generale come s'iniziano. Molto spesso, in verit, mentre
dappertutto si desidera la presenza del proprio Parroco quando si
celebra verbalmente il matrimonio, si affida a qualsiasi
sacerdote il compito d'intervenire, talvolta addirittura senza
che il proprio Parroco lo sappia. Assai spesso si dispensa anche
dalle prescritte pubblicazioni di matrimonio che si  soliti fare
nella Chiesa parrocchiale dell'uomo e della donna per tre giorni
festivi, durante la Messa solenne, e ci senza che esista un
legittimo ed urgente motivo che esoneri dalle pubblicazioni.
6. Perci, essendo preclusa ogni via lungo la quale si possa
conoscere se un matrimonio viene celebrato con il consenso e la
necessaria libert di ambedue i contraenti e se intercorra fra un
contraente e l'altro qualche impedimento in forza del quale il
matrimonio gi celebrato debba essere sciolto, ne deriva la
conseguenza di frequenti dispute sull'annullamento dei matrimoni,
anche di quelli celebrati in Chiesa. Talvolta si discute se il
matrimonio sia stato contratto con la forza, o con la paura o
senza il pieno consenso di un coniuge; talvolta si allega un
impedimento legittimo e canonico che si sarebbe potuto conoscere
prima che il matrimonio venisse celebrato, se non fosse stato
tenuto nascosto intenzionalmente; a volte, ancora, accade pi
frequentemente che si chieda la nullit del matrimonio perch
celebrato davanti ad un altro Sacerdote, sia pure con il consenso
del Parroco o del Vescovo, ma senza le necessarie e solite forme.
Certamente non v' nessuno che non comprenda che tutto quanto
premesso  causa di alimento pressoch continuo alla nequizia
diabolica, e costituisce una porta aperta alla malvagit: il
vantaggio canonico del ricorso da Noi ricordato nella nostra
Lettera - vantaggio che, dopo la sentenza relativa alla nullit
del matrimonio, pu essere acquisito con frodi ed espedienti -
deve essere impedito; e s'impedisca del pari che gli scioglimenti
dei matrimoni in Polonia si facciano pi frequenti, poich recano
grave offesa e scandalo ai buoni.
7. Pertanto, al fine di potenziare la nostra debolezza, con tutte
le energie del nostro impegno Apostolico, con l'aiuto del Signore
ci sforziamo di porre un rimedio opportuno a questa
pericolosissima perversit: motu proprio, con conoscenza certa,
dopo matura riflessione, nella pienezza del potere Apostolico,
con la presente dichiariamo nulli tutti i patti da farsi o
cominciati in qualunque modo fra i coniugi per lo scioglimento
del matrimonio. Siano impediti anche i patti in forza dei quali,
direttamente o indirettamente, si appella la sentenza gi emessa
dal Giudice sulla nullit del matrimonio, anche se erano stati
convenuti e approvati con giuramento, anche se erano stati
concordati prima della pubblicazione della nostra citata Lettera,
e dichiariamo che, anche se sono stati fatti, siano nulli,
invalidi, inefficaci, privi di qualsiasi operativit al presente
e nel futuro; ora per allora li annulliamo e invalidiamo, in modo
che non siano mai considerati vincolanti, sia nel foro interno,
sia in quello esterno, sotto pena di scomunica ipso facto dalla
quale nessuno - chiunque abbia dato vita a questi patti - possa
essere assolto se non da Noi e dal Romano Pontefice nostro
successore pro tempore, eccettuato il caso di morte imminente.
Alla stessa pena di scomunica  e sar oggetto ipso facto - e ora
per allora lo disponiamo - qualsiasi Giudice che oser
intervenire perch sia data esecuzione a siffatti patti. Inoltre,
ripetiamo e confermiamo l'ultima nostra citata Lettera, o
Costituzione, e specialmente tutto ci che riguarda l'ordine e la
procedura dell'appello da parte del deputato difensore del
matrimonio allorch fosse pronunciata dal Giudice la sentenza
contro la nullit dello stesso matrimonio.
Alle Vostre Fraternit comandiamo, nel nome della santa
obbedienza, di pubblicare nuovamente e diffondere la nostra
Lettera, e vogliamo che ci venga fatto parola per parola, come
espresso nella presente.
8. Quantunque riteniamo che ci che abbiamo finora compiuto,
riferito e prescritto  sufficiente a che i fedeli di cost
conoscano particolarmente la santit del matrimonio, e si
accostino a questo grande Sacramento con la necessaria reverenza
e piet, e ne rispettino per sempre la santit e la mutua,
indissolubile, inviolabile concordia di animi, tuttavia reputiamo
che in questa importantissima materia non avremmo soddisfatto
sufficientemente alla nostra sollecitudine Apostolica se non
prospettassimo alle Vostre Fraternit le illuminate e salutari
leggi e regole di altre Diocesi ben organizzate, nelle quali
quasi mai, o raramente, si discutono controversie legali sui
contratti matrimoniali e si pronunciano sentenze di nullit dei
matrimoni stessi.
9. Il primo compito che spetta di diritto al Parroco 
d'interessarsi dei matrimoni che si devono celebrare; in quanto
Parroco  tenuto a prendervi parte se non  impedito da qualche
motivo legittimo e gravissimo.
10. Parimenti  dovere del Parroco - prima che le pubblicazioni
del contraendo matrimonio siano esposte in Chiesa fra le Messe
solenni - interrogare cautamente ora lo sposo, ora la sposa,
separatamente, per accertarsi se si sposano liberamente,
spontaneamente, volentieri e con piena convinzione. Inoltre deve
sforzarsi di accertare, per quanto  possibile, che fra i
contraenti non esista alcun impedimento di nessun genere; che uno
dei due contraenti non abbia assicurato fedelt e promessa ad
altri, e che sia certo il consenso dei genitori e della famiglia.
Dopo che i Parroci avranno diligentemente esaminato queste
questioni, se appresero che qualcosa manca o  di danno, sospese
le pubblicazioni matrimoniali sono tenuti a riferire i possibili
ostacoli al proprio Vescovo, il quale, secondo le esigenze del
caso, con la propria autorit e secondo il proprio ufficio
provveder opportunamente.
11. Se i Parroci non troveranno nulla che sia d'ostacolo ad
effettuare le pubblicazioni, disporranno che esse vengano
compiute nella Chiesa, per tre giorni festivi consecutivi durante
le Messe solenni, come stabilito dal Concilio Lateranense
svoltosi sotto Papa Innocenzo III, nostro Predecessore di felice
memoria, e dal Concilio Tridentino, in modo che qualsiasi
impedimento sconosciuto in precedenza possa essere manifestato
dagli uditori interessati.
12. Anche se i Vescovi che vigilano sulle pecore loro affidate
non ignorano quanto, per motivi di sicurezza, abbiamo detto in
precedenza, cio che il matrimonio celebrato davanti a qualsiasi
Sacerdote non Parroco, avutone il permesso o dal Parroco o dal
Vescovo,  valido; e che essi hanno il potere di dispensare da
una pubblicazione sulle tre, e addirittura da tutte e tre se
esiste un urgente, legittimo, gravissimo motivo, tuttavia evitino
di esercitare indiscriminatamente tale autorit sia nella
dispensa dalle pubblicazioni, sia nell'affidare a qualsiasi
Sacerdote piuttosto che al Parroco la facolt di celebrare il
matrimonio, se non saranno convinti che un'inderogabile necessit
lo impone. Senza dubbio, come abbiamo premesso, se essi avranno
constatato che  assolutamente necessario concedere questa
autorizzazione, tuttavia non la concedano subito ma soltanto dopo
aver compiuto diligenti ricerche e siano in possesso di notizie
sicure, in forza delle quali risulti con certezza che fra i
contraenti non esiste alcun impedimento.
13. Quanto alla dispensa dalle pubblicazioni, avendo sempre
presente il decreto del Concilio Tridentino sulla riforma del
matrimonio, i Vescovi comprendono chiaramente che una facolt
sfrenata e smodata nell'uso delle dispense non appartiene loro in
nessun modo, ma soltanto una facolt che si attenga alla ragione
della prudenza, da applicarsi in occasioni determinate da cause
legittime, e da usarsi con cautela, cos come recita il Concilio
Tridentino: "Qualora vi fosse il fondato sospetto che il
matrimonio possa essere furbescamente imbrogliato anche se
venissero effettuate tutte e tre le pubblicazioni, allora si
faccia una sola pubblicazione o per lo meno si celebri il
matrimonio alla presenza del Parroco e di due o tre testimoni.
Poi, prima della consumazione di esso, si facciano le
Pubblicazioni in Chiesa, in modo che se esistono degli
impedimenti, questi possano essere scoperti pi facilmente".
14. Questa cura, questa diligenza, questo razionale comportamento
tolgono di mezzo, Venerabili Fratelli, le gravissime
preoccupazioni dei Vescovi a proposito della celebrazione dei
matrimoni ed eliminano quasi tutte le occasioni dello
scioglimento degli stessi: pertanto, seguite questo indirizzo.
Lungo questo sentiero, aperto da tempo, sempre percorso con
sicurezza, raccomandato caldamente dal citato Concilio Tridentino
e affidato come ordine a tutti i Vescovi perch lo accolgano e lo
pratichino, indirizzate i vostri passi veloci affinch anche in
questo settore possiate soddisfare al compito che vi  stato
imposto. Adoperatevi, vigili e diligenti, affinch i Parroci, i
Direttori delle anime cristiane, i Coadiutori chiamati a
collaborare con le vostre attivit s'impegnino nei propri compiti
con vigilanza, sollecitudine e integrit. Ancorch indotti da
facile benevolenza o costretti da qualche legittima necessit,
non adattatevi a concedere a qualsiasi Sacerdote, per motivi di
lieve momento, la delega a partecipare ai matrimoni, rimuovendo
la presenza giuridica dei competenti Parroci, necessaria nella
celebrazione dei matrimoni. Osservate voi stessi le regole
canoniche e le leggi sulle pubblicazioni nuziali prima della
celebrazione del matrimonio, in modo che non possano essere
minimamente scavalcate dalle altre parti interessate senza grave
inquietudine dell'animo, tormento di coscienza e grave offesa e
scandalo di molti.
15. Abbiate cura d'intervenire non con un pretesto, con una scusa
o a motivo di una consuetudine e di un uso introdotto in qualche
modo e vigente nelle vostre Diocesi, approfittando via via di
quella condiscendenza che, dispensando dalle pubblicazioni senza
legittimo titolo, genera disgusto ed  causa di tante liti.
Infatti, una consuetudine perniciosa e il disfacimento
dell'autorit non portano ad una norma di comportamento, ma alla
condanna di quanti agiscono male.
16. Quanto a Voi, per la verit si asserisce che le concessioni e
le dispense date frettolosamente e in gran copia fossero dovute
all'esempio e all'incoraggiamento in forza dei quali l'Ordinario
di questa Apostolica Sede in Polonia, Nunzio nell'epoca,
avvalendosi del suo potere era eccessivamente indulgente in
materia, largheggiando fra le altre cose in concessioni e
dispense; al nuovo Nunzio attualmente operante in Polonia
comandiamo di limitare tale comportamento, in modo che le Vostre
Fraternit, eliminati tale esempio e tale incitamento, si
astengano per l'avvenire dalle concessioni e dalle dispense anzidette.
17. Pertanto, Venerabili Fratelli, non vogliamo che Voi ignoriate
le nostre tante preoccupazioni, le nostre tante esortazioni, le
tante disposizioni imposte alla nostra Apostolica prudenza ed
alla nostra autorit, intenti, secondo la decisione del nostro
animo, ad adoperarci per la maggior gloria di Dio e per la salute
delle anime, a che possano ridursi al minimo le antiche liti e
controversie che s'intraprendono per la dissoluzione dei
matrimoni: utilizziamo al massimo, con la nostra suprema
autorit, pi efficaci e rigorosi rimedi atti a rimuovere questi mali.
A Voi, infatti,  stato provato sufficientemente, e anche troppo,
sulla scorta di giusti e razionali motivi, come possa accadere -
se si far diversamente da quanto prescrivemmo - che il giudizio
delle cause matrimoniali della Polonia possa esaurirsi nella
prima istanza. Inoltre, lasciata la prima istanza ai Vescovi
locali e la seconda ai Metropolitani, occorre ordinare (cos
come, costretti dalla necessit, ordiniamo) che nelle cause
matrimoniali della Polonia la prima sentenza pronunciata dalla
Curia Episcopale e la seconda dalla Curia Metropolitana sulla
nullit del matrimonio non diventino affatto esecutive se l'una e
l'altra, secondo la procedura, non siano state opportunamente ed
accuratamente esaminate ed approvate prima dalla Congregazione
dei nostri Venerabili Fratelli della Santa Romana Chiesa dei
Cardinali interpreti del Concilio Tridentino. Cos pure per
qualunque matrimonio, dopo l'una e l'altra sentenza pronunciate
nelle vostre Curie, mentre nella Congregazione dei Cardinali
l'una e l'altra sentenza vengono valutate, o presso la stessa
Congregazione dei Cardinali non  stato presentato alcun ricorso
- rispettato quanto  da rispettare - non si pu dichiarare che
il contratto  nullo, irrito, di nessuna validit, ora e in futuro.
18. Dichiariamo che la presente Lettera e i suoi contenuti
debbono rimanere fermi, validi ed efficaci. Perch i risultati
siano pieni e completi, occorre che essa sia inviolabilmente
osservata da tutti coloro cui spetta e spetter: dai Giudici
ordinari e delegati, anche dagli uditori del Palazzo Apostolico;
dai Cardinali di Santa Romana Chiesa, anche Legati de latere; dai
Nunzi della Sede Apostolica e da tutti coloro che svolgono
qualsiasi funzione preminente.
19. Infine vogliamo che agli esemplari di questa Lettera, anche
stampati, firmati dalla mano di un notaio pubblico e muniti del
sigillo di una persona costituita in dignit Ecclesiastica, si
presti la stessa fede, in sede giudiziaria e anche fuori, che si
presterebbe alla presente, se presentata o mostrata.
20. Per il resto, in nome del nostro impegno Pontificio, con
tutte le nostre maggiori esortazioni Apostoliche chiediamo alle
Vostre Fraternit di adoperarvi a cercare con la necessaria
diligenza ed a scegliere quali ministri e ufficiali delle vostre
Curie i pi dotati di piet, probit, dottrina, prudenza e di
tutte le altre virt cristiane, nonch affidabili per la lunga
esperienza. Raccomandate loro decisamente che ciascuno si
preoccupi di sostenere il proprio incarico con assoluta
rettitudine; Voi stessi non trascurate di vigilare assiduamente,
tenendo presente che dovete rendere ragione a Ges Cristo,
Principe dei Pastori, del governo del gregge a voi affidato, e
che verr assegnata l'eterna mercede promessa nei Cieli a coloro
che avranno operato secondo la legge.
Noi, frattanto, quale auspicio di un prospero successo,
impartiamo affettuosamente alle Vostre Fraternit la Benedizione
Apostolica.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l'anello del
Pescatore, il 18 maggio 1743, anno terzo del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
