                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                      "QUEMADMODUM PRECES"
                     AI VENERABILI FRATELLI
            PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI E VESCOVI
                       VENERABILI FRATELLI
                  SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Come  sommamente giusto innalzare preghiere a Dio in favore dei
Principi, cos conviene che le formule delle stesse preci siano
conformi a quelle che la Chiesa ha adottato; soprattutto poi se
tali preghiere sono da recitare durante la celebrazione delle
Messe. Inoltre spetta unicamente all'Autorit Ecclesiastica
stabilire e prescrivere quelle preci, in quanto a nessun potere
secolare  consentito decidere e stabilire per legge che si
innalzino pubbliche preghiere, sia per rendere grazie a Dio per
qualche beneficio ricevuto, sia per implorare il Suo aiuto in un
momento di grave difficolt.
1. Come Voi ben sapete, San Paolo, nella prima (lettera) a
Timoteo, cap. 2, cos si esprime: "Chiedo, domando, invoco,
anzitutto, che le pubbliche preghiere, le orazioni, le suppliche,
le azioni generose siano rivolte a pro di tutti gli uomini, a pro
dei Sovrani e di tutti coloro che stanno ai vertici del potere"
(1Tm 2,1-2). Che se poi  consentito a questo punto indicare la
prassi che la Chiesa primeva seguiva nelle orazioni e nelle preci
per offrire i Principi a Dio, hanno potuto renderla abbastanza
manifesta la lettera di San Dionigi, Vescovo Alessandrino, al
Governatore Emiliano; Tertulliano nel libro Ad Scapulam e
nell'Apologetico; San Cipriano nell'Epistola a Demetriano;
Origene nella Risposta a Celso e Atenagora nella sua ambasceria
presso gl'Imperatori, in favore dei Cristiani.
2. Essi, invero, per molti versi sono d'accordo circa il modo di
professare la propria fede e di pregare. Parimenti nelle
celeberrime addizioni della lettera di San Celestino ai Vescovi
della Gallia, cap. 11, si legge: "Rivolgiamo l'attenzione anche
ai vincoli delle preghiere sacerdotali... affinch la legge della
preghiera sancisca la legge della fede".
Da qui deriva che occorre adottare nelle pubbliche preghiere le
formule prescritte dalla Chiesa, soprattutto se si tratta di
orazioni che devono essere recitate nella Messa, come si  detto.
Quindi anche il Sacro Concilio Tridentino ha diffidato
dall'accogliere nella celebrazione delle Messe, preghiere "che
non siano quelle approvate dalla Chiesa e che non siano state
accolte per assidua e lodevole consuetudine". Perci nel Messale
Romano esistono quasi per ogni circostanza, pie e devote
orazioni, desunte opportunamente dagli antichi e venerabili testi
sacri.
3. Per la verit, non pensiamo di procedere troppo oltre; anzi
Noi crediamo di mantenerci sicuramente entro i giusti limiti
della Nostra Autorit, quando sosteniamo che solo alla Potest
Ecclesiastica e non gi a quella Secolare compete la facolt di
regolare le questioni Ecclesiastiche e spirituali. Quel grande
Osio, Vescovo di Cordova, in una lettera relativa a coloro che
conducevano vita solitaria presso Sant'Atanasio, cos scrisse
all'Imperatore Costanzo circa la libert ecclesiastica: "Non
intrometterti nelle questioni ecclesiastiche n dettar legge a
Noi in questa materia, ma piuttosto apprendila da Noi. A Te Dio
affid l'Impero, a Noi affid tutto ci che appartiene alla
Chiesa... Evita di renderti colpevole di grave delitto, avocando
a Te ci che compete alla Chiesa. Sta scritto: A Cesare ci che 
di Cesare; a Dio ci che  di Dio".
4. Riferendoci poi a tempi pi vicini e al fatto che diede
occasione a questa Nostra lettera, affermiamo che lo stesso
tribunale laico aveva abrogato e stracciato i Decreti di un certo
magistrato con i quali erano state indette pubbliche preghiere
per i Principi: esso aveva reso noto che tali Decreti erano
destituiti d'ogni autorit e di ogni forza legale. Non molti anni
addietro la Sacra Congregazione del Concilio, con il consenso dei
Nostri Predecessori, pubblicamente revoc e rese inoperante un
Editto del potere secolare con cui esso,
in seguito a una vittoria conseguita dal Principe, aveva indetto
un Te Deum laudamus di ringraziamento, sebbene avesse assicurato
di non voler violare il diritto ecclesiastico, mentre senza
dubbio, la stessa assicurazione veniva di fatto smentita.
5. Affinch dunque si proceda rigorosamente con equit e
rettitudine, Vi ammoniamo e Vi esortiamo perch sia Voi, sia
altri per opera Vostra, preghiate con insistenza Dio per
l'incolumit e la felicit dei vostri Principi, come anche Noi
facciamo ogni giorno per i Principi cattolici.
Accogliete con animo sereno e lieto tutto ci che i poteri
secolari vi chiedono perch si recitino pubbliche preghiere per
loro, e fate in modo che in esse si usi la liturgia della Chiesa
e che non si recitino nella Messa nuove e inusitate orazioni.
6. Se invece (ma stentiamo a crederlo) qualche potere laicale, in
forza di qualche usanza o consuetudine (che in realt deve essere
definita abuso), presume di non riconoscere per nulla la Vostra
autorit, ma con atto arbitrario pretende d'indire pubbliche
preghiere e anzi osa stabilire anche una pena per chi protesta,
allora parlerete anche Voi come Osio parl all'Imperatore. Usate
argomenti che forse sono ignorati da chi  in errore. Spiegate ad
essi che non  questo il modo di pregare Dio e di realizzare i
propri voti; spiegate che essi devono rifugiarsi in Voi in quanto
Voi, sebbene scelti fra gli uomini, tuttavia, a tutto vantaggio
degli uomini, siete posti fra coloro che appartengono a Dio come
dice l'Apostolo agli Ebrei; spiegate che all'infuori di Voi
nessuno pu intraprendere un'opera di tal fatta e assumere su di
s questo onore ma solo chi  chiamato da Dio come Aronne.
7. Che se poi alle vostre parole non si presta fede, n Voi
giudicate che sia opportuno procedere verso di essi conforme ai
dettami della disciplina ecclesiastica, a Voi tassativamente
prescriviamo di renderci quanto prima edotti su tali questioni,
anche trasmettendo nelle Nostre mani l'opportuna documentazione:
Noi siamo infatti pronti a compiere tutti quegli atti che i
Nostri insigni Predecessori erano soliti affrontare in analoghe
circostanze. Non vogliamo infatti, una volta chiamati davanti al
supremo tribunale di Dio, essere accusati d'aver negletto i
diritti della Santa Sede. Frattanto Vi abbracciamo con paterno
amore e Vi impartiamo l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 23 marzo 1743,
nell'anno terzo del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
