                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                       "CUM ILLUD  SEMPER"
              AI VENERABILI FRATELLI PRIMATI, PATRIARCHI, 
                      ARCIVESCOVI E VESCOVI
                       VENERABILI FRATELLI
                  SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
La Chiesa Cattolica ha sempre paventato il pericolo che la cura
delle anime e la custodia del gregge del Signore fossero affidate
a persone indegne e senza benemerenze sacerdotali; perch
l'organismo di tutta la famiglia vacilla, se ci che si pretende
dal corpo non si trova nel capo. Perci con sanzioni canoniche e
specialmente con i Decreti del sacro Concilio di Trento si 
opportunamente provveduto a che il governo delle Chiese
parrocchiali si dovesse affidare a coloro, la cui vita, dalla
puerizia alla maturit, fosse trascorsa nel servizio
ecclesiastico in modo tale che non fosse lecito dubitare della
loro promozione rispetto agli altri, n del voto favorevole dato
circa la loro dottrina, i costumi e una costante attivit.
A poco a poco  invalsa in molti la pregiudizievole opinione che
i Decreti del Concilio di Trento prescrivono non di eleggere il
pi degno, ma solo di non affidare Chiese parrocchiali e altri
Benefici che comportano la cura delle anime a persone indegne.
Innocenzo XI di santa memoria, nostro Predecessore, condann come
erronea e troppo lontana dalla vera e sincera intenzione dei
Padri Conciliari tale opinione e insegn come si debba essere
prudenti e diligenti nell'assegnare un ufficio pastorale.
1. Perci in seguito alle indicazioni del Santo Sinodo  invalso
l'uso che, quando  vacante una Chiesa parrocchiale che
l'Ordinario deve liberamente assegnare, si faccia il concorso, in
cui si indaghi su et, costumi, dottrina e capacit di ciascun
concorrente; il Vescovo poi scelga chi giudicher pi idoneo degli altri.
2. Siccome, a volte, pu accadere che o per interesse o per
compiacenza o per un giudizio meno equo vengano preferiti i meno
degni ai pi degni, perci, affinch non ci fosse nulla di
irregolare e di non chiaro in tale elezione, Pio V di santa
memoria, nostro Predecessore, con la pubblicazione di una
Costituzione molto valida volle che gli ingiustamente respinti
nel concorso potessero appellarsi al Metropolita o al Vescovo
viciniore o, a volte, alla Sede Apostolica per sottoporre a un
nuovo esame il prescelto e rivendicare, se ci fosse il diritto,
con un nuovo esame di meriti la Chiesa non legalmente assegnata
ad altri. E perch non ci fosse appiglio per un futile appello,
nella Costituzione si  opportunamente disposto che al detto
appello si deve ricorrere soltanto "in condizione devolutiva",
senza sospendere o in qualche modo ritardare al prescelto dal
Vescovo il possesso della Chiesa.
3. Queste giustissime leggi, promulgate al fine di impedire che,
in una cosa di cos grande importanza, si preferissero gli
ignoranti ai maestri, i nuovi arrivati agli anziani, gli
inesperti agli esperti, sono state violate dalla frode e dalla
malizia degli uomini: il rimedio  divenuto un'arma per gli
esasperati. Molto spesso infatti i respinti dall'Ordinario, con
il pretesto della Costituzione, erano soliti precipitarsi
facilmente sull'alternativa dell'appello e con una ragione anche
poco legittima provocare un nuovo esame agli eletti dal Vescovo.
Li costringevano, dopo che avevano abbandonato la custodia del
gregge e della Chiesa, a intraprendere lunghi viaggi, a
sobbarcarsi a sacrifici di fatica interminabile, di tempo e di
denaro e a sostenere la causa in seconda, in terza istanza e, a
volte, anche oltre.
4. In verit  comprovato anche dall'esperienza che la lite si
risolve poi con grave pregiudizio della giustizia. Infatti coloro
che si erano sottoposti all'esame e, non conoscendo i legittimi
ordinamenti, erano stati respinti nel primo concorso, in seguito,
andando la lite per le lunghe, si dedicavano di proposito e con
passione alle lettere, meritandosi cos di essere preferiti agli
altri; si adiravano anche fortemente contro il Vescovo, giudice
s di un'attitudine acquisita, ma non da acquisire, per essere
stati ingiustamente respinti.
5. Da qui lamentele a non finire da parte di persone rispettabili
e garanti della giustizia. Per placarle la Congregazione
Interprete del Concilio di Trento mise ogni cura e diligenza e
diede a Noi, che fungevamo da Segretario, l'incarico di tentare,
secondo le nostre forze, con una disquisizione, data poi alle
stampe, di esaminare a fondo questa faccenda, origine del
presente male, e di cercare rimedi atti ad allontanarlo.
Esponendo il nostro pensiero in merito, facemmo notare che
soprattutto la prassi dell'esame fatto a voce e non consegnato
per iscritto era viziata, appunto perch gli eletti alla cura
delle anime dall'Ordinario Collatore, convocati a un secondo
esame davanti a un altro giudice, non potevano difendere il
diritto di legittima collazione con l'attestato certo che avevano
di idoneit gi provata. Tutta la faccenda sembrava dipendere
dall'esito di un nuovo esame da farsi davanti a un giudice di
appello del tutto ignaro dei fatti. Di conseguenza, con grave
pregiudizio della giustizia, era stata accolta nel Foro
(ecclesiastico) quella opinione, secondo la quale si poteva
ricorrere ad un altro giudice senza esibire nessun documento
della bocciatura non meritata. Tale metodo era troppo lontano dal
senso dei sacri Canoni; perci pensammo che si poteva ovviare a
questo malcostume prima di tutto stabilendo una forma sicura e
ben appropriata di esame, poi mettendo per iscritto i quesiti
proposti agli esaminandi e le loro rispettive risposte, nonch
tutta la serie dei fatti, e in fine rimettendo al giudice di
appello gli atti integrali di tutto il concorso.
6. La norma da Noi proposta trov non solo il consenso presso la
Congregazione, che la approv nella seduta del 16 novembre 1720,
ma anche il giudizio positivo del Pontefice Clemente XI, esimio
garante e assertore della disciplina ecclesiastica. E perch gli
Ordinari mettessero in atto tali disposizioni con quella premura
e quel filiale ossequio che meritano, esse furono opportunamente
scritte di nostro pugno in forma di Lettera il giorno 10 gennaio
1721 e approvate con il consenso e con il responso dello stesso
Pontefice. Il loro contenuto, anche se gi dato alle stampe e
inserito nel Bollario del citato Clemente, nostro Predecessore,
abbiamo creduto bene di riportarlo qui.
7. Reverendissimo Signore come Fratello.
Affinch il governo delle Chiese parrocchiali fosse affidato a
persone pi degne, il santo Concilio di Trento nella sess. 24,
cap. 18 stabil - come  noto - che si indicesse e facesse il
concorso, e che tra i concorrenti, una volta esaminati e
approvati dal Vescovo o dal suo Vicario Generale e da almeno tre
esaminatori, il Vescovo eleggesse colui che per et, costumi,
dottrina, prudenza e altre doti necessarie e opportune al governo
della Chiesa vacante, giudicasse pi degno e pi idoneo degli
altri. Pio V, santissimo Pontefice di nome e di fatto, aggiunse
che, nel caso in cui il Vescovo avesse eletto uno meno adatto
posponendo altri pi idonei, questi potevano ricorrere contro
tale pregiudizievole elezione al Metropolita o, se l'elettore
fosse lo stesso Metropolita o un esente, all'Ordinario pi vicino
come Delegato della Sede Apostolica, o altrimenti alla stessa
Sede Apostolica, e convocare il prescelto a un nuovo esame
davanti allo stesso giudice di appello e ai suoi esaminatori, con
la cautela, per, che l'appello doveva essere non in condizione
sospensiva, ma in condizione devolutiva, come  spiegato pi
ampiamente nella sua trentatreesima Costituzione. E concluse che,
una volta constatato e revocato l'irragionevole giudizio
dell'elettore, la Chiesa parrocchiale fosse affidata al pi idoneo.
Quando poi n con decreto del Concilio n con Bolla del Pontefice
si riuscisse a proporre un certo e particolare sistema o metodo
di fare l'esame,  difficile a dirsi quante forme diverse di
esami ci sarebbero e altre ancora in altre parti, e da qui
occasione di querele.
Infatti in qualche parte, non essendo stati proposti a tutti i
concorrenti gli stessi quesiti e gli stessi casi, c'erano sempre
di quelli che, in sede o fuori sede, si lamentavano sostenendo
che a loro, respinti, erano toccati i quesiti pi difficili,
mentre al prescelto i pi facili. Altrove, invece, sono stati s
proposti gli stessi quesiti, ma n questi n le risposte dei
concorrenti venivano consegnate per iscritto o per lettera. In
seguito accadeva, e non raramente, che qualcuno dei respinti, in
forza della sopraccitata Bolla, convocava l'eletto a un nuovo
esame davanti al giudice di appello e ai suoi esaminatori. La
Sacra Congregazione considerando che l'impugnativa non si pu
provare se non con un nuovo esame, stabil fin dal 1603 che la
convocazione per un nuovo esame deve essere accettata, anche se
l'impugnativa non  ancora provata, perch le prove sono
richieste solo nel successivo giudizio. In tale giudizio, dopo
che  provata con il nuovo esame dell'appellante l'impugnativa
circa la dottrina, rimane da provare la sua maggior capacit sul
gi prescelto circa le altre doti richieste per governare la
Chiesa, e ci per poter dare un giudizio sulla maggiore idoneit
dell'uno o dell'altro a governare la Chiesa parrocchiale. Non
sempre infatti il pi dotto  ritenuto o deve essere ritenuto il
pi adatto o il pi idoneo al governo. Gli autori della Sacra
Congregazione e i Tribunali lodarono questa sentenza. Soltanto
allora in altre Diocesi  invalso l'uso che fossero proposti a
tutti i concorrenti gli stessi quesiti e casi (per non dare
occasione al Cancelliere di aggiungere, togliere o mutare
qualcosa di sua iniziativa) e che gli stessi concorrenti
scrivessero di proprio pugno domande e risposte. Inoltre gli
Ordinari che ritenevano questo metodo di esaminare come il
migliore, lasciavano spesso alla Congregazione di vedere se,
senza prima richiedere le prove dell'impugnativa, era o no il
caso di accordare la convocazione dell'eletto per un nuovo esame
a coloro che cos esaminati e poi respinti, in seguito sogliono
ricorrere in appello: perch questi dagli atti del primo esame
potevano facilmente provare l'impugnativa circa la dottrina; cosa
che gli altri, esaminati con metodo diverso, naturalmente non
potevano fare se non con un secondo o un nuovo esame. N
mancarono uomini insigni per onest ed esperienza in una lunga e
lodevole amministrazione delle Chiese, i quali facevano notare
che era ora di mettere un freno alla licenza degli appellanti e
di moderare le gi troppo frequenti convocazioni a un nuovo
esame, che non si fanno quasi mai senza grave danno delle Chiese.
Infatti quando si deve fare un nuovo esame davanti a un giudice
di appello molto lontano dalla parrocchia, l'eletto dal Vescovo,
in quanto convocato,  costretto per tutto quel tempo ad
abbandonare la parrocchia e a lasciarla a un Economo o a un
Vicario, come una sposa a degli sconosciuti, mentre lui, lo
sposo, se ne starebbe lontano non momentaneamente, ma per molto
tempo; perch la lite di solito  complessa e gli esami prima
circa l'eccellenza della dottrina, poi circa le altre qualit
atte a integrare l'idoneit, si moltiplicano puntigliosamente gli
uni sugli altri, tre o quattro alla volta, e si trascinano a
lungo con comodo, per non dire con ozio, prima di decidere a chi
dei concorrenti aggiudicare la parrocchia.
Per togliere di mezzo l'occasione sia di lamentele sia di disagi,
la Sacra Congregazione Interprete del Concilio di Trento, dopo
aver ripassato dall'inizio tutta la faccenda in due sessioni, il
1 ottobre e il 16 novembre del 1720, ha ribadito con forza (ci
che vien messo in atto per mezzo della presente Lettera
Enciclica) che tutti e singoli Vescovi e gli altri Prelati che
hanno il diritto e l'autorit di fare concorsi, sono esortati a
non rifiutarsi a istituire tale esame, come gi lo fanno molte
Diocesi e la stessa Roma; cos lo richiede anche la Dataria
Apostolica quando, vacante la Sede,  vacante anche qualche
Chiesa parrocchiale, la cui assegnazione spetta alla Sede
Apostolica, o quando  vacante una qualche parrocchia "iuxta
Decretum", come si dice, o quando infine, vacante una qualche
Dignit maggiore nelle Chiese Collegiali o Cattedrali, alla quale
 annessa la cura delle anime, si deve fare un concorso che, come
 noto, deve essere rimesso alla Dataria Apostolica, come 
chiaramente prescritto nelle Lettere che per ordine del
Santissimo provengono appunto dalla Dataria.
Pertanto, vacante una Chiesa parrocchiale che deve essere
assegnata per concorso indetto con le solite formule, per decreto
della Sacra Congregazione si osservi con risoluta decisione quanto segue:
Primo: si assegnino a tutti i concorrenti gli stessi quesiti e
casi e lo stesso testo del Vangelo sul quale comporre un piccolo
brano di predica, per dimostrare la capacit di parlare davanti a
un'assemblea.
Secondo: i casi e i quesiti da risolvere siano dettati a tutti
nello stesso tempo e a tutti ugualmente sia consegnato nello
stesso tempo il testo del Vangelo.
Terzo: si stabilisca per tutti lo stesso spazio di tempo entro il
quale risolvere i casi, rispondere ai quesiti e comporre il discorsetto.
Quarto: tutti i concorrenti siano chiusi nella stessa stanza, da
cui, finch scriveranno (si dar infatti a tutti la possibilit
di scrivere), nessuno di loro possa uscire n altri entrarvi, se
non dopo aver completato e consegnato lo scritto.
Quinto: tutti, ciascuno con la propria mano, scrivano e firmino
le risposte e il discorso.
Sesto: le risposte si scrivano in latino, il discorso nella
lingua che si suole usare con il popolo.
Settimo: ogni risposta e ogni discorso, quando verranno
presentati da uno dei concorrenti, siano firmati non solo da chi
ha scritto e dal Cancelliere del concorso, ma anche dagli
esaminatori e dall'Ordinario o dal suo Vicario che interverranno
al concorso.
Terminato il concorso secondo questa formula e assegnata la
Chiesa parrocchiale a chi sar giudicato pi idoneo e pi degno,
non si ammetta appello o contro una inesatta relazione degli
esaminatori o contro un irragionevole giudizio del Vescovo, a
meno che non venga interposto entro dieci giorni dal giorno
dell'assegnazione.
Se qualcuno poi ricorrer in appello entro questo spazio di tempo
e chieder che siano mandati al giudice di appello gli atti del
concorso, si mandino o gli stessi atti originali del concorso
chiusi e sigillati o almeno una copia autentica preparata dal
Cancelliere del concorso e da un secondo notaio e ascoltata
davanti al Vicario o ad un altro costituito in dignit
ecclesiastica, eletto dall'Ordinario e al quale spetter anche
l'elezione del notaio aggiunto al Cancelliere. La copia sar
firmata dagli esaminatori sinodali che furono presenti al concorso.
Chi, esaminato secondo quanto  stato detto prima, dopo aver
interposto l'appello contro l'inesatta relazione degli
esaminatori o contro un ingiustificato giudizio del Vescovo, non
riuscir da questi atti o dalla loro autentica copia a provare se
non l'impugnativa circa la dottrina, inutilmente chieder alla
Sacra Congregazione la facolt di procedere a un nuovo esame.
Come pure inutilmente cercher di perseguire il proprio diritto
nel giudizio d'appello chi si lamenta di essere contestato quanto
alle altre doti, a meno che, dopo aver interposto a tempo
opportuno, come  stato detto, l'appello contro l'irragionevole
giudizio del Vescovo, non riuscir a dimostrare dagli atti del
primo concorso o almeno con testimonianze e documenti
extragiudiziali, purch non futili, l'impugnativa circa le altre doti.
Cos ritenne la Sacra Congregazione e il Santissimo approv. Ma
se qualche Ordinario, nonostante tutto, continuer a istituire
gli esami diversamente da come  stato detto sopra, anche la
Sacra Congregazione continuer secondo la precedente consuetudine
a concedere agli appellanti che si diranno contestati la
convocazione a un nuovo esame e senza dover prima provare
l'impugnativa. Intanto perch il ricordo di questa Lettera non
svanisca, la Sacra Congregazione vuole che essa sia sempre
conservata nella Cancelleria di ciascun Ordinario. Mentre
notifico a tutti la decisa volont della Sacra Congregazione,
invoco sulla tua Eccellenza ogni bene dal cielo. Roma, oggi 10
gennaio 1721.
Della tua Eccellenza
Come Fratello
P.M. Card. Corradino Prefetto
P. Lambertini Segretario
8. Quanto abbia giovato la salutare istituzione delle leggi
sopraddette nell'assegnare rettamente gli uffici ecclesiastici,
nell'amministrazione della giustizia, nel comporrei dissidi, nel
mantenere i Chierici nel loro ministero, lo abbiamo sperimentato
pi che a sufficienza quando personalmente abbiamo abbracciato
con paterno amore la nostra Sposa, la Chiesa di Ancona prima, e
poi quella di Bologna. Appunto perch forti dell'aiuto di queste
leggi, abbiamo preposto alle parrocchie e alla cura delle anime i
pi degni. E ci accadde, con la benedizione del Signore, con
cos grande consenso delle anime, che nessuno si  mai lamentato
che il premio di un posto pi elevato sia stato dato a una
persona meno degna o il governo di una Chiesa sia stato
ingiustamente affidato ad altri.
9. Ma siccome da certi indizi sappiamo che non cos  capitato ad
altri Vescovi, ch anzi non mancano coloro che, sviati da privati
interessi, presumono spesso di evitare e confutare il giudizio
episcopale, Noi solleciti di adempiere, come si deve, da parte
Nostra al Nostro ufficio, pensammo di dover aggiungere alcune
cose alla sopraccitata Lettera e spiegare pi chiaramente altre
che vi sono poste come tra le righe e in conciso, perch tutto si
svolga rettamente e con ordine.
10. Con dispiacere dunque abbiamo sentito che in molte Diocesi,
bench sia stata accolta la lodevole consuetudine, che va
custodita con fermezza, di redigere per iscritto l'esame dei
concorrenti, tuttavia i voti degli esaminatori sono puntati solo
sulla bravura letteraria e non si cerca il loro parere circa
l'et, formazione, gravit, bont di costumi, prudenza dei
Chierici, circa gli uffici prima svolti e se, infine, siano in
grado di aiutare con le parole e con l'esempio le proprie pecore.
Quanto sia lontana questa prassi dalla via indicata dal Concilio
di Trento, lo capir chiaramente chi ponderer le seguenti
parole: "Fatto l'esame, siano notificati quanti sono stati da
loro giudicati idonei per costumi, dottrina, prudenza e per altre
doti opportune per governare la Chiesa vacante" (Conc. Trid.,
sess. 18, cap. 24, De Reformatione). Essendo bene al corrente di
ci, la Sacra Congregazione Interprete dello stesso Concilio,
dichiar pi volte che gli esaminatori mancano al loro dovere se
sono solo giudici di dottrina e non indagano quali fra gli altri
sono idonei e raccomandabili per bont di costumi, laboriosit,
ossequio verso la Chiesa e per altre doti necessarie nel loro
insieme a esercitare l'ufficio di parroco.
11. Terminato l'esame, come  noto a tutti, gli esaminatori hanno
soltanto la facolt di notificare quanti hanno giudicato idonei a
governare la Chiesa, perch l'elezione del pi degno  riservata
al solo Vescovo, come  stato sancito dal Concilio di Trento con
queste parole: "Di questi il Vescovo elegga colui che giudicher
pi idoneo degli altri". Nel caso che qualcuno dei Chierici
ricorra in appello contro una inesatta relazione degli
esaminatori, la cui unica preoccupazione  stata di assodare la
dottrina, senza aver fatto nello stesso tempo un'accurata
indagine sulle altre doti necessarie all'ufficio di Pastore,
l'ordine del giudizio comporter di conseguenza che anche il
giudice, a cui si  ricorso, si fermi alla sola indagine sulla
dottrina; che non senza grave danno delle anime e offesa della
giustizia, sia preposto alla Chiesa chi sa di lettere, anche se
nel resto  meno adatto e, a volte, indegno; e che, viceversa,
sia respinto chi, anche se scadente in dottrina, eccelle, per,
in costumi, gravit, prudenza, nel buon nome, in un costante
servizio della Chiesa e in grande stima di virt.
12. Inoltre non sembrasi sia fatta molta strada per estirpare gli
abusi, quand'anche tanto il Vescovo, come gli esaminatori, con
eguale sollecitudine abbiano messo ogni sforzo nell'assegnare con
parere unanime la Chiesa a una persona che, anche se inferiore ad
altri per scienza e lettere, si distingue per per il complesso
di tutte le altre doti. Infatti il respinto, fidandosi troppo
della propria dottrina, non di rado prima ricorre in appello
contro l'irragionevole giudizio del Vescovo, poi, dopo aver
deferito la causa al giudice di appello, si d tutto ad acquisire
ancor pi dottrina e a ribattere l'impugnativa di letterato,
senza mai dar alcun peso alle altre doti che si desiderano
nell'appellante. I vigilanti Pastori delle Chiese deplorano
moltissimo il risultato di tale appello e soffrono nel loro
intimo che il governo delle parrocchie sia affidato, come  stato
detto, a pastori dotti, non a pastori adatti.
13. Ma quand'anche il giudice di appello desse (cosa che avviene
raramente) tanta importanza alla scienza quanto basta, e con
maggiore e pi accurato esame volesse indagare sui costumi, sulla
gravit, sulla prudenza delle persone, sui loro esempi di virt e
infine su tutta la loro vita precedente, se adatta a pascere il
gregge, l'appellante gli presenta tante di quelle attestazioni
raccolte a bella posta, che il giudice, revocando come
irragionevole il giudizio del Vescovo, non teme di dare una mano
all'appellante, sorretto da tanti e cos ragguardevoli attestati
di probit.
14. Infine spesso capita specialmente ai Vescovi che, posti come
sono in alto, conoscono le trasgressioni dei sudditi, di vedere
che nel concorso gli esaminatori dichiarano idoneo per scienza e
per costumi chi  profondamente segnato da marchio di vizio o di
crimine, ignoto a tutti eccetto che al Vescovo. Se il Vescovo,
per giusto motivo, senza rivelare il crimine, elegge un altro di
buona condotta, trascurando in silenzio il colpevole, questi
subito con simulata impugnativa si appella a un giudice superiore
ignaro del crimine; cos, con il solito espediente dell'appello,
viene innalzato alla dignit pastorale chi  in grado non di aver
cura del popolo, ma di nuocergli, non di garantire il governo, ma
di peggiorarlo.
15. Perch dunque uomini di animo cattivo non trasformino il
rimedio dell'appello istituito per difendere la giustizia in un
mezzo di difesa dell'iniquit, ad alcuni forse sembrerebbe ottima
cosa abolire ogni appello e lasciare la cura di designare i
Rettori delle anime solo ai Vescovi, che renderebbero conto del
loro operato solo a Cristo giudice. In verit non possiamo
assolutamente approvare questa tesi (che sarebbe contraria alla
mente del Concilio di Trento) che tacitamente permette l'appello
"in devolutivo" contro l'inesatta relazione degli esaminatori,
come sembrano indicare quelle parole: "Nessuna devoluzione e
nessun appello interposti anche alla Sede Apostolica, o ai Legati
della stessa Sede, Vice Legati o Nunzi, o ai Vescovi,
Metropoliti, Primati o Patriarchi, possono mai sospendere o
impedire che la relazione dei predetti esaminatori abbia il suo corso".
Con tale decisione  d'accordo anche la Costituzione Piana, che
ammette l'appello "in devolutivo" contro l'irragionevole giudizio
del Vescovo.
16. Perci, affinch in questo affare tutto proceda rettamente e
ordinatamente, pensammo che  proprio del Nostro Ufficio,
Venerabili Fratelli, prescrivere quelle norme che per lunga
esperienza abbiamo riconosciute valide a formare i Rettori delle
anime, perch possano presiedere e giovare al gregge loro
affidato.
I. Il Vescovo, avuta la notizia di una Chiesa vacante, vi deputi
subito un Vicario idoneo secondo il prescritto del Tridentino,
con una congrua assegnazione, a sua discrezione, di una parte dei
proventi per il sostentamento della Chiesa finch non le si
provveda un Rettore.
II. Si divulghi con bando pubblico la notizia del concorso, che
deve essere celebrato in un congruo spazio di tempo, stabilito
dal Vescovo. Nel bando si avvertano tutti e chiaramente di
presentare, nel termine stabilito, al Cancelliere Vescovile o ad
un altro da designarsi dal Vescovo prove, attestazioni giudiziali
ed extragiudiziali e altri documenti del genere immuni da frode.
Diversamente, trascorso il termine stabilito, tali documenti e
altri del genere, non saranno in nessun modo accettati.
III. Arrivato il giorno del concorso, si mettano per iscritto e
in compendio, redatti dal Cancelliere, i meriti, le doti e i
requisiti (come li chiamano) dei singoli, desunti con assoluta
fedelt dai certificati presentati in tempo utile. Poi una copia
del compendio sar consegnata non solo al Vescovo o al Vicario
Generale che ne fa le veci, ma singolarmente a tutti gli
esaminatori invitati al concorso, perch diano il loro giudizio
sia sulla scienza, sia sulla vita, costumi e altre doti
necessarie a governare la Chiesa.
IV. Il concorso si tenga nel giorno stabilito dal Vescovo,
osservando accuratamente e in tutto la forma descritta nella
Lettera sopra riferita e pubblicata nel 1721; e si esponga
minutamente e con diligenza e per iscritto tutta la serie degli
atti del concorso. Poi gli esaminatori, per arrivare a un
giudizio abbastanza sicuro e chiaro, valutino diligentemente la
bravura dei singoli nello svolgere e spiegare a voce qualche
punto della Dottrina ecclesiastica, o estratto dai SS. Padri, o
dal Sacro Concilio di Trento, o dal Catechismo Romano; e con la
stessa diligenza esaminino dai singoli scritti le risposte date
ai quesiti proposti; si rendano conto di quanto ciascuno valga
nella ponderatezza dei giudizi e nella correttezza di espressione
del sermoncino messo per iscritto, e di come  stato adattato al
testo evangelico e all'altro tema assegnato. Pari, se non
maggiore, accortezza usino gli esaminatori nell'indagare sulle
altre qualit necessarie al governo delle anime; indaghino sulla
bont dei costumi, sulla seriet, sulla prudenza, sull'ossequio
fino allora prestato alla Chiesa, sul merito acquisito in altri
incarichi e sul corredo di tante altre virt che vanno
strettamente congiunte con la dottrina. Dopo aver esaminato tutto
in comune, respingano con il loro voto gli inadatti e notifichino
al Vescovo gli idonei.
V. Terminato il concorso, il Vescovo, o se egli  impedito, il
Vicario Generale insieme con gli esaminatori sinodali, in numero
non meno di tre, consegni la scheda, distribuita in antecedenza,
riassuntiva dei requisiti, al Cancelliere perch la bruci o la
custodisca in un luogo segreto insieme con gli atti e non la
mostri a nessuno senza un mandato del Vescovo o del suo Vicario
Generale. Subito dopo l'Ordinario, appena gli sembrer meglio,
elegga tra gli approvati il pi degno e il possesso (della
Chiesa) non gli sia ritardato da nessun pretesto di appello o di divieto.
VI. Se accadr che qualcuno dei Chierici ricorra in appello
contro l'inesatta relazione degli esaminatori o contro
l'irragionevole giudizio del Vescovo, produca davanti al giudice
di appello gli atti integrali del concorso. E il giudice non
pronunci la sentenza se non dopo averli visti e aver ravvisato
l'impugnativa. Inoltre, nel dare la sentenza e nel risolvere
l'impugnativa si basi solo sulle prove che risultano dagli atti,
sia riguardo alla dottrina, sia riguardo ad altre doti. Siccome
poi dalla pubblica indizione (del concorso) fino al giorno del
concorso c' tempo sufficiente per presentare comodamente i
necessari certificati, referenze, requisiti e altri documenti in
merito, perci, per precludere ogni via di frode, vogliamo e
rigorosamente ordiniamo che detti certificati, referenze,
attestati giudiziali ed extragiudiziali e tutti i documenti
recuperati ad arte e, come si dice, pescati dopo il concorso, non
vengano in nessun modo presi in considerazione. Ci, nonostante
la Lettera ricordata sopra, pubblicata dalla Sacra Congregazione
Interprete del Concilio di Trento nel 1721, alla quale deroghiamo
in questa parte ad effetto di ci che  stato premesso, e la
quale nel resto e con tutto il suo contenuto rimarr saldamente in vigore.
VII. Se poi il Vescovo, invece che a uno o ad un altro degli
approvati, assegner la Chiesa a uno pi idoneo per una ragione a
lui solo nota, e che pensa di dover notificare al giudice di
appello per togliere la taccia di una ingiusta preferenza, ne
informi il giudice con una lettera privata, ricordando la legge
del segreto inviolabile. Nessuno attribuisca questa prassi alla
nostra circospezione: essa deriva da Decreti del Concilio di
Trento. Infatti nella sess. 24, cap. 20, "De Reformatione"  cos
stabilito: "Inoltre se qualcuno, nei casi previsti dal diritto,
ricorrer in appello, o si rammaricher per qualche impugnativa o
altrimenti per la scadenza del biennio, di cui sopra, ricorrer
ad un altro giudice,  tenuto a trasferire al giudice di appello
e a sue spese tutti gli atti svoltisi davanti al Vescovo,
Avvertendo tuttavia prima il Vescovo che se qualcosa gli sembrer
utile per l'istruzione della causa, la possa notificare al
giudice di appello" (Conc. Trid., sess. 24, cap. 20).
E bench a ragione Noi dobbiamo temere che detta prassi una volta
in uso di avvertire il giudice, a cui si  appellato, sia oggi
caduta in disuso e scomparsa dal Foro (ecclesiastico), tuttavia,
se il Vescovo (come  stato detto) per una ragione a lui solo
nota e non agli altri, ma che merita di essere accolta, avr
assegnato la Chiesa, denunci e manifesti la ragione al giudice di
appello per mezzo di lettera consegnata in segreto. Sappiano poi
i giudici che le cause e le ragioni deferite dal Vescovo devono
essere custodite sotto garanzia di segreto inviolabile; n si
deve tenere in poco conto la testimonianza di quel Pastore, al
quale con parola divina si ingiunge di distinguere le proprie
pecore. Infatti non si pu credere facilmente che i Vescovi siano
cos non curanti della propria e altrui salvezza, da lasciarsi
influenzare dall'avversione o dal favore, per nulla atterriti
dalla minaccia del divino giudizio, e da chiamare, in sfregio ai
sacri Canoni, "male il bene, bene il male, tenebre la luce e luce
le tenebre".
Se poi il Vescovo avr dei sospetti sulla coscienziosit del
giudice al quale si  ricorso in appello, e penser di non
dovergli rivelare i punti riservati delle ragioni, li notifichi
per mezzo di lettera segreta al Cardinale della S.R.C., Prefetto
pro tempore della Congregazione del Concilio, al quale non
mancheranno n saggezza n autorit per indurre il giudice a dare
il dovuto posto alla giustizia.
17. Siccome  conveniente anche per l'equit portare a termine
nel pi breve tempo possibile le cause di appello che con grande
scapito e danno della Chiesa sono a volte interminabili, perci,
quando  stata proferita dal giudice di appello una sentenza del
tutto conforme alla preelezione fatta dal Vescovo, non si dia
altra possibilit di un nuovo ricorso in appello, ma si
intervenga d'autorit a por fine alla controversia. Se invece il
giudice di appello si pronunciasse diversamente dall'Ordinario,
sia lecito al preeletto dal Vescovo che perse la causa, ricorrere
ad un altro giudice, mantenendo intanto il possesso della Chiesa
parrocchiale. Finalmente, dopo che anche il terzo giudice avr
detto la sentenza, affinch le parti non siano gravate oltre il
limite di fatiche e di spese, soprattutto perch si tratta della
cura di anime, per la quale  dannoso non avere il conforto di un
Pastore fisso, abbia il legittimo diritto di governare la Chiesa
colui che ha a suo favore due sentenze, e non si lasci
all'eliminato nessuna possibilit di un nuovo ricorso in appello.
18. In verit con queste norme, bench l'appello non sia stato
abolito, pensiamo si sia sufficientemente provveduto alla
disciplina ecclesiastica. Rimane una cosa sola: che cio i mezzi
fin qui proposti siano debitamente messi in atto, e che a tal
fine gli Ordinari dei Luoghi non lascino desiderare la loro
vigilanza. Sarebbe inammissibile che ogni giorno venissero
deferite nuove querele all'udienza del nostro Ufficio Apostolico
e che, per togliere gli abusi, si invocassero nuove leggi da
coloro che trascurano e disprezzano quelle che gi ci sono.
19. Infine, siccome e non di rado  la Sede Apostolica a
conferire Chiese parrocchiali, Dignit, Canonicati e altri
Benefici a cui  annessa la cura delle anime, o perch sono
rimasti vacanti nei mesi riservati, o perch per altro motivo
sono stati riservati alla detta Sede, Noi, sulle orme dei Nostri
Predecessori, prescriviamo e ordiniamo che in un caso o
nell'altro il concorso sia indetto dal Vescovo senza distinzione
alcuna, e senza bisogno di alcun permesso o licenza, e i Vescovi
sappiano che  loro stata data con questa nostra Lettera.
20. Terminato il concorso, se si tratta di Benefici Curati, "che
sono riservati solo per ragione di mesi", il Vescovo elegga tra
gli approvati il pi idoneo e lo comunichi alla Dataria senza
trasmettere gli atti, a meno che la Dataria non giudichi
opportuno richiederli. Se invece i detti Benefici a cui  annessa
la cura delle anime sono riservati alla Santa Sede per altro
motivo che non sia quello "dei mesi apostolici", in questo caso,
senza cambiare il vecchio uso, il Vescovo si astenga dal
pronunciare il giudizio del pi degno e presenti spontaneamente
alla Dataria gli atti del concorso.
21. Sar lecito tuttavia agli Ordinari, a loro arbitrio, con
lettere indirizzate al Datario notificargli la persona che
giudicano pi idonea a governare la Chiesa, e avvertirlo se ci
fosse qualche motivo occulto, e giustamente taciuto negli atti,
che sia di impedimento a qualcuno di ottenere un Beneficio
Curato. Noi stessi in seguito da questa Sede, Guida e Maestra di
tutti, insegneremo con un luminoso esempio come si deve stimare
il giudizio episcopale e come onorare Voi, chiamati a far parte
della Nostra sollecitudine, Venerabili Fratelli, ai quali intanto
impartiamo con grande affetto l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 14 dicembre 1742,
terzo anno del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
