                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                     "SATIS VOBIS COMPERTUM"
                 AI VENERABILI PATRIARCHI, PRIMATI,
                       ARCIVESCOVI E VESCOVI
                        VENERABILI FRATELLI
                   SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Non abbiamo dubbi, Venerabili Fratelli, che abbiate ben presente
come sia rimasta sempre vigile la sollecitudine della S. Madre
Chiesa perch il Sacramento del Matrimonio, proclamato Grande
dall'Apostolo, venisse celebrato pubblicamente e in presenza dei fedeli.
Affinch con ancor pi diligenza di quanto era avvenuto in
passato, ci venisse in seguito da tutti osservato, il Santo
Sinodo Tridentino, ricalcando le orme del Concilio Lateranense
celebrato sotto Innocenzo III, stabil che da quel momento, prima
della celebrazione del matrimonio, il parroco dei nubendi
procedesse, per tre volte e in tre giorni di festa consecutivi,
alle pubblicazioni in Chiesa durante la Messa; quindi, in assenza
di alcun legittimo impedimento, avesse luogo la rituale
celebrazione in presenza del popolo, davanti al parroco o ad
altro sacerdote regolarmente delegato dal parroco o
dall'Ordinario, e a due o tre testimoni. Volle pure il Santo
Sinodo che presso il parroco venisse diligentemente custodito il
registro su cui erano stati riportati i nomi dei coniugi e dei
testimoni, il giorno e il luogo del matrimonio.
1. Queste provvidenziali disposizioni, sancite opportunamente da
cos grande autorit, sembrano gradualmente decadere per la
malvagia situazione dei tempi e quasi diventare senza forza per
la prassi troppo diffusa di matrimoni celebrati in modo a tal
punto segreto da cancellarne, se possibile, anche il ricordo e
relegarli per sempre nelle tenebre dell'oblio.
 diventato abituale celebrarli senza le previe rituali
pubblicazioni, davanti al solo parroco, o ad altro sacerdote da
lui delegato, in presenza di due soli testimoni convocati dagli
stessi contraenti, la cui connivenza non  ad alcuno di loro
sospetta. Spesso si procede fuori della Chiesa; qualche volta
anche al suo interno ma con le porte chiuse, o in un momento che
non registra la presenza di alcun altro: la conoscenza
dell'avvenuto matrimonio, al di fuori del parroco, dei contraenti
e dei testi, sfugge completamente agli altri.
2. Ciascuno pu agevolmente rendersi conto, se ferma l'attenzione
sulle conseguenze nefaste, di quanto si scostino dalla dignit
del Sacramento e dalle disposizioni delle leggi ecclesiastiche
questi matrimoni volgarmente detti di coscienza, per poterli
avversare nel modo pi deciso.
Di qui traggono infatti origine gravi peccati, specialmente per
coloro che, messo da parte il divieto del Divino Giudice, dopo
aver lasciata la prima moglie, sposata segretamente, promettono
di sposarsi pubblicamente con un'altra, ingannandola con la
speranza del futuro matrimonio e inducendola a convivere in
riprovevole dissolutezza.
La malvagia concupiscenza acceca a tal punto la mente di alcuni,
da indurli a contrarre un nuovo matrimonio segreto dopo un primo
ugualmente segreto e non ancora sciolto dalla morte del coniuge
precedente, macchiandosi del grave delitto della poligamia. Altri
ancora si spingono a cos grave impudenza, nel disprezzo di
questo grande Sacramento, da non rigettare di legarsi
impudentemente con la poligamia, procedendo a nuove nozze, in
pubblico o in privato, dopo le prime compiute in segreto.
Mira dunque quali gravi mali nascano da questi matrimoni, tanto
da non poterli in alcun modo tollerare!
Se dunque per rimuovere ogni indizio del matrimonio ne consegue
che l'uomo viva separato dalla donna, viene immediatamente
rimosso il consacrato modo di vivere nell'unit e viene
vanificata la parola del Signore: "Si unir l'uomo alla sua donna
e saranno due in una carne sola" (Gen 2,24). Se questo costume di
vita sar conservato, nessuno potr non accusare la materia quale
riprovevole e scandalosa. N il danno inferto per lo scandalo
potr essere riparato se si proceder alla celebrazione del
matrimonio segreto, perch il peccato  avvolto nelle tenebre e
viene da tutti ignorato.
3. Pure i danni che colpiscono la sopraggiunta prole non sono di
minore entit. Spesso infatti accade che i figli, allontanati dai
genitori e soprattutto dalla madre, non possono essere allevati
n nella virt n in modo decoroso, ma restano abbandonati in
bala del caso, semprech i genitori, contro le leggi della
natura, non arrivino addirittura con intento delittuoso ad
attentarne la vita. Se pure un delitto cos orrendo trattenga i
genitori e la natura stessa li sospinga a nutrire i figli e ad
educarli, altre lacrimevoli conseguenze incombono sulla prole
nata dal matrimonio segreto, per la perdita delle sostanze e dei
beni della famiglia, data l'impossibilit di entrarne in
possesso, pur esigendolo i diritti del sangue, perch a causa del
matrimonio segreto viene loro sottratta la legittimit e la prova
della filiazione.
4. A questa stessa sorgente di mali debbono essere fatti risalire
i matrimoni segreti contratti dai figli, ancora sottoposti
all'autorit paterna, contro il giusto volere del padre, e
nessuno ignora quali gravi inconvenienti ne derivano. Che altro?
A tal punto  arrivata la malvagit che a volte persone, assurte
agli Ordini minori, hanno osato mantenere pensioni e benefici
destinati al culto divino e agli uffici ecclesiastici, anche dopo
il matrimonio contratto clandestinamente, procurandosi in modo
meschino una tomba con le inique ricchezze.
5. Questa lunga serie di mali meriterebbe piuttosto di essere
pianta con abbondanza di lacrime che essere pi a lungo
descritta. Ma poich da questo osservatorio della Sede
Apostolica, la nostra vigilanza rivendica a s ogni
preoccupazione, non possiamo trattenerci dal suscitare la vostra
piet e il vostro zelo chiamandovi, Venerabili Fratelli, a
condividere la Nostra ansiet, perch anche di notte vegliate sul
gregge a voi affidato e che la triste situazione dei tempi avvia
alla rovina.
Anzitutto dunque la non infrequente occasione di rischio vi renda
pi cauti nel dispensare dalle pubblicazioni, da cui spesso, da
chi si accinge a contrarre matrimonio, viene richiesta la
dispensa per un malvagio intento.
Quanto cautamente e attentamente debbano comportarsi i Vescovi in
simili circostanze, vi vengono prospettate dal Concilio
Tridentino motivazioni pienamente evidenti. Se infatti (afferma
lo stesso Santo Sinodo) si affaccer l'ipotesi che il matrimonio
possa essere fraudolentemente impedito, se venissero prima
effettuate le pubblicazioni, in questo caso si proceda almeno ad
una pubblicazione, oppure si dia corso alla celebrazione alla
presenza del parroco e di due testimoni e in seguito, prima che
il matrimonio sia consumato, si facciano in Chiesa le
pubblicazioni, per scoprire in modo pi agevole l'esistenza di
eventuali impedimenti.
Anche se resta in potere del Vescovo concedere in ogni caso la
dispensa dalle pubblicazioni, tuttavia questa facolt non dipende
esclusivamente dalla volont di chi dispensa, ma viene limitata
dal Tridentino con leggi di oculata prudenza e di attento
giudizio: ci significa esigere una legittima causa di dispensa.
6.  pure necessario che sia da voi impiegata una pari e
fors'anche una maggiore vigilanza, perch dopo la dispensa non si
celebri il matrimonio davanti al parroco o davanti ad un altro
sacerdote delegato dallo stesso parroco o da voi, presenti due o
tre testimoni di sicura fiducia, al solo scopo di non far
trapelare alcuna notizia o voce sulla celebrazione.
Infatti, perch ci possa essere compiuto nel rispetto delle
prescrizioni dei Sacri Canoni, si richiede non una qualsiasi
semplice causa o di poco peso, ma grave e sommamente pressante.
Dal Sacro Tribunale della Nostra Penitenzieria, la circostanza
che permette di celebrare un siffatto matrimonio viene anzitutto
ravvisata nel fatto che l'uomo e la donna, vivendo pubblicamente
come marito e moglie senza che alcuno possa sospettare della loro
colpa, persistano in uno stato di occulto concubinato. Ciascuno
pu facilmente pensare quanto sia inopportuno, per liberarli dal
soffio della perdizione, indurli a contrarre pubblicamente il
matrimonio dopo le pubblicazioni.
Abbiamo pensato bene di proporvi questa prassi, non perch la
dispensa sia opportuna solamente nel caso menzionato, esistendo
pure altri casi consimili e forse anche pi urgenti in cui
occorra dare la dispensa, ma perch il dovere del vostro ufficio
pastorale s'indirizzi ad analizzare con curale legittime e
urgenti cause della dispensa, per evitare che i matrimoni
celebrati in segreto abbiano le lacrimevoli conseguenze che con
profondo dolore abbiamo elencato.
7. Per questo motivo dunque vi esortiamo, e con insistenza vi
invitiamo, a fare una diligente indagine sulle persone che
chiedono di contrarre un matrimonio segreto. Dovrete accertare se
le qualit, la posizione sociale e le condizioni siano tali da
poterlo giustificare; se dipendono da se stessi o da altri. Se
sono figli di famiglia, le cui nozze sono giustamente avversate
dal padre, non sarebbe troppo consono all'incarico episcopale che
svolgete offrire ai figli facile occasione alla disobbedienza. Se
si tratta di chierici assurti agli Ordini minori che abbiano
conseguito pensioni o benefici ecclesiastici, il loro detestabile
possesso nella vita coniugata pu essere frenato con opportuni rimedi.
Anzitutto per la vostra sollecitudine si preoccupi, prima che
venga concessa la licenza per il matrimonio segreto, che i
contraenti presentino documenti sulla libert di stato chiari,
sicuri ed esenti da qualsivoglia frode, per allontanare, da chi 
di mente disonesta, il pericolo della poligamia.
8. Per quanto riguarda il ministro del matrimonio segreto,
vogliamo che a questa funzione sia destinato il parroco di quello
dei due contraenti la cui conoscenza delle persone, l'esperienza
e la lunga pratica si presume abbiano reso pi competente di
qualsiasi altro sacerdote forestiero. Se tuttavia ricorressero
precise circostanze che sembrano richiedere un sacerdote diverso
dal parroco, in presenza di un'urgente grave causa, ne sia da voi
scelto uno che venga raccomandato dalla rettitudine, dalla
dottrina e dall'abilit ad assolvere l'incarico.
9. Chiunque sia l'incaricato ad assistere al matrimonio, deve
essere severamente ammonito di non assistervi se non avr prima
esortato nel Signore, con paterno amore, i coniugi sulla
necessit di rigenerare al pi presto con il santo Battesimo i
figli nascituri e sul fatto che dovranno rendere a Cristo Giudice
uno stretto rendiconto, se non riconosceranno la legittimit dei
figli, non li avranno imbevuti di piet e di buoni costumi, e non
permetteranno loro di godere dei beni temporali lasciati dagli
avi nelle disposizioni testamentarie o trasmessi dalla provvida
autorit delle leggi.
10. Dopo la celebrazione del matrimonio, venga trasmesso senza
indugi al Vescovo, dal parroco o dal sacerdote in presenza del
quale ha avuto luogo, il documento scritto con l'annotazione del
luogo, della data e dei testi presenti alla celebrazione. Sar
poi precisa vostra responsabilit curare che il documento venga
trascritto in un apposito registro, distinto da quello in cui
vengono riportati normalmente i matrimoni contratti in pubblico,
perch resti perenne ricordo del fatto. Questo registro,
appositamente preparato per i matrimoni segreti, chiuso e
sigillato, venga con riguardo custodito nella vostra Cancelleria
Vescovile. Potr essere dissuggellato e permetterete con il
vostro consenso che sia aperto solamente nel caso che vi si debba
trascrivere qualche altro matrimonio dello stesso tipo, o lo
richieda la necessit di amministrare la giustizia, o venga
richiesto un documento veramente necessario da chi non possa
procurarsi altrove documenti probatori.
Dovrete per ricordarvi che, espletata la bisogna, sia nuovamente
chiuso e sigillato come per l'addietro.
I certificati e le attestazioni dei matrimoni segreti, redatti
dal parroco o dal sacerdote che ne fa le veci e da sottoporre
alla vostra attenzione, siano trascritti nel suddetto registro
come si trovano, parola per parola, ad opera di una persona a ci
deputata, che goda di chiara e universale fama di integrit e di
stima. Certificati e attestazioni siano da voi conservati,
raccolti in un luogo segreto e protetto.
11. Nel caso che da un matrimonio, del tipo ricordato, nasca un
figlio, questo sia mondato dalla salutare acqua del Battesimo
nella stessa Chiesa dove viene indistintamente amministrato il
Battesimo agli altri bambini. E poich  ovvio che, per mantenere
nascosto il matrimonio contratto segretamente, non si possa fare
alcuna menzione dei genitori e il loro nome sia volutamente
omesso nel registro dei battezzati, vogliamo ed espressamente
ordiniamo che, ad opera del padre del battezzato, e in caso di
sua morte, ad opera della madre, l'accolta prole sia a voi
denunciata. Questa denuncia venga fatta direttamente dagli stessi
genitori o per mezzo di una lettera stesa di proprio pugno o per
il tramite di una persona degna di fede scelta da loro stessi, al
fine di avere sicura certezza che il figlio battezzato in quel
luogo e in quella data, pur avendo tralasciato o menzionato nomi
fittizi dei genitori,  legittimo anche se nato dal contratto di
un matrimonio segreto. Perch tutto ci non venga dimenticato una
volta che sia stato a voi notificato, deve essere annotato
fedelmente in un registro da parte di chi  stato delegato alla
registrazione dei matrimoni segreti. Il registro su cui debbono
essere riportati i battezzati e i nomi di entrambi i genitori,
anche se distinto da quello dei matrimoni, deve essere custodito
nella Cancelleria Vescovile con la stessa cura e con le stesse
precauzioni, chiuso e sigillato, secondo le stesse modalit
prescritte per il registro dei matrimoni segreti.
12. Poich non mancheranno persone che non ascoltano la voce
della propria coscienza e trascureranno di ottemperare a queste
Nostre ingiunzioni, siano colpite con pene proporzionate alle
colpe. Anzi, essendo a Noi ben noto per esperienza che in questi
particolari casi gli uomini, declinando lo sguardo verso terra,
diventano per rispetto umano pi restii e vengono distolti dalla
via del retto agire, comandiamo che siano da voi divulgati i
matrimoni segreti e resi noti, se avrete certa notizia che, nato
un figlio da un matrimonio occulto, sia stato battezzato senza
menzionare i nomi dei genitori e non vi sia stata data alcuna
notizia, com'era doveroso, da parte dei genitori entro trenta
giorni da computare dalla nascita.
13. Perch non abbiano ad accusare i propri Pastori di
prevaricazione, di diffamazione e di violazione del segreto,
dovete sommamente preoccuparvi che il parroco o altro sacerdote
da delegare alla celebrazione del matrimonio segreto ammonisca a
chiare lettere che la celebrazione di un tale matrimonio viene
loro concessa a queste condizioni e a questo preciso patto: che i
figli nascituri non solo debbano essere rigenerati con il Santo
Battesimo, ma subito dopo debbano essere notificati al Vescovo
con l'annotazione del luogo e della data dell'amministrazione del
Sacramento e con la precisa indicazione dei genitori da cui sono
nati, come  stato sopra indicato. In caso contrario, anche se il
matrimonio  stato contratto con la promessa del segreto da parte
del Vescovo, verr reso pubblico in favore dei figli, per
stornare da loro una grave e inammissibile sventura.
14. Vogliamo infine che i documenti e le attestazioni dei
matrimoni segreti e dei figli in essi procreati, estratti da
questi registri affidati alla vostra custodia come sopra
specificato, abbiano lo stesso valore che vantano quelli desunti
dagli altri registri parrocchiali dei Battesimi e dei Matrimoni.
15. Disponiamo, Venerabili Fratelli, che le Nostre prescrizioni,
in queste avverse circostanze, siano da voi scrupolosamente
osservate per la salute delle anime e per la salvaguardia della
disciplina ecclesiastica, che a causa della crescente malvagit
degli uomini deve sempre sopportare e temere nuovi danni.
Del resto con questa Nostra lettera non vogliamo accantonare quei
pi validi rimedi che la vostra prudenza riconosce adatti a
questo male in continua recrudescenza, da aggredire con ogni
mezzo in forza del compito pastorale.
Nel contempo impartiamo a voi, in segno di amore paterno e di
benevolenza, l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il giorno 17 novembre
1741, nel secondo anno del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
