                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV                                
                       "QUAMVIS  PATERNAE"
                     AI VENERABILI FRATELLI
           PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI E VESCOVI
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Quantunque sia noto gi da tempo alla Nostra paterna vigilanza -
per la quale dobbiamo essere solleciti a rendere a ciascuno piena
ed oculata giustizia - che per comodit dei contendenti, al fine
di dirimerle e definirle come si conviene, le cause vengono
affidate fuori della Nostra Curia Romana ad alcuni (secondo
quanto si dice) ai quali mancano sia un'adeguata conoscenza delle
leggi, sia il presidio della probit e della Fede, tuttavia siamo
stati colpiti da un pi acuto dispiacere perch siffatto abuso,
diventato di dominio pubblico, viene apertamente confermato dalle
molteplici doglianze inoltrate alla Sede Apostolica e dalle
lettere sempre pi numerose inviate a Noi.
Le precipue motivazioni di tale abuso, che si evincono da molte
di queste lettere, riguardano soprattutto l'alto numero di
Protonotari privi di competenza. Ad essi, in quanto assunti a
dignit ecclesiastica, vengono delegate le summenzionate cause,
per il tempo in cui restano investiti di questo incarico, senza
che siano sottoposti ad un preventivo attento esame dei loro
meriti e delle loro qualit, e senza ponderare con cura se
possiedono i requisiti di competenza giuridica e il polso per
reggere le redini della giustizia.
1. Sincera preoccupazione e profondo dolore si sono insinuati nel
nostro animo quando siamo venuti a conoscenza che le cose e le
attivit altrui vengono messe in pericolo e rese incerte per
l'ignoranza e la malvagit dei giudici: ci pu essere pienamente
compreso da chi conosce a fondo il profondo zelo che Ci anima
nell'amministrazione della giustizia.
Ma poich la Nostra paterna carit, essendo stata a Noi affidata
la salvezza dei popoli, non pu tacere pi a lungo, siamo indotti
a mettere mano agli opportuni rimedi per eliminare la corruzione
e restituire integrit ai giudizi.
Sappiamo che queste lamentele non sono recenti, ma di antica
data: non si tratta dunque di una malattia che muove ora i primi
passi, ma di un male consolidato. Non occorre dunque escogitare
nuovi rimedi per eliminarlo, ma rendere operativi quelli che gi
da tempo sono stati stabiliti.
L'origine di questo male non pu essere imputata alla nostra
Curia Romana, ma a chi si lamenta ingiustamente della prassi della Curia.
2. Se si riporta infatti l'attenzione indietro nel tempo,
ciascuno pu facilmente scoprire come siffatte lamentele furono
presentate a Papa Bonifacio VIII di felice memoria e lo stesso
Pontefice, per adempiere al suo ufficio di indirizzo apostolico,
con suo decreto (Statuto dei rescritti, cap. 6) stabil
giustamente che dalla Sede Apostolica e dai suoi Legati non
venissero delegate cause se non a dignitari ecclesiastici che
avessero conseguito una carica o il Canonicato in una Chiesa
Cattedrale e che i processi, inoltre, dovessero essere istruiti
non in una citt sconosciuta, ma di prestigio e con molta
popolazione, dove fosse possibile disporre di un buon numero di
giudici competenti.
 lecito credere che anche al Concilio di Trento fosse stata
presentata un'istanza sulla questione dell'imperizia dei giudici.
Infatti, dopo aver premesso che dalla Sede Apostolica le cause
non venivano ovunque delegate a giudici idonei e che ci avveniva
ora per la malvagia ingerenza dei potenti, ora per la lontananza
dei luoghi donde non era possibile avere ragguagli sulle persone
a cui le cause venivano delegate, "lo stesso Concilio stabil che
in tutti i Sinodi provinciali o diocesani venissero designate
alcune persone con le qualit previste dalla Costituzione di
Bonifacio VIII, adatte a svolgere questo ufficio, a cui demandare
in futuro le cause. Se nel frattempo veniva a morte qualcuna
delle persone scelte, l'Ordinario del luogo, sentito il parere
del Capitolo, doveva designare un sostituto fino al futuro Sinodo
provinciale o diocesano. In questo modo ogni diocesi aveva a
disposizione quattro o anche pi persone competenti e qualificate
a cui affidare dette cause. Avvenuta la designazione, da
trasmettere immediatamente al Romano Pontefice, ogni delega a
giudici diversi da quelli designati sarebbe stata conferita in
modo surrettizio" (Conc. Trid., sess. 25, cap. 10, De reform.).
3. Ma poich le convocazioni dei Sinodi provinciali e diocesani,
che avrebbero dovuto essere riuniti rispettivamente ogni tre anni
e ogni anno, secondo quanto prescritto dal Concilio Tridentino,
per avverse circostanze erano state procrastinate, i Vescovi, non
avendo la fondata speranza che, rimossi gli ostacoli, potessero
convocare tali Sinodi al fine di designare i giudici sinodali al
posto di quelli deceduti, ponevano spesso al riguardo quesiti
alla Congregazione del Concilio Tridentino. Questa rispondeva che
la designazione dei giudici da sostituire doveva essere fatta dai
Vescovi sentito il consiglio del Capitolo.
4. Quelle provvide e vetuste disposizioni rivelano chiaramente
che le ferite inferte a questa specifica disciplina sono antiche
e si fanno ancora pi profonde non perch manchino le cure, ma
perch vengono disattese le disposizioni canoniche sulla
designazione dei giudici sinodali. Se infatti ne fosse stata data
comunicazione tempestiva al Romano Pontefice, ad essi soltanto
sarebbero state affidate le cause, rimuovendo in tal modo ogni
occasione di querela.
5. Anche se ci prendiamo cura, in questa Curia, di uffici minori,
rivolgiamo soprattutto l'attenzione a quello del Segretariato
della Congregazione del Concilio e niente fu mai pi importante
che ingenerare nei Vescovi e negli altri Prelati della Chiesa
questa convinzione, ed esortarli a mantenere integre le leggi
ecclesiastiche con ogni mezzo.
Ora tuttavia, chiamati per l'imperscrutabile volere di Dio al
supremo fastigio dell'apostolato, sia pure immeritatamente, la
natura dell'ufficio Ci impone di fissarvi con questa lettera una
linea di condotta valida per il futuro, al fine di sgombrare il
campo dai dubbi e dalle lagnanze.
Vogliamo dunque e prescriviamo che nelle diocesi, dove gli
accorti Vescovi delle Chiese, ottemperando alle disposizioni del
Concilio Tridentino, hanno proceduto all'elezione dei giudici nei
Consigli sia provinciali che diocesani, comunichino i nomi al pi
presto, e se per caso accadesse che uno o pi degli eletti
venisse meno prima della nuova convocazione, si proceda alla
sostituzione con nuovi giudici, scelti dal Vescovo dopo aver
sentito il parere del Consiglio Capitolare. Questi resteranno in
carica fino al giorno del Sinodo e i loro nomi siano subito a Noi comunicati.
Dove invece da lungo tempo non sono stati convocati i Consigli
provinciali e sinodali, e non si ha notizia dell'avvenuta
elezione dei giudici, in forza della sollecitudine di tutte le
Chiese connessa alla Nostra umile persona, esortiamo
pressantemente nel Signore e scongiuriamo gli Arcivescovi e i
Vescovi, nel caso che non sia stato provveduto, a rimuovere gli
ostacoli e a convocarli al pi presto. Nel frattempo tuttavia,
con il consenso dei loro Capitoli, procedano all'elezione dei
giudici e, dopo aver trascritto il nome degli eletti in un albo,
sia a Noi recapitato. Nel caso che qualcuno giunga a morte, sia
sostituito dopo aver sentito il parere del Capitolo, e il nome
dei sostituti sia con sollecitudine a Noi comunicato.
Circa il numero degli eligendi, quantunque con il Decreto del
Tridentino sia stato disposto che in ogni diocesi debbano essere
eletti fino a quattro giudici, vogliamo che ne sia eletto un
numero maggiore se l'ampiezza della diocesi o qualche altra
peculiare circostanza sembri a buon diritto richiederlo.
6. Vogliamo dunque che gli Ordinari dei luoghi siano consapevoli,
secondo le direttive della citata Decretale di Bonifacio VIII,
cui si raccordano anche le disposizioni precisate dal Tridentino,
che il potere di giudicare deve essere conferito a persone
insignite di dignit ecclesiastica, di Personato o di Canonicato,
nella Chiesa Cattedrale; le loro qualit debbono essere
comprovate in modo che nella persona destinata a questo incarico
non manchino soprattutto quelle indispensabili doti di dottrina e
di idoneit che costituiscono l'essenza dell'attivit
giudiziaria. I giudici designati ed eletti secondo la prassi,
siano notificati al Nostro Segretariato delle Istanze di accusa
personalmente dagli Ordinario tramite i propri Procuratori
residenti nell'Urbe. Sar Nostro preciso dovere evitare che gli
Ufficiali della Curia a ci deputati deleghino in futuro le cause
ad altri invece che ai succitati giudici.
Mentre vogliamo che queste disposizioni, per mezzo della presente
Lettera apostolica, giungano a vostra conoscenza, Venerabili
Fratelli, come auspicio di felicit e pegno della Nostra paterna
benevolenza, impartiamo l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 26 agosto 1741, nel
secondo anno del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
