

      traduzioni telematiche a cura di

      Rosaria Biondi, Nadia Ponti, Giulio Cacciotti, Vincenzo Guagliardo

      (casa di reclusione - Opera).




      Cesare Beccaria.

      DEI DELITTI E DELLE PENE.

      (pubblicato per la prima volta nel luglio 1764, a Livorno).


      In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum,  ut quis simul,

      et  serat,  et  metat,  sed  praeparatione  opus  est,  ut  per gradus

      maturescant.

      Bacon.

      ( "In tutte le cose, e particolarmente nelle pi difficili,  non ci si

      deve  aspettare  di  seminare  e  di mietere contemporaneamente,  ma 

      necessario che vi sia una preparazione affinch esse maturino in  modo

      graduale"  - frase tratta dal saggio quarantacinquesimo dei "Sermoness

      fideles ethici, politici, economici, sive interiora rerum" di Bacone).



      INDICE.


      A chi legge: pagina 5.

      INTRODUZIONE: pagina 10.

      1. Origine delle pene: pagina 13.

      2. Diritto di punire: pagina 15.

      3. Conseguenze: pagina 18.

      4. Interpretazione delle leggi: pagina 20.

      5. Oscurit delle leggi: pagina 24.

      6. Proporzione fra i delitti e le pene; pagina 26.

      7. Errori nella misura delle pene: pagina 30.

      8. Divisione dei delitti: pagina 32.

      9. Dell'onore: pagina 35.

      10. Dei duelli: pagina 38.

      11. Della tranquillit pubblica: pagina 40.

      12. Fine delle pene: pagina 43.

      13. Dei testimoni: pagina 44.

      14. Indizi e forme di giudizi: pagina 46.

      15. Accuse segrete: pagina 49.

      16. Della tortura: pagina 52.

      17. Del fisco: pagina 61.

      18. Dei giuramenti: pagina 64.

      19. Prontezza della pena: pagina 66.

      20. Violenza: pagina 69.

      21. Pene dei nobili: pagina 70.

      22. Furti: pagina 72.

      23. Infamia: pagina 74.

      24. Oziosi: pagina 76.

      25. Bando e confische: pagina 78.

      26. Dello spirito di famiglia: pagina 80.

      27. Dolcezza delle pene: pagina 84.

      28. Della pena di morte: pagina 88.

      29. Della cattura: pagina 99.

      30. Processi e prescrizione: pagina 103.

      31. Delitti di prova difficile: pagina 106.

      32. Suicidio: pagina 111.

      33. Contrabbandi: pagina 116.

      34. Dei debitori: pagina 118.

      35. Asili: pagina 121.

      36. Della taglia: pagina 123.

      37. Attentati, complici, impunit: pagina 125.

      38. Interrogazioni suggestive, deposizioni: pagina 128.

      39. Di un genere particolare di delitti: pagina 131.

      40. False idee di utilit: pagina 133.

      41. Come si prevengono i delitti: pagina 136.

      42. Delle scienze: pagina 139.

      43. Magistrati: pagina 143.

      44. Ricompense: pagina 144.

      45. Educazione: pagina 145.

      46. Delle grazie: pagina 146.

      47. Conclusione: pagina 148.
















      A CHI LEGGE.


      Alcuni avanzi  di  leggi  di  un  antico  popolo  conquistatore  fatte

      compilare   da   un   principe   che   dodici  secoli  fa  regnava  in

      Costantinopoli,  frammischiate poscia co' riti longobardi,  ed involte

      in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti,  formano quella

      tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa  ha  tuttavia

      il nome di leggi; ed  cosa funesta quanto comune al d d'oggi che una

      opinione di Carpzovio,  un uso antico accennato da Claro,  un tormento

      con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a  cui

      con  sicurezza  obbediscono  coloro che tremando dovrebbero reggere le

      vite e le fortune degli uomini.  Queste leggi,  che sono uno scolo de'

      secoli i pi barbari,  sono esaminate in questo libro per quella parte

      che risguarda il sistema criminale,  e i disordini di  quelle  si  osa

      esporli  a'  direttori  della  pubblica  felicit  con  uno  stile che

      allontana il  volgo  non  illuminato  ed  impaziente.  Quella  ingenua

      indagazione  della verit,  quella indipendenza delle opinioni volgari

      con cui  scritta quest'opera  un  effetto  del  dolce  e  illuminato

      governo  sotto  cui  vive l'autore.  I grandi monarchi,  i benefattori

      della umanit che ci reggono,  amano  le  verit  esposte  dall'oscuro

      filosofo  con  un  non fanatico vigore,  detestato solamente da chi si

      avventa alla forza o alla  industria,  respinto  dalla  ragione;  e  i

      disordini  presenti  da chi ben n'esamina tutte le circostanze sono la

      satira e il rimprovero delle passate et,  non gi di questo secolo  e

      de' suoi legislatori.

      Chiunque  volesse  onorarmi  delle sue critiche cominci dunque dal ben

      comprendere lo scopo a  cui    diretta  quest'opera,  scopo  che  ben

      lontano di diminuire la legittima autorit,  servirebbe ad accrescerla

      se pi che la forza pu negli uomini la opinione,  e se la dolcezza  e

      l'umanit la giustificano agli occhi di tutti.  Le mal intese critiche

      pubblicate contro questo libro si fondano su  confuse  nozioni,  e  mi

      obbligano   d'interrompere   per   un   momento  i  miei  ragionamenti

      agl'illuminati lettori,  per chiudere una volta per sempre ogni  adito

      agli errori di un timido zelo o alle calunnie della maligna invidia.

      Tre  sono  le  sorgenti  delle  quali  derivano  i  principii morali e

      politici regolatori degli uomini.  La rivelazione,  la legge naturale,

      le convenzioni fattizie della societ.  Non vi  paragone tra la prima

      e le altre per rapporto al principale di lei fine;  ma si assomigliano

      in  questo,  che  conducono  tutte  tre  alla  felicit di questa vita

      mortale.  Il considerare i rapporti dell'ultima non    l'escludere  i

      rapporti  delle  due  prime;  anzi  siccome  quelle,  bench divine ed

      immutabili,  furono per colpa degli uomini  dalle  false  religioni  e

      dalle  arbitrarie  nozioni  di  vizio  e  di virt in mille modi nelle

      depravate menti loro alterate,  cos sembra  necessario  di  esaminare

      separatamente  da  ogni  altra considerazione ci che nasca dalle pure

      convenzioni umane, o espresse,  o supposte per la necessit ed utilit

      comune,  idea  in  cui  ogni  setta  ed  ogni  sistema  di morale deve

      necessariamente convenire;  e sar sempre lodevole intrappresa  quella

      che  sforza  anche  i  pi  pervicaci  ed  increduli  a conformarsi ai

      principii che spingon gli uomini a vivere in  societ.  Sonovi  dunque

      tre  distinte  classi  di  virt  e  di vizio,  religiosa,  naturale e

      politica. Queste tre classi non devono mai essere in contradizione fra

      di loro, ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano dall'una

      risultano dalle altre. Non tutto ci che esige la rivelazione lo esige

      la legge naturale,  n tutto ci che esige questa  lo  esige  la  pura

      legge  sociale:  ma egli  importantissimo di separare ci che risulta

      da questa convenzione,  cio  dagli  espressi  o  taciti  patti  degli

      uomini, perch tale  il limite di quella forza che pu legittimamente

      esercitarsi  tra  uomo  e uomo senza una speciale missione dell'Essere

      supremo. Dunque l'idea della virt politica pu senza taccia chiamarsi

      variabile,  quella della  virt  naturale  sarebbe  sempre  limpida  e

      manifesta   se  l'imbecillit  o  le  passioni  degli  uomini  non  la

      oscurassero;  quella della virt  religiosa    sempre  una  costante,

      perch rivelata immediatamente da Dio e da lui conservata.

      Sarebbe  dunque  un  errore  l'attribuire  a  chi parla di convenzioni

      sociali e delle conseguenze di esse principii contrari  o  alla  legge

      naturale  o alla rivelazione;  perch non parla di queste.  Sarebbe un

      errore a chi,  parlando di  stato  di  guerra  prima  dello  stato  di

      societ, lo prendesse nel senso hobbesiano, cio di nessun dovere e di

      nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto nato

      dalla  corruzione  della natura umana e dalla mancanza di una sanzione

      espressa. Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno scrittore, che

      considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del

      patto istesso.

      La giustizia divina e la giustizia  naturale  sono  per  essenza  loro

      immutabili e costanti,  perch la relazione fra due medesimi oggetti 

      sempre la medesima; ma la giustizia umana, o sia politica, non essendo

      che una relazione fra l'azione e lo stato  vario  della  societ,  pu

      variare   a  misura  che  diventa  necessaria  o  utile  alla  societ

      quell'azione, n ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e

      mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni.  S tosto che questi

      principii  essenzialmente  distinti  vengano  confusi,   non  v'  pi

      speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche.  Spetta a'  teologi

      lo  stabilire  i  confini  del  giusto  e  dell'ingiusto,  per ci che

      riguarda l'intrinseca  malizia  o  bont  dell'atto;  lo  stabilire  i

      rapporti  del  giusto e dell'ingiusto politico,  cio dell'utile o del

      danno della societ,  spetta al pubblicista;  n un  oggetto  pu  mai

      pregiudicare  all'altro,  poich  ognun vede quanto la virt puramente

      politica debba cedere alla immutabile virt emanata da Dio.

      Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche,  non cominci

      dunque  dal supporre in me principii distruttori o della virt o della

      religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principii, e in

      vece di farmi incredulo o  sedizioso  procuri  di  ritrovarmi  cattivo

      logico  o  inavveduto  politico;  non  tremi  ad ogni proposizione che

      sostenga gl'interessi dell'umanit;  mi convinca o della  inutilit  o

      del  danno  politico  che  nascer  ne potrebbe dai miei principii,  mi

      faccia vedere  il  vantaggio  delle  pratiche  ricevute.  Ho  dato  un

      pubblico  testimonio  della  mia  religione e della sommissione al mio

      sovrano colla risposta alle "Note ed osservazioni";  il rispondere  ad

      ulteriori  scritti  simili  a  quelle  sarebbe superfluo;  ma chiunque

      scriver con quella decenza che si conviene a uomini onesti e con quei

      lumi che mi dispensino dal provare i  primi  principii,  di  qualunque

      carattere essi siano, trover in me non tanto un uomo che cerca di

      rispondere quanto un pacifico amatore della verit.







      INTRODUZIONE.


      Gli  uomini  lasciano  per  lo  pi  in  abbandono  i  pi  importanti

      regolamenti alla giornaliera prudenza o alla  discrezione  di  quelli,

      l'interesse  de'  quali    di  opporsi alle pi provide leggi che per

      natura rendono universali i vantaggi e resistono a quello  sforzo  per

      cui  tendono  a condensarsi in pochi,  riponendo da una parte il colmo

      della potenza e della felicit e dall'altra tutta la  debolezza  e  la

      miseria.  Perci se non dopo esser passati framezzo mille errori nelle

      cose pi essenziali alla vita ed alla libert,  dopo una stanchezza di

      soffrire  i  mali,  giunti all'estremo,  non s'inducono a rimediare ai

      disordini che gli opprimono,  e a riconoscere le pi palpabili verit,

      le  quali  appunto sfuggono per la semplicit loro alle menti volgari,

      non avvezze ad analizzare gli oggetti,  ma a riceverne le  impressioni

      tutte di un pezzo, pi per tradizione che per esame.

      Apriamo  le  istorie e vedremo che le leggi,  che pur sono o dovrebbon

      esser patti di uomini liberi,  non  sono  state  per  lo  pi  che  lo

      strumento  delle  passioni  di alcuni pochi,  o nate da una fortuita e

      passeggiera necessit;  non gi dettate da un freddo esaminatore della

      natura  umana,  che  in  un  sol  punto  concentrasse le azioni di una

      moltitudine di uomini,  e le considerasse in questo punto di vista: la

      massima  felicit  divisa  nel  maggior  numero.  Felici  sono  quelle

      pochissime nazioni,  che non  aspettarono  che  il  lento  moto  delle

      combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all'estremit de'

      mali  un  avviamento al bene,  ma ne accelerarono i passaggi intermedi

      con buone leggi;  e merita la gratitudine degli uomini  quel  filosofo

      ch'ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare

      nella  moltitudine  i  primi  semi  lungamente infruttuosi delle utili

      verit.

      Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano  e  i  sudditi,  e

      fralle  diverse  nazioni;  il commercio si  animato all'aspetto delle

      verit filosofiche rese comuni colla stampa,  e  si    accesa  fralle

      nazioni  una  tacita guerra d'industria la pi umana e la pi degna di

      uomini ragionevoli.  Questi sono frutti che si debbono  alla  luce  di

      questo  secolo  ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudelt

      delle pene  e  l'irregolarit  delle  procedure  criminali,  parte  di

      legislazione   cos  principale  e  cos  trascurata  in  quasi  tutta

      l'Europa, pochissimi,  rimontando ai principii generali,  annientarono

      gli errori accumulati di pi secoli,  frenando almeno, con quella sola

      forza che hanno le verit conosciute, il troppo libero corso della mal

      diretta potenza,  che ha dato fin ora un lungo ed autorizzato  esempio

      di  fredda  atrocit.  E  pure  i gemiti dei deboli,  sacrificati alla

      crudele ignoranza ed alla ricca  indolenza,  i  barbari  tormenti  con

      prodiga  e  inutile  severit moltiplicati per delitti o non provati o

      chimerici, la squallidezza e gli orrori d'una prigione,  aumentati dal

      pi  crudele  carnefice  dei  miseri,  l'incertezza,  doveano scuotere

      quella sorta di magistrati che guidano le opinioni delle menti umane.

      L'immortale Presidente di Montesquieu  ha  rapidamente  scorso  su  di

      questa  materia.  L'indivisibile  verit  mi  ha  forzato a seguire le

      tracce luminose di questo grand'uomo,  ma gli  uomini  pensatori,  pe'

      quali  scrivo,   sapranno  distinguere  i  miei  passi  dai  suoi.  Me

      fortunato, se potr ottenere, com'esso, i segreti ringraziamenti degli

      oscuri e pacifici seguaci della ragione,  e se  potr  inspirare  quel

      dolce  fremito  con  cui  le anime sensibili rispondono a chi sostiene

      gl'interessi della umanit!












      1. ORIGINE DELLE PENE.

      Le leggi sono  le  condizioni,  colle  quali  uomini  indipendenti  ed

      isolati si unirono in societ,  stanchi di vivere in un continuo stato

      di guerra e di godere una  libert  resa  inutile  dall'incertezza  di

      conservarla.  Essi  ne sacrificarono una parte per goderne il restante

      con sicurezza e tranquillit.  La somma di tutte  queste  porzioni  di

      libert  sacrificate  al bene di ciascheduno forma la sovranit di una

      nazione, ed il sovrano  il legittimo depositario ed amministratore di

      quelle;   ma  non  bastava  il  formare  questo  deposito,   bisognava

      difenderlo  dalle  private usurpazioni di ciascun uomo in particolare,

      il quale cerca sempre di togliere dal deposito  non  solo  la  propria

      porzione,  ma  usurparsi  ancora  quella degli altri.  Vi volevano de'

      motivi sensibili che bastassero a distogliere il  dispotico  animo  di

      ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della societ.

      Questi  motivi  sensibili sono le pene stabilite contro agl'infrattori

      delle leggi.  Dico SENSIBILI MOTIVI,  perch  la  sperienza  ha  fatto

      vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, n

      si  allontana  da  quel  principio  universale  di  dissoluzione,  che

      nell'universo fisico e morale  si  osserva,  se  non  con  motivi  che

      immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla

      mente   per  contrabilanciare  le  forti  impressioni  delle  passioni

      parziali che si oppongono al bene universale: n  l'eloquenza,  n  le

      declamazioni, nemmeno le pi sublimi verit sono bastate a frenare per

      lungo  tempo  le  passioni  eccitate dalle vive percosse degli oggetti

      presenti.




















      2. DIRITTO DI PUNIRE.

      Ogni pena che  non  derivi  dall'assoluta  necessit  dice  il  grande

      Montesquieu,  tirannica; proposizione che si pu rendere pi generale

      cos:   ogni   atto  di  autorit  di  uomo  a  uomo  che  non  derivi

      dall'assoluta necessit   tirannico.  Ecco  dunque  sopra  di  che  

      fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessit di

      difendere   il   deposito  della  salute  pubblica  dalle  usurpazioni

      particolari;  e tanto pi giuste sono le pene,  quanto  pi  sacra  ed

      inviolabile    la  sicurezza,  e  maggiore  la libert che il sovrano

      conserva ai sudditi.  Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i

      principii  fondamentali  del  vero  diritto  del  sovrano  di punire i

      delitti,  poich non  da  sperarsi  alcun  vantaggio  durevole  dalla

      politica  morale  se  ella  non sia fondata su i sentimenti indelebili

      dell'uomo.  Qualunque legge devii  da  questi  incontrer  sempre  una

      resistenza  contraria  che vince alla fine,  in quella maniera che una

      forza bench minima,  se sia continuamente applicata,  vince qualunque

      violento moto comunicato ad un corpo.

      Nessun  uomo  ha fatto il dono gratuito di parte della propria libert

      in vista del ben pubblico;  questa chimera non esiste che ne' romanzi;

      se  fosse  possibile,  ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano

      gli altri,  non ci legassero;  ogni uomo si  fa  centro  di  tutte  le

      combinazioni del globo.

      La  moltiplicazione  del  genere umano,  piccola per se stessa,  ma di

      troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva

      per soddisfare ai bisogni che sempre  pi  s'incrocicchiavano  tra  di

      loro,   riun   i   primi   selvaggi.   Le   prime   unioni  formarono

      necessariamente le altre per resistere alle prime,  e cos lo stato di

      guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni.

      Fu  dunque  la necessit che costrinse gli uomini a cedere parte della

      propria libert: egli  adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere

      nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che

      basti a indurre gli altri a difenderlo.  L'aggregato di queste  minime

      porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di pi  abuso

      e non giustizia,   fatto, ma non gi diritto. Osservate che la parola

      DIRITTO non    contradittoria  alla  parola  FORZA,  ma  la  prima  

      piuttosto  una modificazione della seconda,  cio la modificazione pi

      utile al maggior numero.  E per giustizia io non intendo altro che  il

      vincolo  necessario  per  tenere  uniti gl'interessi particolari,  che

      senz'esso si scioglierebbero nell'antico stato d'insociabilit;  tutte

      le  pene  che  oltrepassano  la necessit di conservare questo vincolo

      sono ingiuste di lor natura.  Bisogna guardarsi  di  non  attaccare  a

      questa  parola giustizia l'idea di qualche cosa di reale,  come di una

      forza fisica, o di un essere esistente; ella  una semplice maniera di

      concepire degli uomini,  maniera  che  influisce  infinitamente  sulla

      felicit  di ciascuno;  nemmeno intendo quell'altra sorta di giustizia

      che  emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle  pene  e

      ricompense della vita awenire.




















      3. CONSEGUENZE.

      La  prima  conseguenza di questi principii  che le sole leggi possono

      decretar le pene su i delitti,  e quest'autorit non pu risedere  che

      presso  il legislatore,  che rappresenta tutta la societ unita per un

      contratto sociale;  nessun magistrato (che  parte di societ) pu con

      giustizia  infligger  pene  contro  ad  un  altro membro della societ

      medesima.  Ma una pena accresciuta al di l dal limite  fissato  dalle

      leggi    la  pena  giusta  pi  un'altra  pena;  dunque  non  pu  un

      magistrato,  sotto qualunque pretesto  di  zelo  o  di  ben  pubblico,

      accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.

      La  seconda conseguenza  che se ogni membro particolare  legato alla

      societ,  questa  parimente legata con ogni membro particolare per un

      contratto che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione,

      che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il pi

      grande e il pi miserabile fra gli uomini,  non altro significa se non

      che  interesse di tutti che i patti utili  al  maggior  numero  siano

      osservati.  La  violazione  anche di un solo,  comincia ad autorizzare

      l'anarchia.

      (NOTA DELL'AUTORE: La voce obbligazione   una  di  quelle  molto  pi

      frequenti  in  morale  che in ogni altra scienza,  e che sono un segno

      abbreviato di un raziocinio e  non  di  un'idea;  cercatene  una  alla

      parola  obbligazione,  e  non  la  troverete,  fate  un raziocinio,  e

      intenderete voi medesimo, e sarete inteso).

      Il sovrano,  che rappresenta la societ medesima,  non pu formare che

      leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non gi giudicare che

      uno  abbia  violato il contratto sociale,  poich allora la nazione si

      dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce

      la violazione del contratto,  e l'altra dall'accusato,  che  la  nega.

      Egli  dunque necessario che un terzo giudichi della verit del fatto.

      Ecco  la  necessit  di  un  magistrato,  le  di  cui  sentenze  sieno

      inappellabili e consistano in mere  assersioni  o  negative  di  fatti

      particolari.

      La  terza  conseguenza    che quando si provasse che l'atrocit delle

      pene,  se non immediatamente  opposta  al  ben  pubblico  ed  al  fine

      medesimo  d'impedire  i  delitti,  fosse  solamente inutile,  anche in

      questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle  virt  benefiche

      che   sono  l'effetto  d'una  ragione  illuminata  che  preferisce  il

      comandare ad uomini felici pi che a una  greggia  di  schiavi,  nella

      quale  si  faccia una perpetua circolazione di timida crudelt,  ma lo

      sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo.





      4. INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI.

      Quarta conseguenza.  Nemmeno l'autorit d'interpetrare le leggi penali

      pu  risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non

      sono legislatori.  I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi

      nostri  padri  come  una tradizione domestica ed un testamento che non

      lasciasse ai posteri che la cura  d'ubbidire,  ma  le  ricevono  dalla

      vivente societ, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo

      depositario dell'attuale risultato della volont di tutti; le ricevono

      non  come  obbligazioni d'un antico giuramento,  nullo,  perch legava

      volont non esistenti, iniquo,  perch riduceva gli uomini dallo stato

      di  societ  allo  stato  di  mandra,  ma  come effetti di un tacito o

      espresso giuramento,  che le volont riunite dei viventi sudditi hanno

      fatto  al  sovrano,  come  vincoli  necessari  per  frenare  e reggere

      l'intestino fermento degl'interessi particolari.  Quest' la fisica  e

      reale  autorit  delle leggi.  Chi sar dunque il legittimo interpetre

      della legge? Il sovrano,  cio il depositario delle attuali volont di

      tutti,  o  il giudice,  il di cui ufficio  solo l'esaminare se il tal

      uomo abbia fatto o no un'azione contraria alle leggi?

      In ogni delitto si deve fare dal giudice un  sillogismo  perfetto:  la

      maggiore  dev'essere la legge generale,  la minore l'azione conforme o

      no alla legge, la conseguenza la libert o la pena.  Quando il giudice

      sia  costretto,  o  voglia fare anche soli due sillogismi,  si apre la

      porta all'incertezza.

      Non v' cosa  pi  pericolosa  di  quell'assioma  comune  che  bisogna

      consultare  lo  spirito  della  legge.  Questo    un  argine rotto al

      torrente delle opinioni.  Questa verit,  che sembra un paradosso alle

      menti volgari,  pi percosse da un piccol disordine presente che dalle

      funeste ma rimote  conseguenze  che  nascono  da  un  falso  principio

      radicato in una nazione,  mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e

      tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione;  quanto pi sono

      complicate,  tanto  pi numerose sono le strade che ad esse arrivano e

      partono.  Ciascun uomo ha il suo  punto  di  vista,  ciascun  uomo  in

      differenti  tempi  ne  ha  un diverso.  Lo spirito della legge sarebbe

      dunque il risultato di una buona o cattiva logica di  un  giudice,  di

      una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue

      passioni,  dalla debolezza di chi soffre,  dalle relazioni del giudice

      coll'offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano  le  apparenze

      di  ogni  oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo.  Quindi veggiamo la

      sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio  che  fa  a

      diversi  tribunali,  e  le  vite  de' miserabili essere la vittima dei

      falsi raziocini o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice,  che

      prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella

      confusa  serie di nozioni che gli muove la mente.  Quindi veggiamo gli

      stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente  in  diversi

      tempi,  per  aver consultato non la costante e fissa voce della legge,

      ma l'errante instabilit delle interpetrazioni.

      Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di  una

      legge  penale non  da mettersi in confronto coi disordini che nascono

      dalla interpetrazione.  Un tal momentaneo inconveniente spinge a  fare

      la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la

      cagione dell'incertezza,  ma impedisce la fatale licenza d ragionare,

      da cui nascono le arbitrarie e venali controversie.  Quando un  codice

      fisso di leggi,  che si debbono osservare alla lettera,  non lascia al

      giudice altra incombenza.che di esarninare le azioni de' cittadini,  e

      giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del

      giusto  e dell'ingiusto,  che deve dirigere le azioni s del cittadino

      ignorante  come  del  cittadino  filosofo,   non     un   affare   di

      controversia,  ma  di  fatto,  allora i sudditi non sono soggetti alle

      piccole tirannie di molti,  tanto  pi  crudeli  quanto    minore  la

      distanza fra chi soffre e chi fa soffrire, pi fatali che quelle di un

      solo,  perch  il  dispotismo  di  molti  non    correggibile che dal

      dispotismo di un solo e la crudelt di un  dispotico    proporzionata

      non alla forza,  ma agli ostacoli.  Cos acquistano i cittadini quella

      sicurezza di loro stessi che  giusta perch  lo scopo  per  cui  gli

      uomini  stanno  in  societ,  che  utile perch gli mette nel caso di

      esattamente calcolare gl'inconvenienti di un  misfatto.  Egli    vero

      altres  che  acquisteranno  uno  spirito  d'indipendenza,  ma non gi

      scuotitore delle leggi e ricalcitrante a' supremi magistrati,  bens a

      quelli  che  hanno osato chiamare col sacro nome di virt la debolezza

      di  cedere  alle  loro  interessate  o  capricciose  opinioni.  Questi

      principii  spiaceranno  a  coloro  che  si  sono  fatto  un diritto di

      trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia  che  hanno  ricevuto

      dai  superiori.  Dovrei tutto temere,  se lo spirito di tirannia fosse

      componibile collo spirito di lettura.















      5. OSCURITA' DELLE LEGGI.

      Se l'interpetrazione delle leggi  un male, egli  evidente esserne un

      altro l'oscurit che strascina seco necessariamente l'interpetrazione,

      e lo sar  grandissimo  se  le  leggi  sieno  scritte  in  una  lingua

      straniera  al  popolo,  che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi,

      non potendo giudicar da se  stesso  qual  sarebbe  l'esito  della  sua

      libert,  o  dei  suoi  membri,  in  una  lingua che formi di un libro

      solenne e pubblico un quasi privato e domestico.  Che dovremo  pensare

      degli  uomini,  riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona

      parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sar il numero

      di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle

      leggi,  tanto men frequenti saranno i delitti,  perch non v'ha dubbio

      che  l'ignoranza  e  l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle

      passioni.

      Una conseguenza di quest'ultime riflessioni  che senza  la  scrittura

      una  societ  non  prender mai una forma fissa di governo,  in cui la

      forza sia un effetto del tutto e non delle parti e in  cui  le  leggi,

      inalterabili se non dalla volont generale, non si corrompano passando

      per  la  folla  degl'interessi  privati.  L'esperienza e la ragione ci

      hanno fatto vedere che la probabilit e la certezza  delle  tradizioni

      umane  si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente.  Che

      se  non  esiste  uno  stabile  monumento  del  patto   sociale,   come

      resisteranno  le  leggi  alla  forza  inevitabile  del  tempo  e delle

      passioni?

      Da ci veggiamo quanto sia utile la stampa,  che rende il pubblico,  e

      non  alcuni  pochi,  depositario  delle  sante  leggi,  e quanto abbia

      dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo che  sparisce

      in  faccia  ai  lumi  ed  alle  scienze  apparentemente  disprezzate e

      realmente temute dai seguaci di lui.  Questa   la  cagione,  per  cui

      veggiamo sminuita in Europa l'atrocit de' delitti che facevano gemere

      gli  antichi  nostri  padri,  i  quali diventavano a vicenda tiranni e

      schiavi.  Chi conosce la storia di due o tre secoli fa,  e la  nostra,

      potr vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le pi

      dolci  virt,  l'umanit,  la beneficenza,  la tolleranza degli errori

      umani.  Vedr quali furono gli effetti di quella che chiamasi a  torto

      antica  semplicit e buona fede: l'umanit gemente sotto l'implacabile

      superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano

      gli scrigni dell'oro e i troni dei  re,  gli  occulti  tradimenti,  le

      pubbliche  stragi,  ogni nobile tiranno della plebe,  i ministri della

      verit evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano

      il Dio di mansuetudine,  non sono l'opera di questo secolo illuminato,

      che alcuni chiamano corrotto.



      6. PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE.

      Non solamente  interesse comune che non si commettano delitti, ma che

      siano  pi  rari  a  proporzione  del  male che arrecano alla societ.

      Dunque pi forti debbono essere  gli  ostacoli  che  risospingono  gli

      uomini  dai  delitti a misura che sono contrari al ben pubblico,  ed a

      misura delle spinte che gli portano ai delitti.  Dunque vi deve essere

      una  proporzione fra i delitti e le pene.  E' impossibile di prevenire

      tutti i disordini nell'universal combattimento delle  passioni  umane.

      Essi    crescono    in    ragione   composta   della   popolazione   e

      dell'incrocicchiamento degl'interessi particolari che non   possibile

      dirigere   geometricamente   alla   pubblica  utilit.   All'esattezza

      matematica bisogna  sostituire  nell'aritmetica  politica  il  calcolo

      delle  probabilit.    Si getti uno sguardo sulle storie e si vedranno

      crescere i disordini coi confini degl'imperi, e, scemando nell'istessa

      proporzione il sentimento nazionale,  la spinta verso i delitti cresce

      in  ragione  dell'interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi:

      perci la necessit di aggravare le  pene  si  va  per  questo  motivo

      sempre pi aumentando.

      Quella forza simile alla gravit,  che ci spinge al nostro ben essere,

      non si trattiene che a misura degli ostacoli che gli sono opposti. Gli

      effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni  umane:  se

      queste  si  urtano  scambievolmente  e si offendono,  le pene,  che io

      chiamerei ostacoli politici,  ne impediscono il cattivo effetto  senza

      distruggere  la  causa  impellente,  che    la  sensibilit  medesima

      inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile architetto di

      cui l'officio  di opporsi alle direzioni rovinose della gravit e  di

      far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio.

      Data  la  necessit  della  riunione degli uomini,  dati i patti,  che

      necessariamente risultano dalla  opposizione  medesima  degl'interessi

      privati,  trovasi  una  scala  di disordini,  dei quali il primo grado

      consiste in  quelli  che  distruggono  immediatamente  la  societ,  e

      l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di

      essa.  Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben

      pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili,

      decrescendo dal pi sublime al  pi  infimo.  Se  la  geometria  fosse

      adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi

      dovrebbe  essere  una  scala  corrispondente di pene,  che discendesse

      dalla pi forte alla pi debole: ma baster al saggio  legislatore  di

      segnarne i punti principali,  senza turbar l'ordine, non decretando ai

      delitti del primo grado le pene dell'ultimo.  Se vi  fosse  una  scala

      esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e

      comune misura dei gradi di tirannia e di libert, del fondo di umanit

      o di malizia delle diverse nazioni.

      Qualunque  azione  non compresa tra i due sovraccennati limiti non pu

      essere chiamata DELITTO,  o punita come tale,  se non da coloro che vi

      trovano il loro interesse nel cos chiamarla.  La incertezza di questi

      limiti ha prodotta  nelle  nazioni  una  morale  che  contradice  alla

      legislazione;    pi    attuali    legislazioni   che   si   escludono

      scambievolmente;  una moltitudine di leggi che espongono il pi saggio

      alle pene pi rigorose, e per resi vaghi e fluttuanti i nomi di VIZIO

      e  di  VIRTU',  e per nata l'incertezza della propria esistenza,  che

      produce il letargo ed il sonno fatale  nei  corpi  politici.  Chiunque

      legger  con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali,

      trover quasi sempre i nomi di VIZIO e di VIRTU',  di BUON CITTADINO o

      di  REO  cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli,  non in ragione delle

      mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi,  e per conseguenza

      sempre  conformi all'interesse comune,  ma in ragione delle passioni e

      degli errori che successivamente agitarono i  differenti  legislatori.

      Vedr  bene  spesso  che  le  passioni di un secolo sono la base della

      morale dei secoli futuri, che le passioni forti,  figlie del fanatismo

      e dell'entusiasmo, indebolite e rose, dir cos, dal tempo, che riduce

      tutti  i  fenomeni fisici e morali all'equilibrio,  diventano a poco a

      poco la prudenza del secolo e lo strumento utile in mano del  forte  e

      dell'accorto.  In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore

      e di virt, e tali sono perch si cambiano colle rivoluzioni del tempo

      che fa sopravvivere i nomi alle cose,  si cambiano coi fiumi  e  colle

      montagne  che  sono bene spesso i confini,  non solo della fisica,  ma

      della morale geografia.

      Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra

      i motivi che spingono gli uomini anche alle  pi  sublimi  operazioni,

      furono  destinati  dall'invisibile  legislatore  il  premio e la pena,

      dalla inesatta distribuzione di queste ne nascer  quella  tanto  meno

      osservata  contradizione,  quanto pi comune,  che le pene puniscano i

      delitti che hanno fatto nascere.  Se una pena uguale  destinata a due

      delitti  che  disugualmente  offendono  la  societ,  gli  uomini  non

      troveranno un pi forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se

      con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.












      7. ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE.

      Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che  l'unica

      e  vera  misura  dei  delitti    il danno fatto alla nazione,  e per

      errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di

      chi gli commette.  Questa  dipende  dalla  impressione  attuale  degli

      oggetti  e  dalla precedente disposizione della mente: esse variano in

      tutti gli uomini e in  ciascun  uomo,  colla  velocissima  successione

      delle  idee,  delle  passioni  e  delle  circostanze.  Sarebbe  dunque

      necessario  formare  non  solo  un  codice  particolare  per   ciascun

      cittadino,  ma  una  nuova  legge  ad ogni delitto.  Qualche volta gli

      uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla societ; e

      alcune altre volte colla pi cattiva volont ne fanno il maggior bene.

      Altri misurano i delitti pi dalla dignit della  persona  offesa  che

      dalla  loro  importanza  riguardo al ben pubblico.  Se questa fosse la

      vera misura dei  delitti,  una  irriverenza  all'Essere  degli  esseri

      dovrebbe  pi  atrocemente  punirsi  che  l'assassinio d'un monarca la

      superiorit della natura essendo un infinito compenso alla  differenza

      dell'offesa.

      Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella

      misura  dei  delitti.  La  fallacia  di questa opinione risalter agli

      occhi d'un indifferente esaminatore dei veri  rapporti  tra  uomini  e

      uomini,  e tra uomini e Dio.  I primi sono rapporti di uguaglianza. La

      sola necessit ha fatto  nascere  dall'urto  delle  passioni  e  dalle

      opposizioni degl'interessi l'idea della UTILITA' COMUNE, che  la base

      della  giustizia  umana,  i  secondi sono rapporti di dipendenza da un

      Essere perfetto e creatore, che si  riserbato a s solo il diritto di

      essere legislatore e giudice nel medesimo tempo,  perch egli solo pu

      esserlo  senza  inconveniente.  Se  ha  stabilito  pene  eterne  a chi

      disobbedisce alla sua  onnipotenza,  qual  sar  l'insetto  che  oser

      supplire alla divina giustizia, che vorr vendicare l'Essere che basta

      a se stesso,  che non pu ricevere dagli oggetti impressione alcuna di

      piacere o di dolore,  e che solo tra tutti  gli  esseri  agisce  senza

      reazione?  La  gravezza  del  peccato  dipende  dalla  imperscrutabile

      malizia del cuore.  Questa da esseri finiti non pu senza  rivelazione

      sapersi. Come dunque da questa si prender norma per punire i delitti?

      Potrebbono  in  questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona,  e

      perdonare quando Iddio  punisce.  Se  gli  uomini  possono  essere  in

      contradizione coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche esserlo

      col punire.






      8. DIVISIONE DEI DELITTI.

      Abbiamo  veduto  qual  sia  la vera misura dei delitti,  cio IL DANNO

      DELLA  SOCIETA'.   Questa    una  di  quelle  palpabili  verit  che,

      quantunque  non  abbian  bisogno n di quadranti,  n di telescopi per

      essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto,

      pure per una maravigliosa combinazione di  circostanze  non  sono  con

      decisa  sicurezza  conosciute  che  da alcuni pochi pensatori,  uomini

      d'ogni nazione e d'ogni  secolo.  Ma  le  opinioni  asiatiche,  ma  le

      passioni vestite d'autorit e di potere hanno,  la maggior parte delle

      volte per insensibili spinte,  alcune poche per  violente  impressioni

      sulla  timida  credulit degli uomini,  dissipate le semplici nozioni,

      che forse formavano la prima filosofia delle nascenti societ ed a cui

      la luce di questo secolo sembra che ci riconduca,  con quella  maggior

      fermezza per che pu essere somministrata da un esame geometrico,  da

      mille funeste sperienze e dagli  ostacoli  medesimi.  Or  l'ordine  ci

      condurrebbe  ad  esaminare  e distinguere tutte le differenti sorte di

      delitti e la maniera di punirgli,  se la variabile natura di essi  per

      le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi non ci obbligasse ad un

      dettaglio  immenso  e  noioso.  Mi  baster  indicare  i principii pi

      generali e gli errori pi funesti e comuni per disingannare s  quelli

      che   per  un  mal  inteso  amore  di  libert  vorrebbono  introdurre

      l'anarchia,  come coloro che amerebbero  ridurre  gli  uomini  ad  una

      claustrale regolarit.

      Alcuni  delitti  distruggono  immediatamente  la  societ,  o  chi  la

      rappresenta;  alcuni offendono la privata sicurezza  di  un  cittadino

      nella vita, nei beni, o nell'onore; alcuni altri sono azioni contrarie

      a  ci  che ciascuno  obbligato dalle leggi di fare,  o non fare,  in

      vista del ben pubblico.  I primi,  che sono i massimi delitti,  perch

      pi dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maest. La sola tirannia

      e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee pi chiare, possono

      dar  questo  nome,  e  per conseguenza la massima pena,  a' delitti di

      differente natura,  e rendere cos gli uomini,  come  in  mille  altre

      occasioni,  vittime  di  una  parola.  Ogni  delitto,  bench privato,

      offende la  societ,  ma  ogni  delitto  non  ne  tenta  la  immediata

      distruzione.  Le azioni morali,  come le fisiche,  hanno la loro sfera

      limitata di attivit e sono diversamente circonscritte,  come tutti  i

      movimenti  di  natura,  dal  tempo  e  dallo  spazio;  e  per la sola

      cavillosa interpetrazione,  che  per l'ordinario la  filosofia  della

      schiavit, pu confondere ci che dall'eterna verit fu con immutabili

      rapporti distinto.

      Dopo  questi  seguono  i  delitti  contrari  alla sicurezza di ciascun

      particolare.  Essendo  questo  il  fine  primario  di  ogni  legittima

      associazione,  non  pu  non assegnarsi alla violazione del diritto di

      sicurezza  acquistato  da  ogni  cittadino  alcuna  delle   pene   pi

      considerabili stabilita dalle leggi.

      L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ci

      che  non   contrario alle leggi senza temerne altro inconveniente che

      quello che  pu  nascere  dall'azione  medesima,  questo    il  dogma

      politico   che   dovrebb'essere  dai  popoli  creduto  e  dai  supremi

      magistrati colla incorrotta  custodia  delle  leggi  predicato;  sacro

      dogma,  senza  di  cui  non  vi  pu essere legittima societ,  giusta

      ricompensa  del  sacrificio  fatto  dagli   uomini   di   quell'azione

      universale  su tutte le cose che  comune ad ogni essere sensibile,  e

      limitata soltanto dalle proprie forze.  Questo forma le libere anime e

      vigorose e le menti rischiaratrici,  rende gli uomini virtuosi,  ma di

      quella virt che sa resistere al timore,  e non di  quella  pieghevole

      prudenza,  degna  solo  di  chi  pu soffrire un'esistenza precaria ed

      incerta.  Gli attentati dunque  contro  la  sicurezza  e  libert  dei

      cittadini sono uno de' maggiori delitti,  e sotto questa classe cadono

      non solo gli assassinii e i  furti  degli  uomini  plebei,  ma  quelli

      ancora  dei  grandi e dei magistrati,  l'influenza dei quali agisce ad

      una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le

      idee di giustizia e di dovere,  e sostituendo quella del  diritto  del

      pi forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre.



      9. DELL'ONORE.

      V' una contradizione rimarcabile fralle leggi civili,  gelose custodi

      pi d'ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino,  e le

      leggi di ci che chiamasi ONORE,  che vi preferisce l'opinione. Questa

      parola ONORE  una di quelle  che  ha  servito  di  base  a  lunghi  e

      brillanti ragionamenti,  senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile.

      Misera condizione  delle  menti  umane  che  le  lontanissime  e  meno

      importanti  idee  delle  rivoluzioni  dei  corpi celesti sieno con pi

      distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime  nozioni

      morali, fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti delle passioni

      le  sospingono  e  l'ignoranza  guidata  le riceve e le trasmette!  Ma

      sparir l'apparente paradosso se si consideri  che  come  gli  oggetti

      troppo vicini agli occhi si confondono, cos la troppa vicinanza delle

      idee  morali  fa  che  facilmente  si  rimescolino  le moltissime idee

      semplici che le compongono,  e ne confondano le linee  di  separazione

      necessarie  allo spirito geometrico che vuol misurare i fenomeni della

      umana sensibilit. E scemer del tutto la maraviglia nell'indifferente

      indagatore delle cose umane,  che sospetter non esservi per avventura

      bisogno di tanto apparato di morale, n di tanti legami per render gli

      uomini felici e sicuri.

      Quest'ONORE  dunque    una  di  quelle  idee  complesse  che  sono un

      aggregato non solo d'idee semplici,  ma d'idee  parimente  complicate,

      che  nel  vario  affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono

      alcuni de' diversi elementi  che  le  compongono;  n  conservano  che

      alcune  poche  idee  comuni,  come  pi quantit complesse algebraiche

      ammettono un comune divisore.  Per trovar questo comune divisore nelle

      varie  idee  che  gli uomini si formano dell'ONORE  necessario gettar

      rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle societ. Le prime

      leggi e i primi magistrati nacquero dalla  necessit  di  riparare  ai

      disordini  del  fisico  dispotismo di ciascun uomo;  questo fu il fine

      institutore  della  societ,  e  questo  fine  primario  si    sempre

      conservato,  realmente  o in apparenza,  alla testa di tutti i codici,

      anche distruttori; ma l'awicinamento degli uomini e il progresso delle

      loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e  di

      bisogni  vicendevoli  gli  uni verso gli altri,  sempre superiori alla

      providenza delle leggi ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da

      quest'epoca cominci il dispotismo della  opinione,  che  era  l'unico

      mezzo di ottenere dagli altri quei beni,  e di allontanarne quei mali,

      ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere.  E l'opinione  

      quella  che tormenta il saggio ed il volgare,  che ha messo in credito

      l'apparenza della virt  al  di  sopra  della  virt  stessa,  che  fa

      diventar  missionario anche lo scellerato,  perch vi trova il proprio

      interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili, ma

      necessari,  per non cadere al disotto del comune  livello.  Quindi  se

      l'ambizioso gli conquista come utili,  se il vano va mendicandoli come

      testimoni del proprio merito,  si vede l'uomo  d'onore  esigerli  come

      necessari.  Quest'onore  una condizione che moltissimi uomini mettono

      alla propria esistenza.  Nato dopo la formazione  della  societ,  non

      pot  esser  messo nel comune deposito,  anzi  un instantaneo ritorno

      nello stato  naturale  e  una  sottrazione  momentanea  della  propria

      persona  da  quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente

      un cittadino.

      Quindi e nell'estrema libert  politica  e  nella  estrema  dipendenza

      spariscono  le  idee  dell'onore,  o  si  confondono perfettamente con

      altre: perch nella prima il dispotismo delle leggi rende  inutile  la

      ricerca  degli  altrui suffragi;  nella seconda,  perch il dispotismo

      degli uomini, annullando l'esistenza civile gli riduce ad una precaria

      e  momentanea  personalit.   L'onore    dunque  uno  dei   principii

      fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito, e in

      esse sono quello che negli stati dispotici le rivoluzioni,  un momento

      di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell'antica

      uguaglianza.





      10. DEI DUELLI.

      Da questa necessit degli altrui suffragi nacquero i  duelli  privati,

      ch'ebbero  appunto  la  loro  origine  nell'anarchia  delle leggi.  Si

      pretendono sconosciuti all'antichit,  forse perch gli antichi non si

      radunavano  sospettosamente  armati  nei  tempii,  nei  teatri e cogli

      amici;  forse perch il duello era uno spettacolo ordinario  e  comune

      che  i  gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo,  e gli uomini

      liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati  gladiatori  coi  privati

      combattimenti.  Invano  gli editti di morte contro chiunque accetta un

      duello  hanno  cercato  estirpare  questo  costume,   che  ha  il  suo

      fondamento  in  ci che alcuni uomini temono pi che la morte,  poich

      privandolo degli altrui suffragi,  l'uomo d'onore si prevede esposto o

      a  divenire  un  essere meramente solitario,  stato insoffribile ad un

      uomo  socievole,   owero  a  divenire  il  bersaglio  degl'insulti   e

      dell'infamia,  che  colla  ripetuta loro azione prevalgono al pericolo

      della pena.  Per qual motivo il minuto popolo non duella  per  lo  pi

      come  i  grandi?  Non solo perch  disarmato,  ma perch la necessit

      degli altrui suffragi  meno comune nella plebe  che  in  coloro  che,

      essendo pi elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia.

      Non    inutile  il ripetere ci che altri hanno scritto,  cio che il

      miglior metodo di prevenire questo delitto  di  punire  l'aggressore,

      cio chi ha dato occasione al duello,  dichiarando innocente chi senza

      sua colpa  stato costretto a difendere ci che le leggi  attuali  non

      assicurano,   cio   l'opinione,   ed   ha  dovuto  mostrare  a'  suoi

      concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini.




















      11. DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA.

      Finalmente,  tra i delitti della  terza  specie  sono  particolarmente

      quelli che turbano la pubblica tranquillit e la quiete de' cittadini,

      come  gli  strepiti  e  i  bagordi  nelle  pubbliche  vie destinate al

      commercio ed al passeggio de' cittadini, come i fanatici sermoni,  che

      eccitano  le  facili  passioni  della  curiosa  moltitudine,  le quali

      prendono forza dalla frequenza  degli  uditori  e  pi  dall'oscuro  e

      misterioso entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione,  la quale

      mai non opera sopra una gran massa d'uomini.

      La notte illuminata a pubbliche  spese,  le  guardie  distribuite  ne'

      differenti  quartieri della citt,  i semplici e morali discorsi della

      religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillit dei  tempii

      protetti  dall'autorit  pubblica,  le  arringhe destinate a sostenere

      gl'interessi privati e pubblici  nelle  adunanze  della  nazione,  nei

      parlamenti  o  dove  risieda  la maest del sovrano,  sono tutti mezzi

      efficaci per  prevenire  il  pericoloso  addensamento  delle  popolari

      passioni.  Questi  formano  un  ramo  principale  della  vigilanza del

      magistrato,  che i  francesi  chiamano  della  POLICE;  ma  se  questo

      magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un codice

      che  giri  fralle  mani  di tutti i cittadini,  si apre una porta alla

      tirannia,  che sempre circonda tutti i confini della libert politica.

      Io  non  trovo  eccezione  alcuna  a quest'assioma generale,  che ogni

      cittadino deve sapere quando sia reo o  quando  sia  innocente.  Se  i

      censori, e in genere i magistrati arbitrari, sono necessari in qualche

      governo, ci nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla

      natura  di governo bene organizzato.  L'incertezza della propria sorte

      ha sacrificate pi vittime all'oscura tirannia che non la  pubblica  e

      solenne crudelt. Essa rivolta gli animi pi che non gli avvilisce. Il

      vero  tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione,  che previene

      il coraggio,  il quale solo pu risplendere o nella chiara luce  della

      verit, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo.

      Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte  ella

      una  pena  veramente  UTILE  E  NECESSARTA per la sicurezza e pel buon

      ordine della societ?  La tortura e i tormenti sono eglino  GIUSTI,  e

      ottengon eglino il FINE che si propongono le leggi?  Qual  la miglior

      maniera  di  prevenire  i  delitti?   Le  medesime  pene  sono  elleno

      egualmente  utili  in  tutt'i  tempi?  Qual  influenza hanno esse su i

      costumi?  Questi  problemi  meritano  di  essere  sciolti  con  quella

      precisione  geometrica  a  cui  la  nebbia dei sofismi,  la seduttrice

      eloquenza ed il timido dubbio non posson resistere.  Se io non  avessi

      altro  merito  che  quello  di aver presentato il primo all'Italia con

      qualche maggior evidenza ci che altre nazioni hanno osato scrivere  e

      cominciano a praticare,  io mi stimerei fortunato;  ma se sostenendo i

      diritti  degli  uomini  e  dell'invincibile  verit   contribuissi   a

      strappare  dagli  spasimi  e dalle angosce della morte qualche vittima

      sfortunata della tirannia  o  dell'ignoranza,  ugualmente  fatale,  le

      benedizioni e le lagrime anche d'un solo innocente nei trasporti della

      gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.



















      12. FINE DELLE PENE.

      Dalla  semplice  considerazione  delle  verit  fin qui esposte egli 

      evidente che il fine delle pene non  di tormentare ed  affliggere  un

      essere sensibile,  n di disfare un delitto gi commesso.  Pu egli in

      un corpo politico,  che,  ben  lungi  di  agire  per  passione,    il

      tranquillo  moderatore delle passioni particolari,  pu egli albergare

      questa inutile crudelt strumento del furore e  del  fanatismo  o  dei

      deboli  tiranni?  Le  strida di un infelice richiamano forse dal tempo

      che non ritorna le azioni gi consumate?  Il fine dunque non    altro

      che  d'impedire  il  reo  dal  far  nuovi danni ai suoi cittadini e di

      rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo

      d'infliggerle deve esser prescelto che,  serbata la proporzione,  far

      una  impressione pi efficace e pi durevole sugli animi degli uomini,

      e la meno tormentosa sul corpo del reo.









      13. DEI TESTIMONI.

      Egli    un  punto  considerabile  in  ogni  buona   legislazione   il

      determinare  esattamente  la  credibilit dei testimoni e le prove del

      reato.  Ogni uomo ragionevole,  cio che abbia una  certa  connessione

      nelle  proprie  idee  e  le  di cui sensazioni sieno conformi a quelle

      degli altri uomini, pu essere testimonio. La vera misura della di lui

      credibilit non  che l'interesse ch'egli ha di dire  o  non  dire  il

      vero,  onde  appare  frivolo  il  motivo  della debolezza nelle donne,

      puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei

      condannati,  ed incoerente la nota d'infamia  negl'infami  quando  non

      abbiano  alcun  interesse  di  mentire.  La  credibilit  dunque  deve

      sminuirsi a proporzione dell'odio,  o dell'amicizia,  o delle  strette

      relazioni  che  passano  tra  lui  e  il  reo.  Pi  d'un testimonio 

      necessario,  perch fintanto che uno asserisce e l'altro  nega  niente

      v'  di  certo  e  prevale il diritto che ciascuno ha d'essere creduto

      innocente. La credibilit di un testimonio diviene tanto sensibilmente

      minore   quanto   pi   cresce   l'atrocit   di    un    delitto    o

      l'inverisimiglianza delle circostanze;  tali sono per esempio la magia

      e le azioni gratuitamente crudeli. Egli  pi probabile che pi uomini

      mentiscano nella prima accusa,  perch e pi facile che si combini  in

      pi uomini o l'illusione dell'ignoranza o l'odio persecutore di quello

      che un uomo eserciti una potest che Dio o non ha dato,  o ha tolto ad

      ogni essere creato.  Parimente nella  seconda,  perch  l'uomo  non  

      crudele  che  a  proporzione  del  proprio interesse,  dell'odio o del

      timore concepito.  Non v'  propriamente  alcun  sentimento  superfluo

      nell'uomo;  egli  sempre proporzionale al risultato delle impressioni

      fatte su i sensi.

      Parimente la credibilit di un  testimonio  pu  essere  alcuna  volta

      sminuita,  quand'egli  sia  membro d'alcuna societ privata di cui gli

      usi e le massime siano o non ben conosciute o diverse dalle pubbliche.

      Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

      Finalmente  quasi nulla  la  credibilit  del  testimonio  quando  si

      faccia delle parole un delitto,  poich il tuono,  il gesto, tutto ci

      che precede e ci  che  siegue  le  differenti  idee  che  gli  uomini

      attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti

      di  un  uomo  che   quasi impossibile il ripeterle quali precisamente

      furon dette.  Di pi,  le azioni violenti e fuori dell'uso  ordinario,

      quali  sono  i  veri delitti,  lascian traccia di s nella moltitudine

      delle circostanze e negli effetti che ne derivano,  ma le  parole  non

      rimangono che nella memoria per lo pi infedele e spesso sedotta degli

      ascoltanti. Egli  adunque di gran lunga pi facile una calunnia sulle

      parole che sulle azioni di un uomo,  poich di queste,  quanto maggior

      numero di circostanze si adducono in prova,  tanto maggiori  mezzi  si

      somministrano al reo per giustificarsi.

      14. INDIZI, E FORME DI GIUDIZI.

      Vi    un  teorema  generale molto utile a calcolare la certezza di un

      fatto,  per esempio la forza degl'indizi di un reato.  Quando le prove

      di  un  fatto sono dipendenti l'una dall'altra,  cio quando gl'indizi

      non si provano che tra di loro,  quanto  maggiori  prove  si  adducono

      tanto   minore la probabilit del fatto,  perch i casi che farebbero

      mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti.   Quando le

      prove  di  un fatto tutte dipendono egualmente da una sola,  il numero

      delle prove non aumenta n sminuisce la probabilit del fatto,  perch

      tutto  il  loro  valore  si  risolve  nel valore di quella sola da cui

      dipendono.  Quando le prove sono indipendenti l'una  dall'altra,  cio

      quando  gli  indizi  si  provano  d'altronde che da se stessi,  quanto

      maggiori prove si adducono, tanto pi cresce la probabilit del fatto,

      perch la fallacia di una prova non influisce sull'altra.  Io parlo di

      probabilit in materia di delitti,  che per meritar pena debbono esser

      certi.  Ma svanir il paradosso per chi considera che rigorosamente la

      certezza  morale non  che una probabilit,  ma probabilit tale che 

      chiamata certezza,  perch ogni  uomo  di  buon  senso  vi  acconsente

      necessariamente per una consuetudine nata dalla necessit di agire, ed

      anteriore  ad  ogni  speculazione;  la  certezza  che  si richiede per

      accertare un uomo reo  dunque quella che determina  ogni  uomo  nelle

      operazioni  pi importanti della vita.   Possono distinguersi le prove

      di un reato in perfette ed in imperfette.

      Chiamo perfette quelle che escludono la possibilit che  un  tale  non

      sia  reo,  chiamo imperfette quelle che non la escludono.  Delle prime

      anche una sola  sufficiente per la condanna,  delle seconde tante son

      necessarie quante bastino a formarne una perfetta,  vale a dire che se

      per ciascuna di queste in particolare  possibile che uno non sia reo,

      per l'unione loro nel medesimo soggetto  impossibile che non lo  sia.

      Notisi  che le prove imperfette delle quali pu il reo giustificarsi e

      non lo faccia a dovere divengono perfette.  Ma questa morale  certezza

      di prove  pi facile il sentirla che l'esattamente definirla.  Perci

      io credo ottima legge  quella  che  stabilisce  assessori  al  giudice

      principale  presi  dalla sorte,  e non dalla scelta,  perch in questo

      caso  pi sicura  l'ignoranza  che  giudica  per  sentimento  che  la

      scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise

      l'officio  di  un  giudice  non  consiste in altro che di accertare un

      fatto.  Se nel cercare le prove di un  delitto  richiedesi  abilit  e

      destrezza,  se  nel  presentarne il risultato  necessario chiarezza e

      precisione,  per giudicarne dal risultato medesimo non vi si  richiede

      che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di

      un  giudice  assuefatto  a  voler  trovar rei e che tutto riduce ad un

      sistema fattizio imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione dove

      le leggi non fossero una scienza!  Ella  utilissima legge quella  che

      ogni  uomo  sia  giudicato dai suoi pari perch,  dove si tratta della

      libert  e  della  fortuna  di  un  cittadino,   debbono  tacere  quei

      sentimenti che inspira la disuguaglianza;  e quella supenorit con cui

      l'uomo  fortunato  guarda  l'infelice,   e  quello  sdegno   con   cui

      l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio.

      Ma  quando  il  delitto  sia  un'offesa di un terzo,  allora i giudici

      dovrebbono essere met pari del  reo,  met  pari  dell'offeso;  cos,

      essendo   bilanciato   ogni   interesse  privato  che  modifica  anche

      involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi

      e la verit. Egli  ancora conforme alla giustizia che il reo escluder

      possa fino ad un certo segno coloro  che  gli  sono  sospetti;  e  ci

      concessoli senza contrasto per alcun tempo,  sembrer quasi che il reo

      si condanni da se stesso.  Pubblici siano i giudizi,  e  pubbliche  le

      prove del reato,  perch l'opinione, che  forse il solo cemento delle

      societ,  imponga un freno alla forza  ed  alle  passioni,  perch  il

      popolo  dica  noi  non  siamo  schiavi e siamo difesi,  sentimento che

      inspira coraggio e che equivale ad  un  tributo  per  un  sovrano  che

      intende  i  suoi  veri  interessi.  Io  non accenner altri dettagli e

      cautele che richiedono simili instituzioni.  Niente  avrei  detto,  se

      fosse necessario dir tutto.



      15. ACCUSE SEGRETE.

      Evidenti,  ma consagrati disordini,  e in molte nazioni resi necessari

      per la debolezza della constituzione,  sono le accuse segrete.  Un tal

      costume  rende gli uomini falsi e coperti.  Chiunque pu sospettare di

      vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si

      avvezzano  a  mascherare  i  propri   sentimenti,   e,   coll'uso   di

      nascondergli  altrui,   arrivano  finalmente  a  nascondergli  a  loro

      medesimi.  Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno: senza

      principii  chiari  ed  immobili  che  gli  guidino,  errano smarriti e

      fluttuanti nel vasto mare delle opinioni,  sempre occupati a  salvarsi

      dai  mostri  che  gli  minacciano;  passano il momento presente sempre

      amareggiato dalla incertezza del futuro;  privi dei  durevoli  piaceri

      della tranquillit e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua

      e l nella trista loro vita,  con fretta e con disordine divorati, gli

      consolano d'esser vissuti.  E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi

      soldati  difensori  della  patria o del trono?  E tra questi troveremo

      gl'incorrotti  magistrati  che  con  libera  e  patriottica  eloquenza

      sostengano  e sviluppino i veri interessi del sovrano,  che portino al

      trono coi tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e

      da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace,  la  sicurezza  e

      l'industriosa  speranza di migliorare la sorte,  utile fermento e vita

      degli stati?

      Chi pu difendersi dalla calunnia quand'ella  armata  dal  pi  forte

      scudo della tirannia,  il SEGRETO?  Qual sorta di governo  mai quella

      ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico  ed    costretto

      per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

      Quali  sono  i  motivi  con  cui  si  giustificano le accuse e le pene

      segrete?  La salute pubblica,  la sicurezza e  il  mantenimento  della

      forma di governo?  Ma quale strana costituzione, dove chi ha per s la

      forza,  e l'opinione pi efficace  di  essa,  teme  d'ogni  cittadino?

      L'indennit   dell'accusatore?   Le  leggi  dunque  non  lo  difendono

      abbastanza. E vi saranno dei sudditi pi forti del sovrano!  L'infamia

      del delatore?  Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce la

      pubblica! La natura del delitto?  Se le azioni indifferenti,  se anche

      le  utili  al pubblico si chiamano delitti,  le accuse e i giudizi non

      sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cio pubbliche

      offese,  e che nel medesimo  tempo  non  sia  interesse  di  tutti  la

      pubblicit  dell'esempio,  cio quella del giudizio?  Io rispetto ogni

      governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale  qualche volta la

      natura delle circostanze che pu credersi l'estrema rovina il togliere

      un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione; ma se

      avessi  a  dettar  nuove  leggi,   in   qualche   angolo   abbandonato

      dell'universo,  prima  di  autorizzare  un  tale  costume,  la mano mi

      tremerebbe, e avrei tutta la posterit dinanzi agli occhi.

      E' gi stato detto dal Signor di Montesquieu che le  pubbliche  accuse

      sono  pi  conformi  alla  repubblica,  dove  il  pubblico bene formar

      dovrebbe la prima passione de' cittadini,  che nella  monarchia,  dove

      questo  sentimento    debolissimo per la natura medesima del governo,

      dove  ottimo stabilimento il destinare de' commissari,  che  in  nome

      pubblico  accusino  gl'infrattori  delle  leggi.  Ma  ogni governo,  e

      repubblicano e monarchico,  deve al  calunniatore  dare  la  pena  che

      toccherebbe all'accusato.















      16. DELLA TORTURA.

      Una  crudelt  consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni 

      la tortura del reo mentre si forma il processo,  o per constringerlo a

      confessare un delitto,  o per le contradizioni nelle quali incorre,  o

      per la scoperta dei  complici,  o  per  non  so  quale  metafisica  ed

      incomprensibile  purgazione d'infamia,  o finalmente per altri delitti

      di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non  accusato.

      Un uomo non pu chiarmarsi reo prima della sentenza del giudice, n la

      societ pu toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso

      ch'egli abbia violati i patti coi  quali  le  fu  accordata.  Quale  

      dunque quel diritto,  se non quello della forza, che dia la podest ad

      un giudice di dare una pena ad un cittadino,  mentre si dubita se  sia

      reo  o  innocente?  Non  nuovo questo dilemma: o il delitto  certo o

      incerto; se certo,  non gli conviene altra pena che la stabilita dalle

      leggi, ed inutili sono i tormenti, perch inutile  la confessione del

      reo; se  incerto, e non devesi tormentare un innocente, perch tale 

      secondo  le  leggi  un  uomo i di cui delitti non sono provati.  Ma io

      aggiungo di  pi,  ch'egli    un  voler  confondere  tutt'i  rapporti

      l'esigere  che  un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato,

      che il dolore divenga il crociuolo della verit, quasi che il criterio

      di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile.  Questo  

      il  mezzo  sicuro  di assolvere i robusti scellerati e di condannare i

      deboli innocenti.  Ecco  i  fatali  inconvenienti  di  questo  preteso

      criterio di verit,  ma criterio degno di un cannibale,  che i Romani,

      barbari anch'essi per pi d'un titolo,  riserbavano ai  soli  schiavi,

      vittime di una feroce e troppo lodata virt.

      Qual  il fine politico delle pene?  Il terrore degli altri uomini. Ma

      qual giudizio dovremo noi dare delle segrete  e  private  carnificine,

      che  la  tirannia dell'uso esercita su i rei e sugl'innocenti?  Egli 

      importante che ogni delitto palese non sia impunito,  ma  inutile che

      si  accerti  chi  abbia  commesso  un  delitto  che  sta sepolto nelle

      tenebre.  Un male gi fatto,  ed a cui non v' rimedio,  non pu esser

      punito  dalla  societ politica che quando influisce sugli altri colla

      lusinga dell'impunit.  S'egli  vero che sia maggiore il numero degli

      uomini  che  o  per  timore,  o per virt,  rispettano le leggi che di

      quelli che le infrangono,  il rischio di tormentare un innocente  deve

      valutarsi tanto di pi, quanto  maggiore la probabilit che un uomo a

      dati uguali le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

      Un  altro  ridicolo motivo della tortura  la purgazione dell'infamia,

      cio un uomo giudicato infame  dalle  leggi  deve  confermare  la  sua

      deposizione collo slogamento delle sue ossa.  Quest'abuso non dovrebbe

      esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore,  che 

      una sensazione,  purghi l'infamia,  che  un mero rapporto morale.  E'

      egli forse un crociuolo?  E l'infamia  forse un corpo  misto  impuro?

      Non    difficile  il  rimontare all'origine di questa ridicola legge,

      perch gli assurdi stessi che sono  da  una  nazione  intera  adottati

      hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla

      nazione  medesima.  Sembra  quest'uso  preso  dalle  idee  religiose e

      spirituali,  che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini,  su

      le  nazioni  e  su  i secoli.  Un dogma infallibile ci assicura che le

      macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata  l'ira

      eterna  del  grand'Essere,  debbono  da un fuoco incomprensibile esser

      purgate;  ora l'infamia  una macchia civile,  e come il dolore ed  il

      fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee,  perch gli spasimi

      della tortura non toglieranno la macchia civile che    l'infamia?  Io

      credo  che  la  confessione del reo,  che in alcuni tribunali si esige

      come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perch

      nel misterioso tribunale di penitenza la  confessione  dei  peccati  

      parte essenziale del sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi

      pi  sicuri  della  rivelazione;  e  siccome  questi  sono  i soli che

      sussistono nei tempi d'ignoranza,  cos  ad  essi  ricorre  la  docile

      umanit  in  tutte  le  occasioni  e  ne  fa  le pi assurde e lontane

      applicazioni.  Ma l'infamia  un sentimento non soggetto n alle leggi

      n alla ragione,  ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona

      una reale infamia a chi ne  la vittima.

      Dunque con questo metodo si toglier l'infamia dando l'infamia.

      Il terzo motivo  la tortura che si d ai supposti  rei  quando    nel

      loro  esame  cadono in contradizione,  quasi che il timore della pena,

      l'incertezza  del  giudizio,  l'apparato  e  la  maest  del  giudice,

      l'ignoranza,  comune a quasi tutti gli scellerati e agl'innocenti, non

      debbano probabilmente far cadere in contradizione  e  l'innocente  che

      teme  e  il  reo  che  cerca di coprirsi;  quasi che le contradizioni,

      comuni agli uomini quando sono tranquilli,  non debbano  moltiplicarsi

      nella  turbazione  dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi

      dall'imminente pericolo.

      Questo infame crociuolo della verit  un monumento  ancora  esistente

      dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati GIUDIZI di

      Dio  le  prove  del  fuoco  e  dell'acqua  bollente  e l'incerta sorte

      dell'armi,  quasi che gli anelli dell'eterna catena,  che   nel  seno

      della  prima  Cagione,  dovessero ad ogni momento essere disordinati e

      sconnessi per li frivoli stabilimenti umani.  La sola  differenza  che

      passa fralla tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente,  che

      l'esito  della  prima sembra dipendere dalla volont del reo,  e delle

      seconde  da  un  fatto  puramente  fisico  ed  estrinseco:  ma  questa

      differenza   solo apparente e non reale.  E' cos poco libero il dire

      la verit  fra  gli  spasimi  e  gli  strazi,  quanto  lo  era  allora

      l'impedire  senza  frode  gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente.

      Ogni atto della nostra volont  sempre proporzionato alla forza della

      impressione sensibile, che ne  la sorgente;  e la sensibilit di ogni

      uomo  limitata.  Dunque l'impressione del dolore pu crescere a segno

      che,  occupandola tutta,  non lasci alcuna libert al torturato che di

      scegliere la strada pi corta per il momento presente,  onde sottrarsi

      di pena.  Allora la  risposta  del  reo    cos  necessaria  come  le

      impressioni del fuoco o dell'acqua.

      Allora  l'innocente  sensibile si chiamer reo,  quando egli creda con

      ci di far cessare il tormento.  Ogni differenza tra essi sparisce per

      quel  mezzo  medesimo,  che  si pretende impiegato per ritrovarla.  E'

      superfluo  di  raddoppiare  il  lume  citando  gl'innumerabili  esempi

      d'innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura: non

      vi   nazione,  non vi  et che non citi i suoi,  ma n gli uomini si

      cangiano, n cavano conseguenze.

      Non vi  uomo che abbia spinto le sue idee di  l  dei  bisogni  della

      vita,  che  qualche  volta  non corra verso natura,  che con segrete e

      confuse voci a s  lo  chiama;  l'uso,  il  tiranno  delle  menti,  lo

      rispinge  e lo spaventa.   L'esito dunque della tortura  un affare di

      temperamento e di calcolo,  che varia in ciascun uomo  in  proporzione

      della  sua  robustezza  e della sua sensibilit;  tanto che con questo

      metodo un  matematico  scioglierebbe  meglio  che  un  giudice  questo

      problema:  data la forza dei muscoli e la sensibilit delle fibre d'un

      innocente,  trovare il grado di dolore che lo far confessar reo di un

      dato delitto.

      L'esame di un reo  fatto per conoscere la verit, ma se questa verit

      difficilmente scuopresi all'aria,  al gesto,  alla fisonomia d'un uomo

      tranquillo,  molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le  convulsioni

      del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior

      parte degli uomini traspira qualche volta,  loro malgrado,  la verit.

      Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze  degli

      oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.

      Queste  verit sono state conosciute dai romani legislatori,  presso i

      quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali

      era tolta ogni personalit; queste dall'Inghilterra, nazione in cui la

      gloria delle lettere,  la superiorit del commercio e delle ricchezze,

      e  perci  della  potenza,  e gli esempi di virt e di coraggio non ci

      lasciano dubitare della bont delle leggi. La tortura  stata abolita

      nella Svezia,  abolita da uno de' pi saggi monarchi dell'Europa,  che

      avendo  portata  la  filosofia  sul trono,  legislatore amico de' suoi

      sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che

       la sola uguaglianza e libert che  possono  gli  uomini  ragionevoli

      esigere nelle presenti combinazioni di cose.  La tortura non  creduta

      necessaria dalle leggi degli eserciti composti per  la  maggior  parte

      della  feccia  delle  nazioni,  che sembrerebbono perci doversene pi

      d'ogni altro ceto servire.  Strana cosa,  per chi non considera quanto

      sia  grande  la  tirannia  dell'uso,  che  le  pacifiche leggi debbano

      apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il pi  umano

      metodo di giudicare.

      Questa  verit    finalmente  sentita,  bench confusamente,  da quei

      medesimi che se ne allontanano.  Non vale la confessione fatta durante

      la tortura se non  confermata con giuramento dopo cessata quella,  ma

      se il reo non conferma il delitto  di nuovo torturato. Alcuni dottori

      ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di  principio

      che  per  tre  volte;  altre  nazioni  ed altri dottori la lasciano ad

      arbitrio del giudice: talch di  due  uomini  ugualmente  innocenti  o

      ugualmente rei il robusto ed il coraggioso sar assoluto, il fiacco ed

      il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: IO GIUDICE

      DOVEA TROVARVI REI DI UN TAL DELITTO; TU VIGOROSO HAI SAPUTO RESISTERE

      AL  DOLORE,  E  PER TI ASSOLVO;  TU DEBOLE VI HAI CEDUTO,  E PERO' TI

      CONDANNO.   SENTO CHE LA CONFESSIONE STRAPPATAVI FRA  I  TORMENTI  NON

      AVREBBE   ALCUNA    FORZA  MA  IO  VI  TORMENTERO'  DI  NUOVO  SE  NON

      CONFERMERETE CIO' CHE AVETE CONFESSATO.

      Una strana  conseguenza  che  necessariamente  deriva  dall'uso  della

      tortura    che l'innocente  posto in peggiore condizione che il reo;

      perch,  se ambidue sieno applicati al tormento,  il primo ha tutte le

      combinazioni contrarie, perch o confessa il delitto, ed  condannato,

      o  dichiarato innocente,  ed ha sofferto una pena indebita, ma il reo

      ha un caso favorevole per s, cio quando, resistendo alla tortura con

      fermezza,  deve essere assoluto come innocente;  ha cambiato una  pena

      maggiore  in  una minore.  Dunque l'innocente non pu che perdere e il

      colpevole pu guadagnare.

      La legge che  comanda  la  tortura    una  legge  che  dice:  UOMINI,

      RESISTETE   AL   DOLORE,   E  SE  LA  NATURA  HA  CREATO  IN  VOI  UNO

      INESTINGUIBILE AMOR PROPRIO,  SE VI HA DATO  UN  INALIENABILE  DIRITTO

      ALLA VOSTRA DIFESA,  IO CREO IN VOI UN AFFETTO TUTTO CONTRARIO,  CIOE'

      UN EROICO ODIO DI VOI STESSI,  E VI COMANDO DI ACCUSARE VOI  MEDESIMI,

      DICENDO  LA  VERITA'  ANCHE  FRA  GLI  STRAPPAMENTI  DEI MUSCOLI E GLI

      SLOGAMENTI DELLE OSSA.

      Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo  di altri delitti fuori

      di quelli di cui  accusato,  il che equivale a questo raziocinio:  TU

      SEI  REO  DI UN DELITTO,  DUNQUE E' POSSIBILE CHE LO SII DI CENT'ALTRI

      DELITTI;  QUESTO DUBBIO MI PESA,  VOGLIO ACCERTARMENE COL MIO CRITERIO

      DI VERITA'; LE LEGGI TI TORMENTANO, PERCH SEI REO, PERCHE' PUOI ESSER

      REO, PERCHE' VOGLIO CHE TU SII REO.

      Finalmente la tortura  data ad un accusato per discuoprire i complici

      del suo delitto;  ma se  dimostrato che ella non  un mezzo opportuno

      per iscuoprire  la  verit,  come  potr  ella  servire  a  svelare  i

      complici,  che  una delle verit da scuoprirsi?  Quasi che l'uomo che

      accusa se stesso non accusi pi facilmente gli altri.  E' egli  giusto

      tormentar  gli  uomini  per  l'altrui  delitto?  Non  si scopriranno i

      complici dall'esame dei testimoni,  dall'esame del reo,  dalle prove e

      dal  corpo  del  delitto,  in  somma  da tutti quei mezzi medesimi che

      debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per

      lo  pi  fuggono  immediatamente  dopo  la  prigionia  del   compagno,

      l'incertezza  della  loro  sorte  gli condanna da s sola all'esilio e

      libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo

      che  nelle forze ottiene l'unico  suo  fine,  cio  di  rimuover  col

      terrore gli altri uomini da un simil delitto.














      17. DEL FISCO.

      Fu  gi  un  tempo  nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie.  I

      delitti degli uomini erano il patrimonio del  principe  Gli  attentati

      contro  la  pubblica  sicurezza  erano  un  oggetto di lusso.  Chi era

      destinato a difenderla aveva interesse di  vederla  offesa.  L'oggetto

      delle  pene  era  dunque  una  lite tra il fisco (l'esattore di queste

      pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso,  privato piuttosto che

      pubblico,  che  dava  al  fisco altri diritti che quelli somministrati

      dalla pubblica difesa ed al reo altri torti  che  quelli  in  cui  era

      caduto,  per  la  necessit  dell'esempio.  Il  giudice  era dunque un

      avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero,

      un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore  ed  il  ministro

      delle  leggi.  Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente

      era un confessarsi debitore verso il fisco,  il che era lo scopo delle

      procedure  criminali  d'allora,  cos  la  confessione del delitto,  e

      confessione combinata in maniera che favorisse  e  non  facesse  torto

      alle  ragioni  fiscali,  divenne ed  tuttora (gli effetti continuando

      sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano

      tutti gli ordigni  criminali.  Senz'essa  un  reo  convinto  da  prove

      indubitate  avr  una  pena  minore  della  stabilita,  senz'essa  non

      soffrir la tortura sopra altri  delitti  della  medesima  specie  che

      possa aver commessi. Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di

      un  reo  e lo strazia con metodiche formalit,  per cavarne come da un

      fondo acquistato tutto il profitto che pu.  Provata  l'esistenza  del

      delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa

      prova  meno  sospetta  cogli spasimi e colla disperazione del dolore a

      forza si esige nel medesimo tempo che una  confessione  stragiudiziale

      tranquilla,  indifferente,  senza i prepotenti timori di un tormentoso

      giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove

      che rischiarano il fatto,  ma che indeboliscono le ragioni del  fisco;

      non    in  favore  della miseria e della debolezza che si risparmiano

      qualche volta i tormenti ai  rei,  ma  in  favore  delle  ragioni  che

      potrebbe  perdere  quest'ente  ora  immaginario  ed inconcepibile.  Il

      giudice diviene nemico del reo,  di un uomo incatenato,  dato in preda

      allo squallore,  ai tormenti, all'avvenire il pi terribile; non cerca

      la verit del fatto,  ma  cerca  nel  prigioniero  il  delitto,  e  lo

      insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella

      infallibilit  che  l'uomo  s'arroga in tutte le cose.  Gl'indizi alla

      cattura sono in potere del giudice; perch uno si provi innocente deve

      esser prima dichiarato reo: ci chiamasi fare un PROCESSO OFFENSIVO, e

      tali sono quasi in ogni  luogo  della  illuminata  Europa  nel  decimo

      ottavo secolo le procedure criminali. Il vero processo, l'INFORMATIVO,

      cio la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda,

      che   le  leggi  militari  adoperano,   usato  dallo  stesso  asiatico

      dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti,   pochissimo  in  uso

      nei  tribunali  europei.  Qual complicato laberinto di strani assurdi,

      incredibili senza dubbio alla pi felice posterit! I soli filosofi di

      quel  tempo   leggeranno   nella   natura   dell'uomo   la   possibile

      verificazione di un tale sistema.


















      18. DEI GIURAMENTI.

      Una  contradizione fralle leggi e i sentimenti naturali all'uomo nasce

      dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocch sia un uomo veridico,

      quando ha il massimo  interesse  di  esser  falso;  quasi  che  l'uomo

      potesse  giurar  da  dovero  di  contribuire alla propria distruzione,

      quasi che la religione non tacesse nella maggior  parte  degli  uomini

      quando  parla  l'interesse.  L'esperienza  di  tutt'i  secoli ha fatto

      vedere che essi hanno pi d'ogni altra cosa abusato di questo prezioso

      dono del cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno,  se

      gli  uomini stimati pi saggi l'hanno sovente violata?  Troppo deboli,

      perch troppo remoti dai sensi,  sono per il maggior numero  i  motivi

      che  la  religione contrappone al tumulto del timore ed all'amor della

      vita.  Gli affari del cielo si reggono con leggi affatto dissimili  da

      quelle  che  reggono  gli affari umani.  E perch comprometter gli uni

      cogli altri?  E perch metter l'uomo nella terribile contradizione,  o

      di  mancare  a  Dio,  o  di concorrere alla propria rovina?  talch la

      legge,  che obbliga ad un tal giuramento,  comanda o di esser  cattivo

      cristiano o martire.  Il giuramento diviene a poco a poco una semplice

      formalit, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di

      religione,  unico pegno dell'onest della maggior parte degli  uomini.

      Quanto  sieno  inutili  i  giuramenti lo ha fatto vedere l'esperienza,

      perch ciascun giudice mi pu esser testimonio che  nessun  giuramento

      ha mai fatto dire la verit ad alcun reo; lo fa vedere la ragione, che

      dichiara  inutili  e  per  conseguenza  dannose  tutte le leggi che si

      oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo.  Accade ad  esse  ci  che

      agli  argini  opposti  direttamente  al  corso  di  un  fiume:  o sono

      immediatamente abbattuti e soverchiati,  o un vortice formato da  loro

      stessi gli corrode e gli mina insensibilmente.

















      19. PRONTEZZA DELLA PENA.

      Quanto la pena sar pi pronta e pi vicina al delitto commesso,  ella

      sar tanto pi giusta e tanto  pi  utile.  Dico  pi  giusta,  perch

      risparmia  al  reo  gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza,  che

      crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della  propria

      debolezza;  pi giusta, perch la privazione della libert essendo una

      pena essa non pu precedere la sentenza se non quando la necessit  lo

      chiede. La carcere  dunque la semplice custodia d'un cittadino finch

      sia  giudicato  reo  e  questa custodia essendo essenzialmente penosa,

      deve durare il minor tempo possibile e dev'essere  meno  dura  che  si

      possa.  Il minor tempo dev'esser misurato e dalla necessaria durazione

      del processo e dall'anzianit di chi prima  ha  un  diritto  di  esser

      giudicato.   La  strettezza  della  carcere  non  pu  essere  che  la

      necessaria,  o per impedire la fuga,  o per non occultare le prove dei

      delitti.  Il  processo  medesimo dev'essere finito nel pi breve tempo

      possibile.  Qual pi crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e

      le angosce d'un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile magistrato

      da  una parte e dall'altra le lagrime,  lo squallore d'un prigioniero?

      In generale il  peso  della  pena  e  la  conseguenza  di  un  delitto

      dev'essere  la  pi  efficace  per  gli  altri  e la meno dura che sia

      possibile per chi la soffre,  perch non  si  pu  chiamare  legittima

      societ  quella  dove  non sia principio infallibile che gli uomini si

      sian voluti assoggettare ai minori mali possibili.

      Ho detto che la prontezza delle pene   pi  utile,  perch  quanto  

      minore  la  distanza  del  tempo che passa tra la pena ed il misfatto,

      tanto  pi forte e pi durevole nell'animo  umano  l'associazione  di

      queste due idee, delitto e pena, talch insensibilmente si considerano

      uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli 

      dimostrato  che  l'unione  delle  idee  il cemento che forma tutta la

      fabbrica dell'intelletto umano,  senza di cui il piacere ed il  dolore

      sarebbero  sentimenti  isolati  e  di  nessun effetto.  Quanto pi gli

      uomini si allontanano dalle idee generali e dai principii  universali,

      cio  quanto  pi sono volgari,  tanto pi agiscono per le immediate e

      pi vicine associazioni,  trascurando le pi remote e complicate,  che

      non  servono  che  agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto a

      cui tendono, poich la luce dell'attenzione rischiara un solo oggetto,

      lasciando gli altri oscuri.  Servono parimente alle menti pi elevate,

      perch  hanno  acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti

      oggetti in una volta,  ed hanno la facilit di far  contrastare  molti

      sentimenti  parziali gli uni cogli altri,  talch il risultato,  che 

      l'azione,   meno pericoloso  ed  incerto.  Egli    dunque  di  somma

      importanza  la  vicinanza  del  delitto e della pena,  se si vuole che

      nelle rozze menti volgari,  alla seducente pittura di un  tal  delitto

      vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il

      lungo  ritardo non produce altro effetto che di sempre pi disgiungere

      queste due dee,  e  quantunque  faccia  impressione  il  castigo  d'un

      delitto, la fa meno come castigo che come spettacolo, e  non la fa che

      dopo  indebolito  negli  animi  degli  spettatori  l'orrore  di un tal

      delitto particolare,  che servirebbe a rinforzare il sentimento  della

      pena.

      Un   altro   principio  serve  mirabilmente  a  stringere  sempre  pi

      l'importante connessione tra 'l misfatto e la pena,  cio  che  questa

      sia  conforme  quanto  pi  si  possa alla natura del delitto.  Questa

      analogia facilita mirabilmente il  contrasto  che  dev'essere  tra  la

      spinta  al  delitto  e  la  ripercussione della pena,  cio che questa

      allontani e conduca l'animo ad un fine  opposto  di  quello  per  dove

      cerca d'incamminarlo la seducente idea dell'infrazione della legge.










      20. VIOLENZE.

      Altri  delitti  sono  attentati  contro  la  persona,  altri contro le

      sostanze.  I primi  debbono  infallibilmente  esser  puniti  con  pene

      corporali: n il grande n il ricco debbono poter mettere a prezzo gli

      attentati contro il debole ed il povero;  altrimenti le ricchezze, che

      sotto la tutela delle leggi sono il premio  dell'industria,  diventano

      l'alimento  della tirannia.  Non vi  libert ogni qual volta le leggi

      permettono che in alcuni  eventi  l'uomo  cessi  di  esser  PERSONA  e

      diventi  COSA:  vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a

      far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle che la  legge

      gli d in suo favore. Questa scoperta  il magico segreto che cangia i

      cittadini  in  animali di servigio,  che in mano del forte  la catena

      con cui lega le azioni degl'incauti e dei deboli.  Questa  la ragione

      per cui in alcuni governi,  che hanno tutta l'apparenza di libert, la

      tirannia sta nascosta o s'introduce non  prevista  in  qualche  angolo

      negletto  dal  legislatore,  in  cui  insensibilmente  prende  forza e

      s'ingrandisce.  Gli uomini mettono per lo  pi  gli  argini  pi  sodi

      all'aperta  tirannia,  ma non veggono l'insetto impercettibile che gli

      rode ed apre una tanto pi sicura quanto pi occulta strada  al  fiume

      inondatore.



      21. PENE DEI NOBILI.

      Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi

      dei  quali  formano  gran parte delle leggi delle nazioni?  Io qui non

      esaminer se questa distinzione ereditaria tra  nobili  e  plebei  sia

      utile  in un governo o necessaria nella monarchia,  se egli  vero che

      formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due estremi,  o

      non  piuttosto  formi  un ceto che,  schiavo di se stesso e di altrui,

      racchiude  ogni  circolazione  di  credito  e  di  speranza   in   uno

      strettissimo  cerchio,  simile  a quelle feconde ed amene isolette che

      spiccano negli arenosi e vasti deserti d'Arabia,  e  che,  quando  sia

      vero che la disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle societ,  sia

      vero  altres  che  ella  debba  consistere  piuttosto  nei  ceti  che

      negl'individui,  fermarsi  in  una  parte  piuttosto che circolare per

      tutto  il  corpo  politico,   perpetuarsi  piuttosto  che  nascere   e

      distruggersi incessantemente.  Io mi ristringer alle sole pene dovute

      a questo rango,  asserendo che esser debbono le medesime pel  primo  e

      per  l'ultimo  cittadino.  Ogni  distinzione sia negli onori sia nelle

      ricchezze  perch  sia  legittima  suppone  un'anteriore   uguaglianza

      fondata  sulle leggi,  che considerano tutti i sudditi come egualmente

      dipendenti da  esse.  Si  deve  supporre  che  gli  uomini  che  hanno

      rinunziato  al  naturale loro dispotismo abbiano detto: CHI SARA' PIU'

      INDUSTRIOSO ABBIA MAGGIORI ONORI,  E LA FAMA DI LUI RISPLENDA NE' SUOI

      SUCCESSORI; MA CHI E' PIU' FELICE O PIU' ONORATO SPERI DI PIU', MA NON

      TEMA  MENO  DEGLI  ALTRI  DI VIOLARE QUEI PATTI COI QUALI E' SOPRA GLI

      ALTRI SOLLEVATO.  Egli  vero che tali decreti non  emanarono  in  una

      dieta  del  genere  umano,  ma  tali  decreti  esistono  negl'immobili

      rapporti delle cose,  non distruggono quei vantaggi che si  suppongono

      prodotti  dalla  nobilt  e  ne impediscono gl'inconvenienti;  rendono

      formidabili le leggi chiudendo ogni strada all'impunit. A chi dicesse

      che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non    realmente  la

      stessa per la diversit dell'educazione, per l'infamia che spandesi su

      di un'illustre famiglia,  risponderei che la sensibilit del reo non 

      la misura delle pene,  ma il pubblico danno,  tanto maggiore quanto  

      fatto  da  chi  pi favorito;  e che l'uguaglianza delle pene non pu

      essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo;

      che l'infamia  di  una  famiglia  pu  esser  tolta  dal  sovrano  con

      dimostrazioni pubbliche di benevolenza all'innocente famiglia del reo.

      E  chi  non  sa  che le sensibili formalit tengon luogo di ragioni al

      credulo ed ammiratore popolo?






      22. FURTI.

      I furti che non hanno unito violenza dovrebbero esser puniti con  pena

      pecuniaria.   Chi   cerca  d'arricchirsi  dell'altrui  dovrebbe  esser

      impoverito del proprio.  Ma come questo non  per l'ordinario  che  il

      delitto  della  miseria  e  della  disperazione,  il delitto di quella

      infelice parte di uomini a cui il diritto di propriet  (terribile,  e

      forse non necessario diritto)  non ha lasciato che una nuda esistenza,

      ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di

      quello  de'  delitti e che tolgono il pane agl'innocenti per toglierlo

      agli scellerati,  la pena pi opportuna   sar  quell'unica  sorta  di

      schiavit che si possa chiamar giusta,  cio la schiavit per un tempo

      delle opere e della persona alla comune societ,  per risarcirla colla

      propria  e  perfetta  dipendenza dell'ingiusto dispotismo usurpato sul

      patto sociale.  Ma quando il furto sia  misto  di  violenza,  la  pena

      dev'essere  parimente  un  misto  di  corporale  e  di servile.  Altri

      scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine che  nasce

      dal  non  distinguere  le  pene dei furti violenti da quelle dei furti

      dolosi facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla

      vita di un uomo;  ma non  mai superfluo il ripetere  ci  che  non  

      quasi mai stato eseguito.  Le macchine politiche conservano pi d'ogni

      altra il moto concepito e sono le pi lente ad acquistarne  un  nuovo.

      Questi  sono  delitti  di differente natura,  ed  certissimo anche in

      politica quell'assioma di matematica,  che tralle quantit  eterogenee

      vi  l'infinito che le separa.





















      23. INFAMIA.

      Le  ingiurie  personali  e  contrarie all'onore,  cio a quella giusta

      porzione di suffragi che un  cittadino  ha  dritto  di  esigere  dagli

      altri,  debbono  essere punite coll'infamia.  Quest'infamia  un segno

      della pubblica disapprovazione che priva il  reo  de'  pubblici  voti,

      della  confidenza  della  patria  e  di quella quasi fraternit che la

      societ inspira.  Ella non  in arbitrio della legge.  Bisogna  dunque

      che  l'infamia  della  legge  sia  la  stessa che quella che nasce dai

      rapporti delle  cose,  la  stessa  che  la  morale  universale,  o  la

      particolare  dipendente  dai  sistemi  particolari,  legislatori delle

      volgari opinioni e di quella tal nazione che  inspirano.  Se  l'una  

      differente  dall'altra,  o  la legge perde la pubblica venerazione,  o

      l'idee  della  morale  e  della  probit  svaniscono,  ad  onta  delle

      declamazioni  che  mai non resistono agli esempi.  Chi dichiara infami

      azioni per s indifferenti sminuisce l'infamia delle  azioni  che  son

      veramente  tali.  Le  pene  d'infamia  non  debbono  essere  n troppo

      frequenti n cadere sopra un gran numero di persone in una volta:  non

      il  primo,  perch  gli  effetti  reali  e troppo frequenti delle cose

      d'opinione indeboliscono la forza  della  opinione  medesima,  non  il

      secondo,  perch  l'infamia  di  molti  si  risolve  nella  infamia di

      nessuno.

      Le pene corporali e dolorose non devono  darsi  a  quei  delitti  che,

      fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento,

      ai  quali  convengono  il  ridicolo  e  l'infamia,  pene  che  frenano

      l'orgoglio  dei  fanatici  coll'orgoglio  degli  spettatori  e   dalla

      tenacit  delle  quali  appena  con lenti ed ostinati sforzi la verit

      stessa si libera. Cos forze opponendo a forze ed opinioni ad opinioni

      il saggio legislatore rompa l'ammirazione e  la  sorpresa  nel  popolo

      cagionata  da un falso principio,  i ben dedotti conseguenti del quale

      sogliono velarne al volgo l'originaria assurdit.

      Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la  natura  invariabile

      delle   cose,   che   non  essendo  limitata  dal  tempo  ed  operando

      incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da

      lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere che hanno

      per principio universale  l'imitazione  fedele  della  natura,  ma  la

      politica  istessa,  almeno la vera e la durevole,   soggetta a questa

      massima generale,  poich ella  non    altro  che  l'arte  di  meglio

      dirigere  e  di  rendere  conspiranti  i  sentimenti  immutabili degli

      uomini.






      24. OZIOSI.

      Chi turba la tranquillit pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cio

      alle condizioni con cui gli uomini si soffrono  scambievolmente  e  si

      difendono,  quegli  dev'esser  escluso dalla societ,  cio dev'essere

      bandito. Questa  la ragione per cui i saggi governi non soffrono, nel

      seno del travaglio e dell'industria,  quel  genere  di  ozio  politico

      confuso dagli austeri declamatori coll'ozio delle ricchezze accumulate

      dall'industria,  ozio  necessario  ed utile a misura che la societ si

      dilata e l'amministrazione  si  ristringe.  Io  chiamo  ozio  politico

      quello  che  non  contribuisce  alla societ n col travaglio n colla

      ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che, venerato dal volgo

      con  stupida  ammirazione,   risguardato  dal  saggio  con   isdegnosa

      compassione per gli esseri che ne sono la vittima,  che, essendo privo

      di quello stimolo della vita attiva che  la necessit di custodire  o

      di  aumentare  i comodi della vita,  lascia alle passioni di opinione,

      che non sono le meno forti,  tutta  la  loro  energia.  Non    ozioso

      politicamente  chi  gode  dei frutti dei vizi o delle virt de' propri

      antenati,  e vende per attuali piaceri  il  pane  e  l'esistenza  alla

      industriosa povert,  ch'esercita in pace la tacita guerra d'industria

      colla opulenza, in vece della incerta e sanguinosa colla forza. E per

      non l'austera e limitata virt di alcuni censori,  ma le leggi debbono

      definire qual sia l'ozio da punirsi.

      Sembra  che  il bando dovrebbe esser dato a coloro i quali accusati di

      un atroce delitto,  hanno una grande probabilit,  ma non la  certezza

      contro di loro, di esser rei; ma per ci fare  necessario uno statuto

      il  meno  arbitrario  e  il  pi  preciso che sia possibile,  il quale

      condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale  alternativa  o

      di  temerlo  o  di  offenderlo,  lasciandogli per il sacro diritto di

      provare l'innocenza sua.  Maggiori dovrebbon essere i motivi contro un

      nazionale  che contro un forestiere,  contro un incolpato per la prima

      volta che contro chi lo fu pi volte.














      25. BANDO E CONFISCHE.

      Ma chi  bandito ed escluso  per  sempre  dalla  societ  di  cui  era

      membro,  dev'egli  esser  privato  dei suoi beni?  Una tal questione 

      suscettibile di differenti aspetti.  Il perdere  i  beni    una  pena

      maggiore di quella del bando;  vi debbono dunque essere alcuni casi in

      cui,  proporzionatamente a' delitti,  vi sia la perdita di tutto o  di

      parte  dei  beni,  ed  alcuni no.  La perdita del tutto sar quando il

      bando intimato dalla legge sia tale che annienti tutt'i  rapporti  che

      sono  tra  la  societ  e  un  cittadino delinquente;  allora muore il

      cittadino e resta l'uomo,  e rispetto al corpo politico deve  produrre

      lo  stesso  effetto che la morte naturale.  Parrebbe dunque che i beni

      tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori  piuttosto  che

      al  principe,  poich la morte ed un tal bando sono lo stesso riguardo

      al  corpo  politico.   Ma  non    per  questa  sottigliezza  che  oso

      disapprovare  le confische dei beni.  Se alcuni hanno sostenuto che le

      confische sieno state  un  freno  alle  vendette  ed  alle  prepotenze

      private, non riflettono che, quantunque le pene producano un bene, non

      per  sono  sempre  giuste,   perch  per  esser  tali  debbono  esser

      necessarie,  ed un'utile ingiustizia non pu esser tollerata  da  quel

      legislatore  che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia,

      che lusinga col bene momentaneo e colla felicit di  alcuni  illustri,

      sprezzando  l'esterminio  futuro  e  le lacrime d'infiniti oscuri.  Le

      confische mettono un prezzo sulle teste  dei  deboli,  fanno  soffrire

      all'innocente  la  pena  del reo e pongono gl'innocenti medesimi nella

      disperata  necessit  di  commettere  i  delitti.   Qual  pi   tristo

      spettacolo  che  una  famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria

      dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi

      impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!

















      26. DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA.

      Queste funeste  ed  autorizzate  ingiustizie  furono  approvate  dagli

      uomini  anche  pi  illuminati,  ed  esercitate  dalle repubbliche pi

      libere,  per aver considerato piuttosto la societ come  un'unione  di

      famiglie che come un'unione di uomini.  Vi siano cento mila uomini,  o

      sia ventimila famiglie,  ciascuna delle quali    composta  di  cinque

      persone,  compresovi  il  capo che la rappresenta: se l'associazione 

      fatta per le famiglie,  vi saranno ventimila  uomini  e  ottanta  mila

      schiavi;  se  l'associazione    di  uomini,  vi  saranno  cento  mila

      cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sar una repubblica,  e

      ventimila piccole monarchie che la compongono;  nel secondo lo spirito

      repubblicano non solo spirer nelle  piazze  e  nelle  adunanze  della

      nazione,  ma  anche  nelle domestiche mura,  dove sta gran parte della

      felicit o della miseria degli uomini.  Nel primo caso,  come le leggi

      ed  i  costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della

      repubblica,  o sia dei capi  della  famiglia,  lo  spirito  monarchico

      s'introdurr  a  poco  a  poco  nella repubblica medesima;  e i di lui

      effetti saranno frenati soltanto dagl'interessi opposti  di  ciascuno,

      ma  non  gi  da  un  sentimento  spirante libert ed uguaglianza.  Lo

      spirito di famiglia  uno spirito di dettaglio e limitato  a'  piccoli

      fatti.  Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii

      generali,  vede i fatti e gli  condensa  nelle  classi  principali  ed

      importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i

      figli rimangono nella potest del capo,  finch vive, e sono costretti

      ad aspettare dalla di lui morte una esistenza  dipendente  dalle  sole

      leggi.  Avezzi  a  piegare  ed a temere nell'et pi verde e vigorosa,

      quando i sentimenti son meno modificati da quel timore  di  esperienza

      che chiamasi moderazione,  come resisteranno essi agli ostacoli che il

      vizio sempre oppone alla virt nella languida e cadente  et,  in  cui

      anche  la  disperazione  di  vederne  i  frutti  si oppone ai vigorosi

      cambiamenti?

      Quando la repubblica  di uomini, la famiglia non  una subordinazione

      di comando,  ma di contratto,  e i figli,  quando l'et gli trae dalla

      dipendenza  di  natura,  che  quella della debolezza e del bisogno di

      educazione e di difesa,  diventano liberi membri  della  citt,  e  si

      assoggettano  al capo di famiglia,  per parteciparne i vantaggi,  come

      gli uomini liberi nella grande societ.  Nel primo caso i figli,  cio

      la pi gran parte e la pi utile della nazione,  sono alla discrezione

      dei padri,  nel secondo non sussiste altro legame comandato  che  quel

      sacro  ed  inviolabile  di  somministrarci  reciprocamente i necessari

      soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale

      non  tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal

      intesa soggezione voluta dalle leggi.

      Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e  le  fondamentali  della

      repubblica  sono  una  feconda  sorgente di altre contradizioni fralla

      morale domestica e la pubblica,  e  per  fanno  nascere  un  perpetuo

      conflitto  nell'animo  di ciascun uomo.  La prima inspira soggezione e

      timore, la seconda coraggio e libert; quella insegna a ristringere la

      beneficenza ad un piccol numero di  persone  senza  spontanea  scelta,

      questa  a  stenderla  ad  ogni  classe  di  uomini;  quella comanda un

      continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano,  che si chiama  BENE

      DI  FAMIGLIA,  che spesse volte non  il bene d'alcuno che la compone;

      questa insegna di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi,

      o eccita ad immolarsi  alla  patria  col  premio  del  fanatismo,  che

      previene  l'azione.  Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a

      seguire la virt che  trovano  inviluppata  e  confusa,  e  in  quella

      lontananza che nasce dall'oscurit degli oggetti s fisici che morali.

      Quante  volte  un  uomo,  rivolgendosi alle sue azioni passate,  resta

      attonito di trovarsi malonesto! A misura che la societ si moltiplica,

      ciascun membro diviene pi piccola parte del tutto,  e  il  sentimento

      repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non  delle leggi

      di  rinforzarlo.  Le  societ  hanno  come i corpi umani i loro limiti

      circonscritti,  al  di  l  de'  quali  crescendo,   l'economia  ne  

      necessariamente  disturbata.  Sembra  che  la massa di uno stato debba

      essere in  ragione  inversa  della  sensibilit  di  chi  lo  compone,

      altrimenti, crescendo l'una e l'altra, le buone leggi troverebbono nel

      prevenire  i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto.

      Una repubblica troppo vasta  non  si  salva  dal  dispotismo  che  col

      sottodividersi  e  unirsi  in  tante  repubbliche federative.  Ma come

      ottener questo?  Da un dittatore dispotico che abbia  il  coraggio  di

      Silla, e tanto genio d'edificare quant'egli n'ebbe per distruggere. Un

      tal uomo, se sar ambizioso, la gloria di tutt'i secoli lo aspetta, se

      sar filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo consoleranno della

      perdita  dell'autorit,  quando  pure  non divenisse indifferente alla

      loro ingratitudine.  A misura che i sentimenti che  ci  uniscono  alla

      nazione  s'indeboliscono,  si  rinforzano i sentimenti per gli oggetti

      che ci circondano,  e per sotto il dispotismo pi forte  le  amicizie

      sono pi durevoli,  e le virt sempre mediocri di famiglia sono le pi

      comuni o piuttosto le sole.  Da ci pu ciascuno vedere quanto fossero

      limitate le viste della pi parte dei legislatori.









      27. DOLCEZZA DELLE PENE.

      Ma  il  corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto,

      al rischiaramento del quale debbo affrettarmi.  Uno dei pi gran freni

      dei delitti non  la crudelt delle pene,  ma l'infallibilit di esse,

      e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severit di un

      giudice  inesorabile,  che,  per  essere  un'utile  virt,  dev'essere

      accompagnata  da  una  dolce legislazione.  La certezza di un castigo,

      bench moderato,  far sempre una  maggiore  impressione  che  non  il

      timore di un altro pi terribile,  unito colla speranza dell'impunit;

      perch i mali, anche minimi,  quando son certi,  spaventano sempre gli

      animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di

      tutto,  ne  allontana sempre l'idea dei maggiori,  massimamente quando

      l'impunit, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti

      la forza.  L'atrocit stessa della pena fa che si ardisca tanto di pi

      per ischivarla,  quanto  grande il male a cui si va incontro;  fa che

      si commettano pi delitti, per fuggir la pena di un solo.  I paesi e i

      tempi   dei  pi  atroci  supplicii  furon  sempre  quelli  delle  pi

      sanguinose ed inumane azioni,  poich il medesimo spirito  di  ferocia

      che  guidava  la mano del legislatore,  reggeva quella del parricida e

      del sicario.  Sul trono dettava leggi di  ferro  ad  anime  atroci  di

      schiavi,  che ubbidivano. Nella privata oscurit stimolava ad immolare

      i tiranni per crearne dei nuovi.

      A misura che i supplicii diventano pi crudeli,  gli animi umani,  che

      come  i  fluidi  si  mettono  sempre  a  livello cogli oggetti che gli

      circondano,  s'incalliscono,  e la forza sempre viva delle passioni fa

      che,  dopo  cent'anni  di  crudeli supplicii,  la ruota spaventi tanto

      quanto prima la prigionia.  Perch una pena  ottenga  il  suo  effetto

      basta  che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto,  e

      in questo eccesso di male dev'essere calcolata  l'infallibilit  della

      pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di pi

        dunque superfluo e perci tirannico.  Gli uomini si regolano per la

      ripetuta azione dei mali che conoscono,  e non su quelli che ignorano.

      Si  facciano due nazioni,  in una delle quali,  nella scala delle pene

      proporzionata  alla  scala  dei  delitti,  la  pena  maggiore  sia  la

      schiavit perpetua,  e nell'altra la ruota.  Io dico che la prima avr

      tanto timore della sua maggior pena quanto la seconda;  e se vi   una

      ragione  di  trasportar  nella  prima  le pene maggiori della seconda,

      l'istessa ragione servirebbe per accrescere le pene  di  quest'ultima,

      passando  insensibilmente  dalla  ruota  ai  tormenti  pi lenti e pi

      studiati,  e  fino  agli  ultimi  raffinamenti  della  scienza  troppo

      conosciuta dai tiranni.

      Due  altre  funeste  conseguenze  derivano  dalla crudelt delle pene,

      contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti.  La prima  che non

        s  facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la

      pena,  perch,  quantunque un'industriosa crudelt  ne  abbia  variate

      moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza

      a  cui  limitata l'organizzazione e la sensibilit umana.  Giunto che

      si sia a questo estremo,  non si troverebbe a' delitti pi  dannosi  e

      pi  atroci  pena  maggiore  corrispondente,  come  sarebbe d'uopo per

      prevenirgli.  L'altra conseguenza    che  la  impunit  stessa  nasce

      dall'atrocit  dei  supplicii.  Gli  uomini  sono  racchiusi fra certi

      limiti, s nel bene che nel male,  ed uno spettacolo troppo atroce per

      l'umanit  non  pu  essere  che un passeggiero furore,  ma non mai un

      sistema costante quali debbono essere le leggi;  che se veramente  son

      crudeli,  o  si  cangiano,  o  l'impunit  fatale  nasce  dalle  leggi

      medesime.

      Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari  ed

      inutili  tormenti  che  da  uomini,  che si chiamavano savi furono con

      freddo animo inventati ed eseguiti? Chi pu non sentirsi fremere tutta

      la parte la pi  sensibile  nel  vedere  migliaia  d'infelici  che  la

      miseria, o voluta o tollerata dalle leggi, che hanno sempre favorito i

      pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo

      stato di natura,  o accusati di delitti impossibili e fabbricati dalla

      timida ignoranza,  o rei non d'altro che di  esser  fedeli  ai  propri

      principii,  da  uomini  dotati  dei medesimi sensi,  e per conseguenza

      delle medesime passioni,  con meditate formalit e con  lente  torture

      lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?






















      28. DELLA PENA DI MORTE.

      Questa inutile prodigalit di supplicii,  che non ha mai resi migliori

      gli uomini,  mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile

      e  giusta  in un governo bene organizzato.  Qual pu essere il diritto

      che si attribuiscono gli  uomini  di  trucidare  i  loro  simili?  Non

      certamente  quello  da  cui risulta la sovranit e le leggi.  Esse non

      sono che una  somma  di  minime  porzioni  della  privata  libert  di

      ciascuno;  esse  rappresentano la volont generale,  che  l'aggregato

      delle particolari.  Chi  mai colui che abbia voluto lasciare ad altri

      uomini  l'arbitrio di ucciderlo?  Come mai nel minimo sacrificio della

      libert di ciascuno vi pu essere quello del massimo tra tutti i beni,

      la vita?  E se  ci  fu  fatto,  come  si  accorda  un  tal  principio

      coll'altro, che l'uomo non  padrone di uccidersi, e doveva esserlo se

      ha potuto dare altrui questo diritto o alla societ intera?

      Non    dunque  la pena di morte un DIRITTO,  mentre ho dimostrato che

      tale essere non pu,  ma  una guerra della nazione con un  cittadino,

      perch giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se

      dimostrer  non essere la morte n utile n necessaria,  avr vinto la

      causa dell'umanit.

      La morte di un cittadino non  pu  credersi  necessaria  che  per  due

      motivi. Il primo, quando anche privo di libert egli abbia ancora tali

      relazioni  e  tal  potenza  che  interessi la sicurezza della nazione;

      quando la sua esistenza  possa  produrre  una  rivoluzione  pericolosa

      nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien

      dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libert, o

      nel  tempo  dell'anarchia,  quando  i disordini stessi tengon luogo di

      leggi;  ma durante il tranquillo regno delle leggi,  in una  forma  di

      governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al

      di  fuori  e  al  di  dentro  dalla forza e dalla opinione,  forse pi

      efficace della forza medesima,  dove il comando non   che  presso  il

      vero  sovrano,  dove le ricchezze comprano piaceri e non autorit,  io

      non veggo necessit alcuna di distruggere un cittadino,  se non quando

      la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri

      dal  commettere delitti,  secondo motivo per cui pu credersi giusta e

      necessaria la pena di morte.

      Quando la sperienza di tutt'i secoli, nei quali l'ultimo supplicio non

      ha mai distolti gli  uomini  determinati  dall'offendere  la  societ,

      quando   l'esempio   dei  cittadini  romani,   e  vent'anni  di  regno

      dell'imperatrice Elisabetta di Moscovia,  nei quali diede ai padri dei

      popoli  quest'illustre esempio,  che equivale almeno a molte conquiste

      comprate col sangue dei  figli  della  patria  non  persuadessero  gli

      uomini,  a  cui  il  linguaggio  della  ragione    sempre sospetto ed

      efficace quello dell'autorit,  basta consultare la  natura  dell'uomo

      per sentire la verit della mia assersione.

      Non    l'intensione  della  pena che fa il maggior effetto sull'animo

      umano,  ma l'estensione di essa;  perch la nostra sensibilit    pi

      facilmente  e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che

      da un  forte  ma  passeggiero  movimento.  L'impero  dell'abitudine  

      universale sopra ogni essere che sente,  e come l'uomo parla e cammina

      e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto,  cos l'idee morali non

      si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non  il

      terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato,  ma

      il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libert, che, divenuto

      bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella societ che ha

      offesa,  che  il freno pi forte contro  i  delitti.  Quell'efficace,

      perch  spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi,  IO STESSO

      SARO' RIDOTTO A COSI' LUNGA E MISERA CONDIZIONE SE  COMMETTER  SIMILI

      MISFATTI,    assai  pi possente che non l'idea della morte,  che gli

      uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

      La pena di morte fa un'impressione che colla sua forza  non  supplisce

      alla  pronta  dimenticanza,  naturale  all'uomo  anche  nelle cose pi

      essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni

      violenti sorprendono gli uomini,  ma non per lungo tempo,  e per sono

      atte  a  fare  quelle  rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei

      Persiani o dei Lacedemoni;  ma in un libero e  tranquillo  governo  le

      impressioni debbono essere pi frequenti che forti.

      La  pena  di  morte  diviene  uno spettacolo per la maggior parte e un

      oggetto di compassione mista di  sdegno  per  alcuni;  ambidue  questi

      sentimenti  occupano  pi l'animo degli spettatori che non il salutare

      terrore che la legge pretende inspirare.  Ma  nelle  pene  moderate  e

      continue  il  sentimento  dominante    l'ultimo perch  il solo.  Il

      limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene  sembra

      consistere nel sentimento di compassione,  quando comincia a prevalere

      su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplicio pi  fatto

      per essi che per il reo.

      Perch  una  pena  sia  giusta  non  deve  avere  che  quei soli gradi

      d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti;  ora  non

      vi  alcuno che,  riflettendovi,  scieglier possa la totale e perpetua

      perdita della propria libert per quanto avvantaggioso possa essere un

      delitto:  dunque  l'intensione  della  pena  di   schiavit   perpetua

      sostituita alla pena di morte ha ci che basta per rimuovere qualunque

      animo  determinato;  aggiungo che ha di pi: moltissimi risguardano la

      morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo,  chi per vanit,

      che  quasi  sempre accompagna l'uomo al di l dalla tomba,  chi per un

      ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir  di  miseria;

      ma n il fanatismo n la vanit stanno fra i ceppi o le catene,  sotto

      il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non

      finisce i suoi mali, ma gli comincia.  L'animo nostro resiste pi alla

      violenza  ed  agli  estremi  ma  passeggieri  dolori  che  al tempo ed

      all'incessante noia,  perch egli pu per dir cos condensar tutto  se

      stesso  per  un  momento per respinger i primi,  ma la vigorosa di lui

      elasticit non basta a resistere alla  lunga  e  rlpetuta  azione  dei

      secondi.  Colla  pena  di  morte  ogni  esempio che si d alla nazione

      suppone un delitto, nella pena di schiavlt perpetua un sol delitto d

      moltissimi e durevoli esempi,  e se egli  importante che  gli  uomini

      veggano  spesso  il  poter  delle leggi,  le pene di morte non debbono

      essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza  dei

      delitti,  dunque  perch  questo  supplicio  sia utile bisogna che non

      faccia su gli uomini tutta l'impressione che far  dovrebbe,  cio  che

      sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavit

      perpetua  dolorosa quanto la morte,  e perci egualmente crudele,  io

      risponder che sommando tutti i momenti infelici  della  schiavit  lo

      sar forse anche di pi,  ma questi sono stesi sopra tutta la vita,  e

      quella esercita tutta la sua forza in  un  momento;  ed    questo  il

      vantaggio  della  pena di schiavit,  che spaventa pi chi la vede che

      chi la soffre;  perch il primo considera tutta la somma  dei  momenti

      infelici,  ed  il  secondo    dall'infelicit  del  momento  presente

      distratto    dalla    futura.    Tutti    i    mali    s'ingrandiscono

      nell'immaginazione,   e   chi  soffre  trova  delle  risorse  e  delle

      consolazioni non  conosciute  e  non  credute  dagli  spettatori,  che

      sostituiscono    la    propria    sensibilit    all'animo   incallito

      dell'infelice.

      Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un  assassino,  i

      quali  non  hanno  altro  contrappeso  per non violare le leggi che la

      forca o la ruota.  So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo

        un'arte  che  s'apprende  colla educazione;  ma perch un ladro non

      renderebbe bene i suoi principii, non per ci essi agiscon meno. QUALI

      SONO QUESTE LEGGI CH'IO DEBBO RISPETTARE, CHE LASCIANO UN COSI' GRANDE

      INTERVALLO TRA ME E IL RICCO? EGLI MI NEGA UN SOLDO CHE LI CERCO, E SI

      SCUSA COL COMANDARMI UN TRAVAGLIO CHE NON CONOSCE. CHI HA FATTE QUESTE

      LEGGI?  UOMINI RICCHI E POTENTI,  CHE NON SI SONO MAI DEGNATI VISITARE

      LE SQUALLIDE CAPANNE DEL POVERO, CHE NON HANNO MAI DIVISO UN AMMUFFITO

      PANE FRALLE INNOCENTI GRIDA DEGLI AFFAMATI FGLIUOLI E LE LAGRIME DELLA

      MOGLIE.  ROMPIAMO  QUESTI LEGAMI FATALI ALLA MAGGIOR PARTE ED UTILI AD

      ALCUNI POCHI ED INDOLENTI TIRANNI, ATTACCHIAMO L'INGIUSTIZIA NELLA SUA

      SORGENTE.  RITORNERO' NEL MIO STATO  D'INDIPENDENZA  NATURALE,  VIVRO'

      LIBERO  E FELICE PER QUALCHE TEMPO COI FRUTTI DEL MIO CORAGGIO E DELLA

      MIA INDUSTRIA, VERRA' FORSE IL GIORNO DEL DOLORE E DEL PENTIMENTO,  MA

      SAR  BREVE QUESTO TEMPO,  ED AVRO' UN GIORNO DI STENTO PER MOLTI ANNI

      DI LIBERTA' E DI PIACERI.  RE DI UN  PICCOL  NUMERO,  CORREGGERO'  GLI

      ERRORI DELLA FORTUNA,  E VEDRO' QUESTI TIRANNI IMPALLIDIRE E PALPITARE

      ALLA PRESENZA DI COLUI CHE CON UN INSULTANTE FASTO POSPONEVANO AI LORO

      CAVALLI,  AI LORO CANI.  Allora la religione si  affaccia  alla  mente

      dello  scellerato,  che  abusa  di  tutto,  e presentandogli un facile

      pentimento ed una quasi certezza di  eterna  felicit,  diminuisce  di

      molto l'orrore di quell'ultima tragedia.

      Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni,  o anche

      tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavit e nel  dolore

      in  faccia  a'  suoi concittadini,  co' quali vive libero e sociabile,

      schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone

      di tutto  ci  coll'incertezza  dell'esito  de'  suoi  delitti,  colla

      brevit del tempo di cui ne goderebbe i frutti.  L'esempio continuo di

      quelli che attualmente vede vittime della propria  inavvedutezza,  gli

      fa  una  impressione  assai  pi  forte  che  non  lo spettacolo di un

      supplicio che lo indurisce pi che non lo corregge.

      Non  utile la pena di morte per l'esempio di  atrocit  che  d  agli

      uomini.  Se  le passioni o la necessit della guerra hanno insegnato a

      spargere il sangue umano,  le leggi moderatrici della  condotta  degli

      uomini  non  dovrebbono aumentare il fiero esempio,  tanto pi funesto

      quanto la morte legale  data con istudio e con  formalit.  Parmi  un

      assurdo  che le leggi,  che sono l'espressione della pubblica volont,

      che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime,

      e,  per allontanare i cittadini dall'assassinio,  ordinino un pubblico

      assassinio.  Quali  sono  le  vere e le pi utili leggi?  Quei patti e

      quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare  e  proporre,  mentre

      tace  la voce sempre ascoltata dell'interesse privato o si combina con

      quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di

      morte?  Leggiamoli negli atti d'indegnazione e di  disprezzo  con  cui

      ciascuno guarda il carnefice,  che  pure un innocente esecutore della

      pubblica volont,  un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico,

      lo  stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro,  come i

      valorosi soldati al di  fuori.  Qual    dunque  l'origine  di  questa

      contradizione? E perch  indelebile negli uomini questo sentimento ad

      onta della ragione?  Perch gli uomini nel pi secreto dei loro animi,

      parte che pi d'ogn'altra conserva  ancor  la  forma  originale  della

      vecchia  natura,  hanno  sempre  creduto non essere la vita propria in

      potest di alcuno fuori che della necessit,  che col suo  scettro  di

      ferro regge l'universo.

      Che  debbon  pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati e i gravi

      sacerdoti della giustizia,  che con  indifferente  tranquillit  fanno

      strascinare  con lento apparato un reo alla morte,  e mentre un misero

      spasima nelle ultime angosce,  aspettando il colpo  fatale,  passa  il

      giudice   con   insensibile   freddezza,   e  fors'anche  con  segreta

      compiacenza della propria autorit,  a gustare i comodi  e  i  piaceri

      della vita?  AH!,  diranno essi,  QUESTE LEGGI NON SONO CHE I PRETESTI

      DELLA FORZA E LE MEDITATE E CRUDELI FORMALITA'  DELLA  GIUSTIZIA;  NON

      SONO  CHE  UN  LINGUAGGIO  DI  CONVENZIONE  PER  IMMOLARE CON MAGGIORE

      SICUREZZA, COME VITTIME DESTINATE IN SACRIFICIO, ALL'IDOLO INSAZIABILE

      DEL DISPOTISMO.

      L'ASSASSINIO,  CHE CI VIENE PREDICATO COME UN TERRIBILE  MISFATTO,  LO

      VEGGIAMO   PURE   SENZA   RIPUGNANZA   E   SENZA   FURORE   ADOPERATO.

      PREVALGHIAMOCI DELL'ESEMPIO.  CI PAREVA LA MORTE  VIOLENTA  UNA  SCENA

      TERRIBILE  NELLE  DESCRIZIONI CHE CI VENIVAN FATTE,  MA LO VEGGIAMO UN

      AFFARE DI MOMENTO. QUANTO LO SARA' MENO IN CHI,  NON ASPETTANDOLA,  NE

      RISPARMIA  QUASI  TUTTO  CIO' CHE HA DI DOLOROSO!  Tali sono i funesti

      paralogismi che, se non con chiarezza, confusamente almeno,  fanno gli

      uomini  disposti a' delitti,  ne' quali,  come abbiam veduto,  l'abuso

      della religione pu pi che la religione medesima.

      Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di  quasi  tutte

      le  nazioni,  che  hanno  data  pena  di  morte ad alcuni delitti,  io

      risponder che egli si annienta in faccia alla  verit,  contro  della

      quale non vi ha prescrizione,  che la storia degli uomini ci d l'idea

      di un immenso pelago di errori,  fra i quali  poche  e  confuse,  e  a

      grandi intervalli distanti,  verit soprannuotano. Gli umani sacrifici

      furon comuni a quasi tutte le nazioni,  e  chi  oser  scusargli?  Che

      alcune  poche societ,  e per poco tempo solamente,  si sieno astenute

      dal dare la morte, ci mi  piuttosto favorevole che contrario, perch

      ci  conforme alla fortuna delle grandi verit, la durata delle quali

      non  che un lampo,  in paragone della lunga  e  tenebrosa  notte  che

      involge  gli uomini.  Non  ancor giunta l'epoca fortunata,  in cui la

      verit,  come finora l'errore,  appartenga al pi gran  numero,  e  da

      questa legge universale non ne sono andate esenti fin ora che le sole

      verit  che  la  Sapienza  infinita  ha voluto divider dalle altre col

      rivelarle.

      La voce di un filosofo  troppo debole contro i tumulti e le grida  di

      tanti  che son guidati dalla cieca consuetudine,  ma i pochi saggi che

      sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno  eco  nell'intimo  de'

      loro  cuori;  e  se  la  verit potesse,  fra gl'infiniti ostacoli che

      l'allontanano da un monarca,  mal grado  suo,  giungere  fino  al  suo

      trono, sappia che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini,

      sappia che tacer in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori

      e  che  la  giusta posterit gli assegna il primo luogo fra i pacifici

      trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani.

      Felice l'umanit,  se per la prima volta le si dettassero  leggi,  ora

      che veggiamo riposti su i troni di Europa monarchi benefici, animatori

      delle  pacifiche  virt,  delle  scienze,  delle arti,  padri de' loro

      popoli, cittadini coronati, l'aumento dell'autorit de' quali forma la

      felicit de' sudditi perch toglie quell'intermediario dispotismo  pi

      crudele,  perch  men sicuro,  da cui venivano soffogati i voti sempre

      sinceri del popolo e sempre fausti quando posson giungere al trono! Se

      essi,  dico,  lascian sussistere le antiche  leggi,  ci  nasce  dalla

      difficolt  infinita  di  togliere dagli errori la venerata ruggine di

      molti secoli, ci  un motivo per i cittadini illuminati di desiderare

      con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorit.



















      29. DELLA CATTURA.

      Un errore non meno  comune  che  contrario  al  fine  sociale,  che  

      l'opinione   della  propria  sicurezza,     il  lasciare  arbitro  il

      magistrato esecutore  delle  leggi  d'imprigionare  un  cittadino,  di

      togliere  la libert ad un nemico per frivoli pretesti,  e di lasciare

      impunito un amico ad onta degl'indizi pi forti di reit. La prigionia

       una pena che per necessit deve, a differenza d'ogn'altra, precedere

      la dichiarazione del delitto,  ma questo carattere distintivo  non  le

      toglie l'altro essenziale, cio che la sola legge determini i casi nei

      quali un uomo  degno di pena.  La legge dunque accenner gl'indizi di

      un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un

      esame e ad una pena.  La pubblica fama,  la  fuga,  la  stragiudiciale

      confessione,  quella  d'un  compagno  del  delitto,  le  minaccie e la

      costante inimicizia con l'offeso,  il  corpo  del  delitto,  e  simili

      indizi,  sono  prove  bastanti  per catturare un cittadino;  ma queste

      prove devono stabilirsi dalla legge e non dai giudici,  i decreti  de'

      quali  sono  sempre  opposti  alla libert politica,  quando non sieno

      proposizioni  particolari  di  una  massima  generale  esistente   nel

      pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, che sar tolto

      lo  squallore e la fame dalle carceri,  che la compassione e l'umanit

      penetreranno  le  porte  ferrate  e  comanderanno  agl'inesorabili  ed

      induriti  ministri  della  giustizia,  le  leggi  potranno contentarsi

      d'indizi sempre pi deboli per  catturare.  Un  uomo  accusato  di  un

      delitto,  carcerato  ed  assoluto non dovrebbe portar seco nota alcuna

      d'infamia.  Quanti romani accusati di gravissimi delitti,  trovati poi

      innocenti,  furono  dal popolo riveriti e di magistrature onorati!  Ma

      per qual ragione    cos  diverso  ai  tempi  nostri  l'esito  di  un

      innocente?  Perch sembra che nel presente sistema criminale,  secondo

      l'opinione  degli  uomini,   prevalga  l'idea  della  forza  e   della

      prepotenza  a quella della giustizia;  perch si gettano confusi nella

      stessa caverna gli  accusati  e  i  convinti;  perch  la  prigione  

      piuttosto  un  supplicio  che una custodia del reo,  e perch la forza

      interna tutrice delle leggi  separata dalla esterna difenditrice  del

      trono  e della nazione,  quando unite dovrebbon essere.  Cos la prima

      sarebbe,  per mezzo del comune appoggio delle leggi,  combinata  colla

      facolt  giudicativa,  ma  non  dipendente  da  quella  con  immediata

      podest, e la gloria, che accompagna la pompa, ed il fasto di un corpo

      militare toglierebbero l'infamia, la quale  pi attaccata al modo che

      alla cosa,  come tutt'i popolari sentimenti;  ed  provato dall'essere

      le prigionie militari nella comune opinione non cos infamanti come le

      forensi.  Durano ancora nel popolo,  ne' costumi e nelle leggi, sempre

      di pi di un secolo inferiori in bont ai lumi attuali di una nazione,

      durano  ancora  le  barbare  impressioni  e   le   feroci   idee   dei

      settentrionali cacciatori padri nostri.

      Alcuni  hanno  sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto,

      cio un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il

      carattere di suddito fosse indelebile, cio sinonimo, anzi peggiore di

      quello di schiavo;  quasi che uno potesse esser suddito di un  dominio

      ed  abitare  in  un  altro,  e  che  le  di lui azioni potessero senza

      contradizione esser subordinate a due sovrani e a due  codici  sovente

      contradittori.  Alcuni  credono parimente che un'azione crudele fatta,

      per esempio,  a Costantinopoli,  possa  esser  punita  a  Parigi,  per

      l'astratta  ragione  che  chi  offende l'umanit merita di avere tutta

      l'umanit inimica  e  l'esecrazione  universale;  quasich  i  giudici

      vindici  fossero  della  sensibilit  degli uomini e non piuttosto dei

      patti che gli legano tra di loro.  Il luogo della pena  il luogo  del

      delitto,  perch  ivi solamente e non altrove gli uomini sono sforzati

      di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica.

      Uno scellerato,  ma che non ha rotti i patti di una societ di cui non

      era  membro,  pu  essere  temuto,  e per dalla forza superiore della

      societ esiliato ed escluso, ma non punito colle formalit delle leggi

      vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

      Sogliono i rei di delitti pi leggieri esser puniti o nell'oscurit di

      una prigione,  o mandati a dar esempio,  con una lontana e per  quasi

      inutile schiavit,  a nazioni che non hanno offeso.  Se gli uomini non

      s'inducono in un momento a commettere i pi gravi delitti, la pubblica

      pena di un gran misfatto sar considerata  dalla  maggior  parte  come

      straniera ed impossibile ad accaderle;  ma la pubblica pena di delitti

      pi leggeri,  ed a' quali l'animo  pi  vicino,  far  un'impressione

      che,  distogliendolo da questi,  l'allontani viepi da quegli. Le pene

      non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti  nella

      forza,  ma anche nel modo d'infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di

      un piccolo delitto quando la parte offesa  lo  perdoni  atto  conforme

      alla beneficenza ed all'umanit,  ma contrario ai ben pubblico,  quasi

      che  un  cittadino  privato  potesse  egualmente  togliere  colla  sua

      remissione   la   necessit   dell'esempio,   come  pu  condonare  il

      risarcimento dell'offesa.  Il diritto di far punire non  di un  solo,

      ma  di  tutti  i cittadini o del sovrano.  Egli non pu che rinunziare

      alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.










      30. PROCESSI E PRESCRIZIONE.

      Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto,   necessario

      concedere  al  reo  il  tempo e mezzi opportuni per giustificarsi;  ma

      tempo cos breve che non pregiudichi alla prontezza  della  pena,  che

      abbiamo  veduto  essere  uno de' principali freni de' delitti.  Un mal

      inteso amore della umanit sembra contrario a questa brevit di tempo,

      ma svanir ogni dubbio se si rifletta che  i  pericoli  dell'innocenza

      crescono coi difetti della legislazione.

      Ma  le  leggi devono fissare un certo spazio di tempo,  s alla difesa

      del  reo  che  alle  prove  de'  delitti,   e  il  giudice  diverrebbe

      legislatore  se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare

      un delitto.  Parimente quei delitti atroci,  dei quali lunga resta  la

      memoria  negli  uomini,  quando  sieno  provati,  non  meritano alcuna

      prescrizione' in favore del reo che si  sottratto colla  fuga;  ma  i

      delitti   minori   ed   oscuri   devono  togliere  colla  prescrizione

      l'incertezza della sorte di un cittadino,  perch  l'oscurit  in  cui

      sono  stati  involti  per lungo tempo i delitti toglie l'esempio della

      impunit,  rimane intanto il potere al reo  di  divenir  migliore.  Mi

      basta  accennar  questi  principii,  perch non pu fissarsi un limite

      preciso che per una data legislazione e nelle date circostanze di  una

      societ;  aggiunger  solamente  che,  provata  l'utilit  delle  pene

      moderate in una nazione,  le leggi  che  in  proporzione  dei  delitti

      scemano  o  accrescono  il tempo della prescrizione,  o il tempo delle

      prove,  formando cos della carcere medesima o del  volontario  esilio

      una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene

      dolci per un gran numero di delitti.

      Ma  questi tempi non cresceranno nell'esatta proporzione dell'atrocit

      de' delitti,  poich la probabilit dei delitti  in  ragione  inversa

      della  loro  atrocit.  Dovr  dunque  scemarsi  il tempo dell'esame e

      crescere quello della prescrizione,  il che parrebbe una contradizione

      di  quanto  dissi,  cio  che  possono  darsi  pene  eguali  a delitti

      diseguali,  valutando il tempo della  carcere  o  della  prescrizione,

      precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia

      idea,  distinguo  due classi di delitti: la prima  quella dei delitti

      atroci,  e  questa  comincia  dall'omicidio,   e  comprende  tutte  le

      ulteriori sceleraggini; la seconda  quella dei delitti minori. Questa

      distinzione  ha  il  suo  fondamento nella natura umana.  La sicurezza

      della propria vita  un diritto di natura,  la sicurezza dei beni  un

      diritto di societ.  Il numero de' motivi che spingon gli uomini oltre

      il naturale sentimento di piet  di gran lunga minore al  numero  de'

      motivi  che  per  la  naturale  avidit di esser felici gli spingono a

      violare  un  diritto,   che  non  trovano  ne'  loro  cuori  ma  nelle

      convenzioni  della  societ.  La  massima differenza di probabilit di

      queste due classi esige che si regolino  con  diversi  principii:  nei

      delitti  pi  atroci,   perch  pi  rari,  deve  sminuirsi  il  tempo

      dell'esame per l'accrescimento della  probabilit  dell'innocenza  del

      reo,  e  deve  crescere  il  tempo  della  prescrizione,  perch dalla

      definitiva sentenza della innocenza o reit  di  un  uomo  dipende  il

      togliere   la   lusinga  della  impunit,   di  cui  il  danno  cresce

      coll'atrocit  del  delitto.  Ma  nei  delitti  minori  scemandosi  la

      probabilit dell'innocenza del reo,  deve crescere il tempo dell'esame

      e,  scemandosi il danno dell'impunit,  deve diminuirsi il tempo della

      prescrizione.  Una  tal  distinzione  di  delitti  in  due  classi non

      dovrebbe ammettersi,  se altrettanto scemasse il  danno  dell'impunit

      quanto cresce la probabilit del delitto.  Riflettasi che un accusato,

      di  cui  non  consti  n l'innocenza n la reit,  bench liberato per

      mancanza di prove,  pu soggiacere per il  medesimo  delitto  a  nuova

      cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizi indicati dalla legge,

      finch  non  passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto.

      Tale  almeno il temperamento che sembrami opportuno per  difendere  e

      la sicurezza e la libert de' sudditi, essendo troppo facile che l'una

      non  sia  favorita a spese dell'altra,  cosicch questi due beni,  che

      formano l'inalienabile ed ugual  patrimonio  di  ogni  cittadino,  non

      siano  protetti e custoditi l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo,

      l'altro dalla turbolenta popolare anarchia.


      31. DELITTI DI PROVA DIFFICILE.

      In vista di questi principii strano parr,  a chi non riflette che  la

      ragione  non    quasi mai stata la legislatrice delle nazioni,  che i

      delitti o pi atroci o pi oscuri e chimerici,  cio quelli de'  quali

      l'improbabilit   maggiore,  sieno provati dalle conghietture e dalle

      prove pi deboli ed equivoche;  quasich le leggi e il giudice abbiano

      interesse non di cercare la verit, ma di provare il delitto; quasich

      di condarmare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo quanto

      la  probabilit dell'innocenza supera la probabilit del reato.  Manca

      nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per

      i grandi delitti che per le grandi virt,  per cui pare  che  gli  uni

      vadan  sempre  contemporanei  colle altre in quelle nazioni che pi si

      sostengono per l'attivit del governo e delle passioni  cospiranti  al

      pubblico  bene  che per la massa loro o la costante bont delle leggi.

      In queste le passioni indebolite sembran pi atte a  mantenere  che  a

      migliorare  la  forma  di  governo.  Da  ci  si  cava una conseguenza

      importante,  che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il

      suo deperimento.

      Vi  sono  alcuni  delitti  che sono nel medesimo tempo frequenti nella

      societ e difficili a provarsi,  e in questi la difficolt della prova

      tien luogo della probabilit dell'innocenza, ed il danno dell'impunit

      essendo  tanto  meno  valutabile quanto la frequenza di questi delitti

      dipende da principii diversi  dal  pericolo  dell'impunit,  il  tempo

      dell'esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente.

      E pure gli adulterii, la greca libidine, che sono delitti di difficile

      prova,  sono  quelli  che  secondo  i  principii ricevuti ammettono le

      tiranniche presunzioni,  le quasi-prove,  le semi-prove (quasi che  un

      uomo  potesse  essere semi-innocente o semi-reo,  cio semi-punibile e

      semi-assolvibile),  dove la tortura esercita  il  crudele  suo  impero

      nella  persona  dell'accusato,  nei  testimoni,  e persino in tutta la

      famiglia di un infelice,  come con iniqua freddezza  insegnano  alcuni

      dottori che si danno ai giudici per norma e per legge.

      L'adulterio    un delitto che,  considerato politicamente,  ha la sua

      forza e la sua direzione da due  cagioni:  le  leggi  variabili  degli

      uomini  e  quella  fortissima  attrazione  che spinge l'un sesso verso

      l'altro;  simile in molti casi  alla  gravit  motrice  dell'universo,

      perch come essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutt'i

      movimenti  de'  corpi,  cos  l'altra  quasi  tutti quelli dell'animo,

      finch dura il di lei periodo; dissimile in questo,  che la gravit si

      mette in equilibrio cogli ostacoli,  ma quella per lo pi prende forza

      e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

      Se io avessi a  parlare  a  nazioni  ancora  prive  della  luce  della

      religione  direi che vi  ancora un'altra differenza considerabile fra

      questo e gli altri  delitti.  Egli  nasce  dall'abuso  di  un  bisogno

      costante  ed  universale  a tutta l'umanit,  bisogno anteriore,  anzi

      fondatore  della  societ  medesima,   laddove   gli   altri   delitti

      distruttori  di  essa  hanno  un'origine  pi  determinata da passioni

      momentanee che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra,  per chi

      conosce  la  storia e l'uomo,  sempre uguale nel medesimo clima ad una

      quantit  costante.  Se  ci  fosse  vero,  inutili,  anzi  perniciose

      sarebbero  quelle  leggi  e  quei costumi che cercassero diminuirne la

      somma totale, perch il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei

      propri e degli altrui bisogni,  ma sagge per  lo  contrario  sarebbero

      quelle che,  per dir cos,  seguendo la facile inclinazione del piano,

      ne dividessero e diramassero  la  somma  in  tante  eguali  e  piccole

      porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridit e

      l'allagamento.  La  fedelt coniugale  sempre proporzionata al numero

      ed alla libert de'  matrimoni.  Dove  gli  ereditari  pregiudizi  gli

      reggono,  dove la domestica potest gli combina e gli scioglie, ivi la

      galanteria ne  rompe  secretamente  i  legami  ad  onta  della  morale

      volgare,  il  di  cui  officio    di  declamare  contro  gli effetti,

      perdonando alle cagioni.  Ma non vi  bisogno di tali riflessioni  per

      chi,  vivendo  nella  vera  religione,  ha  pi  sublimi  motivi,  che

      correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto

       cos instantanea e misteriosa,  cos coperta da quel  velo  medesimo

      che le leggi hanno posto,  velo necessario,  ma fragile, e che aumenta

      il pregio della cosa in vece di scemarlo, le occasioni cos facili, le

      conseguenze cos equivoche che    pi  in  mano  del  legislatore  il

      prevenirlo che correggerlo.  Regola generale: in ogni delitto che, per

      sua natura, dev'essere il pi delle volte impunito, la pena diviene

      un incentivo.  Ella  propriet  della  nostra  immaginazione  che  le

      difficolt,  se  non  sono  insormontabili o troppo difficili rispetto

      alla  pigrizia  d'animo  di  ciascun  uomo,   eccitano  pi  vivamente

      l'immaginazione  ed ingrandiscono l'oggetto,  perch elleno sono quasi

      altrettanti  ripari  che   impediscono   la   vagabonda   e   volubile

      immaginazione  di  sortire  dall'oggetto,  e costringendola a scorrere

      tutt'i rapporti,  pi strettamente si attacca alla parte piacevole,  a

      cui pi naturalmente l'animo nostro si avventa,  che non alla dolorosa

      e funesta, da cui fugge e si allontana.

      L'attica venere cos severamente punita dalle leggi e cos  facilmente

      sottoposta  ai  tormenti  vincitori  dell'innocenza,  ha  meno  il suo

      fondamento su i bisogni dell'uomo isolato e libero che sulle  passioni

      dell'uomo  sociabile  e  schiavo.  Essa  prende la sua forza non tanto

      dalla saziet dei piaceri,  quanto da quella educazione  che  comincia

      per  render  gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri,

      in quelle case dove si condensa l'ardente giovent,  dove essendovi un

      argine  insormontabile ad ogni altro commercio,  tutto il vigore della

      natura che si sviluppa si consuma inutilmente per l'umanit,  anzi  ne

      anticipa la vecchiaia.

      L'infanticidio  parimente l'effetto di una inevitabile contradizione,

      in  cui    posta una persona,  che per debolezza o per violenza abbia

      ceduto.  Chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di

      sentirne i mali,  come non preferir questa alla miseria infallibile a

      cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto?  La miglior maniera di

      prevenire  questo  delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la

      debolezza contro la tirannia,  la quale esagera i vizi che non possono

      coprirsi col manto della virt.

      Io  non  pretendo  diminuire  il  giusto  orrore  che  meritano questi

      delitti; ma,  indicandone le sorgenti,  mi credo in diritto di cavarne

      una  conseguenza  generale,  cio che non si pu chiamare precisamente

      giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finch la

      legge  non  ha  adoperato  il  miglior  mezzo  possibile  nelle   date

      circostanze d'una nazione per prevenirlo.








      32. SUICIDIO.

      Il  suicidio    un  delitto  che  sembra non poter ammettere una pena

      propriamente detta,  poich ella non pu cadere che o su gl'innocenti,

      o  su  di  un  corpo freddo ed insensibile.  Se questa non far alcuna

      impressione su i viventi,  come non lo farebbe lo sferzare una statua,

      quella  ingiusta e tirannica, perch la libert politica degli uomini

      suppone  necessariamente  che  le pene sieno meramente personali.  Gli

      uomini amano troppo la vita,  e tutto ci che gli circonda li conferma

      in  questo  amore.  La  seducente  immagine del piacere e la speranza,

      dolcissimo inganno de' mortali,  per cui trangugiano a gran  sorsi  il

      male  misto  di  poche  stille di contento,  gli alletta troppo perch

      temer si debba che la necessaria impunit  di  un  tal  delitto  abbia

      qualche  influenza  sugli  uomini.  Chi  teme il dolore ubbidisce alle

      leggi;  ma la morte ne estingue nel  corpo  tutte  le  sorgenti.  Qual

      dunque sar il motivo che tratterr la mano disperata del suicida?

      Chiunque si uccide fa un minor male alla societ che colui che ne esce

      per sempre dai confini, perch quegli vi lascia tutta la sua sostanza,

      ma questi trasporta se stesso con parte del suo avere.

      Anzi se la forza della societ consiste nel numero de' cittadini,  col

      sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione fa un  doppio  danno

      di  quello  che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla

      societ. La questione dunque si riduce a sapere se sia utile o dannoso

      alla nazione il lasciare una perpetua libert di assentarsi a  ciascun

      membro di essa.

      Ogni legge che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda

      insussistente,   non  deve  promulgarsi,  e  come  sugli  animi  regna

      l'opinione,  che ubbidisce alle lente  ed  indirette  impressioni  del

      legislatore,  che  resiste  alle  dirette  e  violente,  cos le leggi

      inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento alle

      leggi anche pi salutari, che sono risguardate pi come un ostacolo da

      superarsi che il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu detto, i

      nostri sentimenti sono limitati quanta venerazione gli uomini  avranno

      per  oggetti  estranei  alle  leggi  tanto  meno ne rester alle leggi

      medesime.  Da questo principio il saggio dispensatore  della  pubblica

      felicit  pu trarre alcune utili conseguenze,  che,  esponendole,  mi

      allontanerebbono troppo dal mio soggetto, che  di provare l'inutilit

      di fare dello stato una prigione.  Una tal legge  inutile  perch,  a

      meno  che  scogli  inaccessibili  o  mare innavigabile non dividano un

      paese  da  tutti  gli  altri,   come  chiudere  tutti  i  punti  della

      circonferenza di esso e come custodire i custodi?  Chi tutto trasporta

      non pu, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che

       commesso non pu pi punirsi, e il punirlo prima  punire la volont

      degli uomini e non le azioni;  egli    un  comandare  all'intenzione,

      parte  liberissima dell'uomo dall'impero delle umane leggi.  Il punire

      l'assente nelle sostanze lasciatevi,  oltre la facile  ed  inevitabile

      collusione,  che  senza tiranneggiare i contratti non pu esser tolta,

      arrenerebbe ogni commercio da nazione a nazione.   Il  punirlo  quando

      ritornasse il reo, sarebbe l'impedire che si ripari il male fatto alla

      societ  col rendere tutte le assenze perpetue.  La proibizione stessa

      di sortire da un  paese  ne  aumenta  il  desiderio  ai  nazionali  di

      sortirne, ed  un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.

      Che  dovremo  pensare  di  un  governo  che  non  ha  altro  mezzo per

      trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni

      dell'infanzia alla loro patria, fuori che il timore?

      La pi sicura maniera  di  fissare  i  cittadini  nella  patria    di

      aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni

      sforzo  perch la bilancia del commercio sia in nostro favore,  cos 

      il massimo interesse del sovrano e della nazione che  la  somma  della

      felicit,   paragonata  con  quella  delle  nazioni  circostanti,  sia

      maggiore che altrove.  I piaceri  del  lusso  non  sono  i  principali

      elementi  di  questa  felicit,   quantunque  questo  sia  un  rimedio

      necessario alla  disuguaglianza,  che  cresce  coi  progressi  di  una

      nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano.

      Dove  i confini di un paese si aumentano in maggior ragione che non la

      popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo,   s perch

      quanto gli uomini sono pi rari tanto  minore l'industria; e quanto 

      minore l'industria,  tanto pi grande la dipendenza della povert dal

      fasto,  ed    tanto  pi  difficile  e  men  temuta la riunione degli

      oppressi contro gli oppressori,  s perch le adorazioni,  gli uffici,

      le distinzioni,  la sommissione, che rendono pi sensibile la distanza

      tra il forte e il debole,   si ottengono pi facilmente dai pochi  che

      dai  molti,  essendo  gli  uomini  tanto  pi indipendenti quanto meno

      osservati,  e tanto meno osservati quanto maggiore ne  il numero.  Ma

      dove  la  popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini,

      il  lusso  si  oppone  al  dispotismo,   perch  anima  l'industria  e

      l'attivit degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al

      ricco  perch  quegli  d'ostentazione,  che  aumentano  l'opinione  di

      dipendenza, abbiano il maggior luogo.  Quindi pu osservarsi che negli

      stati  vasti  e  deboli  e spopolati,  se altre cagioni non vi mettono

      ostacolo, il lusso d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli

      stati popolati pi che vasti il lusso di  comodo  fa  sempre  sminuire

      quello  di  ostentazione.  Ma il commercio ed il passaggio dei piaceri

      del lusso ha questo inconveniente,  che  quantunque  facciasi  per  il

      mezzo  di molti,  pure comincia in pochi,  e termina in pochi,  e solo

      pochissima parte ne gusta il maggior numero,  talch non impedisce  il

      sentimento  della  miseria,  pi  cagionato  dal  paragone  che  dalla

      realit.  Ma la sicurezza e la libert limitata dalle sole leggi  sono

      quelle che formano la base principale di questa felicit,  colle quali

      i piaceri del lusso favoriscono la  popolazione,  e  senza  di  quelle

      divengono lo stromento della tirannia. Siccome le fiere pi generose e

      i  liberissimi  uccelli  si  allontanano nelle solitudini e nei boschi

      inaccessibili,  ed abbandonano le fertili e ridenti campagne  all'uomo

      insidiatore,  cos  gli  uomini  fuggono  i piaceri medesimi quando la

      tirannia gli distribuisce.

      Egli  dunque dimostrato che la legge che  imprigiona  i  sudditi  nel

      loro paese  inutile ed ingiusta. Dunque lo sar parimente la pena del

      suicidio;  e perci,  quantunque sia una colpa che Dio punisce, perch

      solo pu punire anche dopo la  morte  non    un  delitto  avanti  gli

      uomini, perch la pena, in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla

      di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse che una tal pena pu nondimeno

      ritrarre  un  uomo  determinato  dall'uccidersi,  io rispondo: che chi

      tranquillamente rinuncia al bene  della  vita,  che  odia  l'esistenza

      quaggi, talch vi preferisce un'infelice eternit, deve essere niente

      mosso dalla meno efficace e pi lontana considerazione dei figli o dei

      parenti.






      33. CONTRABBANDI.

      Il contrabbando  un vero delitto che offende il sovrano e la nazione,

      ma  la  di  lui  pena  non  dev'essere infamante,  perch commesso non

      produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque d pene infamanti a'

      delitti che non sono reputati tali dagli uomini,  scema il  sentimento

      d'infamia per quelli che lo sono.

      Chiunque vedr stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi

      uccide  un  fagiano ed a chi assassina un uomo o falsifica uno scritto

      importante,   non  far  alcuna   differenza   tra   questi   delitti,

      distruggendosi  in questa maniera i sentimenti morali,  opera di molti

      secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell'animo

      umano,  per far nascere i quali fu creduto necessario l'aiuto dei  pi

      sublimi motivi e un tanto apparato di gravi formalit.

      Questo  delitto  nasce  dalla  legge  medesima  poich,  crescendo  la

      gabella,  cresce sempre il vantaggio,  e per la tentazione di fare il

      contrabbando  e  la facilit di commetterlo cresce colla circonferenza

      da custodirsi e colla diminuzione del volume della merce medesima.  La

      pena  di  perdere  e  la  merce  bandita  e la roba che l'accompagna 

      giustissima,  ma sar tanto pi efficace quanto pi  piccola  sar  la

      gabella,  perch  gli  uomini  non  rischiano  che  a  proporzione del

      vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

      Ma perch mai questo delitto non cagiona infamia  al  di  lui  autore,

      essendo  un  furto  fatto al principe,  e per conseguenza alla nazione

      medesima?  Rispondo che le offese che gli  uomini  credono  non  poter

      essere  loro  fatte,  non  l'interessano tanto che basti a produrre la

      pubblica  indegnazione  contro  di  chi  le  commette.   Tale      il

      contrabbando.  Gli  uomini  su  i  quali  le  conseguenze rimote fanno

      debolissime impressioni,  non veggono il danno che pu  loro  accadere

      per il contrabbando,  anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi

      non  veggono  che  il  danno  fatto  al  principe;   non  sono  dunque

      interessati a privare dei loro suffragi chi fa un contrabbando, quanto

      lo sono contro chi commette un furto privato,  contro chi falsifica il

      carattere, ed altri mali che posson loro accadere.  Principio evidente

      che ogni essere sensibile non s'interessa che per i mali che conosce.

      Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da

      perdere?  No:  vi  sono  dei  contrabbandi che interessano talmente la

      natura del tributo,  parte cos essenziale e  cos  difficile  in  una

      buona  legislazione,  che un tal delitto merita una pena considerabile

      fino alla prigione medesima, fino alla servit;  ma prigione e servit

      conforme  alla  natura del delitto medesimo.  Per esempio la prigionia

      del contrabbandiere di tabacco non dev'essere comune  con  quella  del

      sicario  o  del ladro,  e i lavori del primo,  limitati al travaglio e

      servigio della regalia medesima che ha voluto  defraudare,  saranno  i

      pi conformi alla natura delle pene.

      34. DEI DEBITORI.

      La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il

      legislatore  ad  assicurare  ai  creditori  le  persone  dei  debitori

      falliti,  ma io credo importante il distinguere il fallito doloso  dal

      fallito  innocente,  il  primo dovrebbe esser punito coll'istessa pena

      che  assegnata ai falsificatori delle monete,  poich il  falsificare

      un  pezzo  di  metallo coniato,  che  un pegno delle obbligazioni de'

      cittadini,  non  maggior delitto che il falsificare  le  obbligazioni

      stesse.   Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame

      ha provato innanzi a' suoi giudici che o l'altrui malizia,  o l'altrui

      disgrazia,  o  vicende  inevitabili  dalla  prudenza  umana  lo  hanno

      spogliato delle sue sostanze,  per qual barbaro  motivo  dovr  essere

      gettato in una prigione, privo dell'unico e tristo bene che gli avanza

      di  una  nuda  libert,  a  provare le angosce dei colpevoli,  e colla

      disperazione  della  probit  oppressa  a  pentirsi  forse  di  quella

      innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi

      che  non era in sua bala di non offendere,  leggi dettate dai potenti

      per avidit,  e dai deboli sofferte per quella speranza che per lo pi

      scintilla  nell'animo  umano,  la  quale ci fa credere gli avvenimenti

      sfavorevoli esser per gli altri e gli avantaggiosi per noi? Gli uomini

      abbandonati ai loro sentimenti i pi obvii  amano  le  leggi  crudeli,

      quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell'interesse di ciascuno

      che  fossero moderate,  perch  pi grande il timore di essere offesi

      che la voglia di offendere. Ritornando all'innocente fallito, dico che

      se inestinguibile dovr essere la di lui obbligazione fino  al  totale

      pagamento,  se  non  gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso

      delle parti interessate e di  portar  sotto  altre  leggi  la  di  lui

      industria,  la  quale  dovrebb'esser  costretta  sotto  pene ad essere

      impiegata a rimetterlo in istato di  soddisfare  proporzionalmente  ai

      progressi,  qual  sar  il  pretesto legittimo,  come la sicurezza del

      commercio,  come la sacra propriet  dei  beni,  che  giustifichi  una

      privazione di libert inutile fuori che nel caso di far coi mali della

      schiavit  svelare  i  secreti di un supposto fallito innocente,  caso

      rarissimo nella supposizione  di  un  rigoroso  esame!  Credo  massima

      legislatoria  che il valore degl'inconvenienti politici sia in ragione

      composta della diretta del  danno  pubblico,  e  della  inversa  della

      improbabilit  di  verificarsi.  Potrebbesi  distinguere il dolo dalla

      colpa  grave,  la  grave  dalla  leggiera,  e  questa  dalla  perfetta

      innocenza,   ed   assegnando   al   primo   le  pene  dei  delitti  di

      falsificazione,  alla seconda minori,  ma con privazione  di  libert,

      riserbando  all'ultima  la  scelta  libera  dei mezzi di ristabilirsi,

      togliere alla terza la libert di farlo, lasciandola ai creditori.  Ma

      le  distinzioni  di  grave e di leggero debbon fissarsi dalla cieca ed

      imparzial legge,  non dalla  pericolosa  ed  arbitraria  prudenza  dei

      giudici.  Le fissazioni dei limiti sono cos necessarie nella politica

      come nella matematica,  tanto nella misura  del  ben  pubblico  quanto

      nella misura delle grandezze.

      Con  quale  facilit il provido legislatore potrebbe impedire una gran

      parte  dei  fallimenti   colpevoli,   e   rimediare   alle   disgrazie

      dell'innocente  industrioso!  La pubblica e manifesta registrazione di

      tutt'i contratti,  e la libert a tutt'i cittadini  di  consultarne  i

      documenti  bene  ordinati,  un  banco pubblico formato dai saggiamente

      ripartiti tributi sulla felice  mercatura  e  destinato  a  soccorrere

      colle somme opportune l'infelice ed incolpabile membro di essa, nessun

      reale   inconveniente   avrebbero  ed  innumerabili  vantaggi  possono

      produrre.  Ma le  facili,  le  semplici,  le  grandi  leggi,  che  non

      aspettano  che  il  cenno del legislatore per ispandere nel seno della

      nazione la dovizia e la robustezza,  leggi  che  d'inni  immortali  di

      riconoscenza  di generazione in generazione lo ricolmerebbero,  sono o

      le men cognite o le meno volute.  Uno spirito inquieto  e  minuto,  la

      timida  prudenza  del  momento presente,  una guardinga rigidezza alle

      novit s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la  folla  delle

      azioni dei piccoli mortali.




      35. ASILI.

      Mi  restano  ancora  due  questioni da esaminare: l'una,  se gli asili

      sieno giusti,  e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente

      i  rei  sia  utile o no.  Dentro i confini di un paese non dev'esservi

      alcun luogo indipendente dalle leggi.  La forza di  esse  seguir  deve

      ogni cittadino, come l'ombra segue il corpo.

      L'impunit  e  l'asilo  non  differiscono  che  di pi e meno,  e come

      l'impressione della pena consiste pi  nella  sicurezza  d'incontrarla

      che  nella forza di essa,  gli asili invitano pi ai delitti di quello

      che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili  il formare tante

      piccole sovranit,  perch dove non  sono  leggi  che  comandano,  ivi

      possono  formarsene  delle  nuove  ed opposte alle comuni,  e per uno

      spirito opposto a quello del corpo  intero  della  societ.  Tutte  le

      istorie  fanno  vedere  che  dagli  asili sortirono grandi rivoluzioni

      negli stati e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi

      reciprocamente i rei fralle nazioni,  io non ardirei  decidere  questa

      questione  finch  le  leggi pi conformi ai bisogni dell'umanit,  le

      pene  pi  dolci,   ed   estinta   la   dipendenza   dall'arbitrio   e

      dall'opinione,  non rendano sicura l'innocenza oppressa e la detestata

      virt;   finch  la  tirannia  non  venga  del  tutto  dalla   ragione

      universale,  che  sempre  pi  unisce  gl'interessi  del  trono  e dei

      sudditi,  confinata  nelle  vaste  pianure  dell'Asia,  quantunque  la

      persuasione  di  non  trovare  un  palmo  di terra che perdoni ai veri

      delitti sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.





















      36. DELLA TAGLIA.

      L'altra questione  se sia utile il mettere a prezzo la  testa  di  un

      uomo  conosciuto  reo ed armando il braccio di ciascun cittadino farne

      un carnefice. O il reo  fuori de' confini,  o al di dentro: nel primo

      caso  il  sovrano  stimola i cittadini a commettere un delitto,  e gli

      espone ad un supplicio,  facendo cos un'ingiuria ed  una  usurpazione

      d'autorit  negli  altrui  dominii,  ed autorizza in questa maniera le

      altre nazioni a far lo stesso con lui;  nel secondo mostra la  propria

      debolezza.  Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla.  Di

      pi,  un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virt,  che

      ad  ogni  minimo  vento  svaniscono  nell'animo  umano.  Ora  le leggi

      invitano  al  tradimento,  ed  ora  lo  puniscono.  Con  una  mano  il

      legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e

      coll'altra   premia   chi   gli   rompe  e  chi  gli  spezza;   sempre

      contradittorio a se  medesimo,  ora  invita  alla  fiducia  gli  animi

      sospettosi degli uomini,  ora sparge la diffidenza in tutt'i cuori. In

      vece di prevenire un delitto,  ne fa nascer  cento.  Questi  sono  gli

      espedienti  delle  nazioni  deboli,  le leggi delle quali non sono che

      istantanee riparazioni di un edificio  rovinoso  che  crolla  da  ogni

      parte. A misura che crescono i lumi in una nazione, la buona fede e la

      confidenza  reciproca  divengono  necessarie,  e  sempre pi tendono a

      confondersi colla vera politica. Gli artificii,  le cabale,  le strade

      oscure  ed indirette,  sono per lo pi prevedute,  e la sensibilit di

      tutti rintuzza la sensibilit di ciascuno  in  particolare.  I  secoli

      d'ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad

      ubbidire alla privata,  servono d'instruzione e di sperienza ai secoli

      illuminati.  Ma le leggi che premiano il tradimento e che eccitano una

      guerra clandestina spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si

      oppongono  a  questa  cos  necessaria  riunione  della morale e della

      politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicit,  le nazioni la

      pace,  e  l'universo qualche pi lungo intervallo di tranquillit e di

      riposo ai mali che vi passeggiano sopra.













      37. ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITA'.

      Perch le leggi non puniscono l'intenzione,  non  per che un delitto

      che  cominci  con  qualche  azione  che  ne  manifesti  la  volont di

      eseguirlo non meriti una pena,  bench minore all'esecuzione  medesima

      del  delitto.  L'importanza  di  prevenire  un attentato autorizza una

      pena;  ma siccome tra l'attentato e  l'esecuzione  vi  pu  essere  un

      intervallo,  cos  la pena maggiore riserbata al delitto consumato pu

      dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano pi complici di

      un delitto,  e non tutti  esecutori  immediati,  ma  per  una  diversa

      ragione.  Quando pi uomini si uniscono in un rischio, quant'egli sar

      pi grande tanto pi cercano che sia uguale per tutti; sar dunque pi

      dfficile trovare chi si contenti d'esserne l'esecutore,  correndo  un

      rischio  maggiore degli altri complici.  La sola eccezione sarebbe nel

      caso che all'esecutore fosse fissato un premio;  avendo egli allora un

      compenso  per  il maggior rischio la pena dovrebbe esser eguale.  Tali

      riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non  rifletter  essere

      utilissimo  che  le  leggi  procurino  meno  motivi di accordo che sia

      possibile tra i compagni  di  un  delitto.  Alcuni  tribunali  offrono

      l'impunit  a  quel  complice  di  grave  delitto  che paleser i suoi

      compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi.

      Gl'inconvenienti  sono  che  la  nazione  autorizza   il   tradimento,

      detestabile ancora fra gli scellerati,  perch sono meno fatali ad una

      nazione i delitti di coraggio che quegli di vilt: perch il primo non

       frequente,  perch non aspetta che una forza benefica  e  direttrice

      che lo faccia conspirare al ben pubblico, e la seconda  pi comune e

      contagiosa,  e  sempre  pi  si  concentra  in se stessa.  Di pi,  il

      tribunale fa vedere la propria incertezza,  la debolezza della  legge,

      che  implora  l'aiuto  di chi l'offende.  I vantaggi sono il prevenire

      delitti importanti, e che, essendone palesi gli effetti ed occulti gli

      autori,  intimoriscono il popolo;  di pi,  si contribuisce a mostrare

      che  chi manca di fede alle leggi,  cio al pubblico,   probabile che

      manchi  al  privato.   Sembrerebbemi  che  una  legge   generale   che

      promettesse  la  impunit  al complice palesatore di qualunque delitto

      fosse  preferibile  ad  una  speciale   dichiarazione   in   un   caso

      particolare,  perch  cos  preverrebbe le unioni col reciproco timore

      che ciascun  complice  avrebbe  di  non  espor  che  se  medesimo;  il

      tribunale  non renderebbe audaci gli scellerati che veggono in un caso

      particolare chiesto il loro soccorso.  Una  tal  legge  per  dovrebbe

      accompagnare  l'impunit col bando del delatore...  Ma invano tormento

      me stesso  per  distruggere  il  rimorso  che  sento  autorizzando  le

      sacrosante  leggi,  il  monumento  della pubblica confidenza,  la base

      della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio

      alla nazione sarebbe poi se si mancasse all'impunit promessa,  e  che

      per dotte cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede

      pubblica  chi  ha  corrisposto  all'invito delle leggi!  Non sono rari

      nelle nazioni tali esempi, e perci rari non sono coloro che non hanno

      di una nazione altra idea che di una macchina complicata,  di  cui  il

      pi  destro  e  il  pi  potente ne muovono a lor talento gli ordigni;

      freddi ed insensibili a tutto ci che forma  la  delizia  delle  anime

      tenere  e  sublimi,  eccitano con imperturbabile sagacit i sentimenti

      pi cari e le passioni pi violente,  s tosto che le veggono utili al

      loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.















      38. INTERROGAZIONI SUGGESTIVE, DEPOSIZIONI.

      Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni che chiamansi suggestive

      in  un processo: quelle cio secondo i dottori,  che interrogano della

      specie,  dovendo  interrogare  del  genere,   nelle  circostanze  d'un

      delitto:   quelle   interrogazioni   cio  che,   avendo  un'immediata

      connessione col delitto,  suggeriscono al reo una immediata  risposta.

      Le   interrogazioni   secondo  i  criminalisti  devono  per  dir  cos

      inviluppare spiralmente il fatto,  ma non andare giammai  per  diritta

      linea a quello.  I motivi di questo metodo sono o per non suggerire al

      reo una risposta che lo metta al coperto dell'accusa,  o forse  perch

      sembra  contro la natura stessa che un reo si accusi immediatamente da

      s.  Qualunque sia di questi due motivi  rimarcabile la contradizione

      delle leggi che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura,

      imperocch  qual  interrogazione  pi suggestiva del dolore?  Il primo

      motivo si verifica  nella  tortura,  perch  il  dolore  suggerir  al

      robusto  un'ostinata  taciturnit  onde cambiare la maggior pena colla

      minore,  ed al debole suggerir  la  confessione  onde  liberarsi  dal

      tormento  presente pi efficace per allora che non il dolore avvenire.

      Il  secondo  motivo    ad  evidenza  lo   stesso,   perch   se   una

      interrogazione  speciale  fa contro il diritto di natura confessare un

      reo,  gli spasimi lo faranno molto pi facilmente: ma gli  uomini  pi

      dalla  differenza  de' nomi si regolano che da quella delle cose.  Fra

      gli altri abusi della grammatica i quali non hanno  poco  influito  su

      gli  affari umani,   notabile quello che rende nulla ed inefficace la

      deposizione di un reo gi condannato; egli  morto civilmente,  dicono

      gravemente  i  peripatetici giureconsulti,  e un morto non  capace di

      alcuna azione.  Per sostenere questa vana metafora  molte  vittime  si

      sono  sacrificate,  e bene spesso si  disputato con seria riflessione

      se la  verit  dovesse  cedere  alle  formule  giudiciali.  Purch  le

      deposizioni  di un reo condannato non arrivino ad un segno che fermino

      il corso della giustizia, perch non dovrassi concedere, anche dopo la

      condanna,  e all'estrema miseria del reo e agl'interessi della  verit

      uno spazio congruo,  talch adducendo egli cose nuove,  che cangino la

      natura del  fatto,  possa  giustificar  s  od  altrui  con  un  nuovo

      giudizio?    Le    formalit    e   le   ceremonie   sono   necessarie

      nell'amministrazione  della  giustizia,   s  perch  niente  lasciano

      all'arbitrio dell'amministratore, s perch danno idea al popolo di un

      giudizio  non  tumultuario ed interessato,  ma stabile e regolare,  s

      perch sugli uomini  imitatori  e  schiavi  dell'abitudine  fanno  pi

      efficace impressione le sensazioni che i raziocini. Ma queste senza un

      fatale  pericolo  non  possono mai dalla legge fissarsi in maniera ch

      nuocano alla verit,  la quale,  per essere o troppo semplice o troppo

      composta,  ha  bisogno  di  qualche  esterna  pompa che le concilii il

      popolo ignorante.  Finalmente colui che nell'esame si ostinasse di non

      rispondere  alle interrogazioni fattegli merita una pena fissata dalle

      leggi, e pena delle pi gravi che siano da quelle intimate, perch gli

      uomini non deludano cos  la  necessit  dell'esempio  che  devono  al

      pubblico.  Non  necessaria questa pena quando sia fuori di dubbio che

      un  tal  accusato  abbia  commesso   un   tal   delitto,   talch   le

      interrogazioni  siano  inutili,  nell'istessa maniera che  inutile la

      confessione del delitto quando altre prove ne giustificano  la  reit.

      Quest'ultimo caso  il pi ordinario perch la sperienza fa vedere che

      nella maggior parte dei processi i rei sono negativi.














      39. DI UN GENERE PARTICOLARE DI DELITTI.

      Chiunque  legger  questo  scritto  accorgerassi  che io ho ommesso un

      genere di delitti che ha coperto l'Europa di sangue  umano  e  che  ha

      alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i

      vivi corpi umani, quand'era giocondo spettacolo e grata armonia per la

      cieca  moltitudine  l'udire  i  sordi  confusi  gemiti  dei miseri che

      uscivano dai vortici di nero  fumo,  fumo  di  membra  umane,  fra  lo

      stridere  dell'ossa  incarbonite  e  il  friggersi delle viscere ancor

      palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il secolo

      e la materia non mi permettono  di  esaminare  la  natura  di  un  tal

      delitto.  Troppo lungo,  e fuori del mio soggetto,  sarebbe il provare

      come debba essere necessaria una perfetta uniformit  di  pensieri  in

      uno  stato,  contro  l'esempio  di molte nazioni;  come opinioni,  che

      distano tra di  loro  solamente  per  alcune  sottilissime  ed  oscure

      differenze   troppo   lontane  dalla  umana  capacit,   pure  possano

      sconvolgere  il  ben  pubblico,  quando  una  non  sia  autorizzata  a

      preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a

      segno  che  mentre  alcune  col  contrasto  fermentando  e combattendo

      insieme  si  rischiarano,  e  soprannotando  le  vere,   le  false  si

      sommergono  nell'oblio,  altre,  mal sicure per la nuda loro costanza,

      debbano esser vestite di autorit e di forza.  Troppo lungo sarebbe il

      provare  come,  quantunque  odioso  sembri  l'impero della forza sulle

      menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione,  indi

      l'avvilimento;   quantunque   sembri   contrario   allo   spirito   di

      mansuetudine e fraternit comandato dalla ragione e dall'autorit  che

      pi veneriamo,  pure sia necessario ed indispensabile.  Tutto ci deve

      credersi evidentemente provato e  conforme  ai  veri  interessi  degli

      uomini, se v' chi con riconosciuta autorit lo esercita. Io non parlo

      che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale,  e

      non dei peccati, de' quali le pene, anche temporali, debbono regolarsi

      con altri principii che quelli di una limitata filosofia.














      40. FALSE IDEE DI UTILITA'.

      Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le  false  idee  d'utilit

      che  si  formano  i  legislatori.  Falsa  idea  d'utilit  quella che

      antepone  gl'inconvenienti  particolari  all'inconveniente   generale,

      quella che comanda ai sentimenti in vece di eccitargli,  che dice alla

      logica: servi.  Falsa idea di utilit   quella  che  sacrifica  mille

      vantaggi   reali   per  un  inconveniente  o  immaginario  o  di  poca

      conseguenza,  che toglierebbe agli uomini il fuoco perch  incendia  e

      l'acqua perch annega, che non ripara ai mali che col distruggere.  Le

      leggi che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse

      non  disarmano  che i non inclinati n determinati ai delitti,  mentre

      coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi pi sacre della

      umanit e le pi importanti del codice, come rispetteranno le minori e

      le puramente arbitrarie,  e delle quali tanto facili ed impuni  debbon

      essere le contravenzioni,  e l'esecuzione esatta delle quali toglie la

      libert  personale,   carissima  all'uomo,   carissima  all'illuminato

      legislatore,  e sottopone gl'innocenti a tutte le vessazioni dovute ai

      rei?  Queste peggiorano  la  condizione  degli  assaliti,  migliorando

      quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma gli accrescono,

      perch    maggiore  la  confidenza  nell'assalire i disarmati che gli

      armati.  Queste si chiaman  leggi  non  prevenitrici  ma  paurose  dei

      delitti,  che  nascono  dalla  tumultuosa  impressione di alcuni fatti

      particolari,  non dalla ragionata  meditazione  degl'inconvenienti  ed

      avantaggi di un decreto universale.  Falsa idea d'utilit  quella che

      vorrebbe  dare  a  una  moltitudine di esseri sensibili la simmetria e

      l'ordine che soffre la materia  bruta  e  inanimata,  che  trascura  i

      motivi  presenti,  che  soli  con  costanza e con forza agiscono sulla

      moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole 

      l'impressione,  se una  forza  d'immaginazione,  non  ordinaria  nella

      umanit,    non    supplisce    coll'ingrandimento   alla   lontananza

      dell'oggetto.   Finalmente    falsa  idea   d'utilit   quella   che,

      sacrificando  la  cosa  al  nome,  divide  il ben pubblico dal bene di

      tutt'i particolari.  Vi  una differenza dallo stato di  societ  allo

      stato  di natura,  che l'uomo selvaggio non fa danno altrui che quanto

      basta per far bene a s stesso,  ma l'uomo sociabile   qualche  volta

      mosso  dalle  male  leggi  a  offender  altri senza far bene a s.  Il

      dispotico  getta  il  timore  e  l'abbattimento  nell'animo  de'  suoi

      schiavi,  ma  ripercosso  ritorna con maggior forza a tormentare il di

      lui animo.  Quanto il timore  pi solitario e domestico tanto   meno

      pericoloso  a  chi ne fa lo stromento della sua felicit;  ma quanto 

      pi pubblico ed agita una moltitudine pi grande di uomini tanto  pi

      facile che vi sia o l'imprudente,  o il disperato,  o l'audace accorto

      che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti

      pi grati e tanto pi seducenti quanto il rischio dell'intrapresa cade

      sopra  un  maggior  numero,  ed  il  valore che gl'infelici danno alla

      propria  esistenza  si  sminuisce  a  proporzione  della  miseria  che

      soffrono. Questa  la cagione per cui le offese ne fanno nascere delle

      nuove,  che  l'odio    un  sentimento  tanto pi durevole dell'amore,

      quanto il primo prende la sua forza dalla  continuazione  degli  atti,

      che indebolisce il secondo.

















      41. COME SI PREVENGANO I DELITTI.

      E meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo  il fine principale

      d'ogni  buona  legislazione,  che    l'arte di condurre gli uomini al

      massimo di felicit o al minimo d'infelicit  possibile,  per  parlare

      secondo  tutt'i  calcoli  dei  beni e dei mali della vita.  Ma i mezzi

      impiegati fin ora sono per lo pi falsi ed opposti al  fine  proposto.

      Non    possibile il ridurre la turbolenta attivit degli uomini ad un

      ordine geometrico senza irregolarit e confusione.  Come le costanti e

      semplicissime  leggi della natura non impediscono che i pianeti non si

      turbino nei  loro  movimenti,  cos  nelle  infinite  ed  oppostissime

      attrazioni  del  piacere  e del dolore,  non possono impedirsene dalle

      leggi umane i turbamenti ed il disordine.  Eppur questa   la  chimera

      degli uomini limitati,  quando abbiano il comando in mano. Il proibire

      una moltitudine di azioni indifferenti non  prevenire i  delitti  che

      ne possono nascere, ma egli  un crearne dei nuovi, egli  un definire

      a  piacere  la  virt ed il vizio,  che ci vengono predicati eterni ed

      immutabili. A che saremmo ridotti,  se ci dovesse essere vietato tutto

      ci  che  pu indurci a delitto?  Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso

      de' suoi sensi.  Per un motivo che spinge gli uomini a  commettere  un

      vero  delitto,  ve  ne  son  mille che gli spingono a commetter quelle

      azioni indifferenti che chiamansi delitti dalle male leggi;  e  se  la

      probabilit   dei  delitti    proporzionata  al  numero  dei  motivi,

      l'ampliare la sfera dei  delitti    un  crescere  la  probabilit  di

      commettergli.  La  maggior  parte  delle leggi non sono che privilegi,

      cio un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

      Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e

      che tutta la forza  della  nazione  sia  condensata  a  difenderle,  e

      nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle.  Fate che le leggi

      favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi.    Fate

      che gli uomini le temano,  e temano esse sole.  Il timor delle leggi 

      salutare, ma fatale e fecondo di delitti  quello di uomo a uomo.  Gli

      uomini schiavi sono pi voluttuosi,  pi libertini,  pi crudeli degli

      uomini liberi. Questi meditano sulle scienze,  meditano sugl'interessi

      della  nazione,  veggono  grandi  oggetti,  e  gl'imitano;  ma  quegli

      contenti del giorno presente cercano fra lo strepito del libertinaggio

      una  distrazione  dall'annientamento  in  cui  si   veggono;   avvezzi

      all'incertezza  dell'esito  di  ogni  cosa,  l'esito  de' loro delitti

      divien problematico per essi,  in vantaggio  della  passione  che  gli

      determina.  Se  l'incertezza  delle  leggi  cade  su  di  una  nazione

      indolente per clima,  ella mantiene ed aumenta la di lei  indolenza  e

      stupidit.  Se  cade  in  una nazione voluttuosa,  ma attiva,  ella ne

      disperde l'attivit  in  un  infinito  numero  di  piccole  cabale  ed

      intrighi,  che  spargono  la  diffidenza in ogni cuore e che fanno del

      tradimento e della dissimulazione la base della prudenza.  Se cade  su

      di una nazione coraggiosa e forte,  l'incertezza vien tolta alla fine,

      formando prima molte oscillazioni  dalla  libert  alla  schiavit,  e

      dalla schiavit alla libert.




















      42. DELLE SCIENZE.

      Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libert. I

      mali  che  nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro

      diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che 

      sempre un uomo non volgare,  ha le adorazioni di un popolo ignorante e

      le fischiate di un illuminato.

      Le cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti e moltiplicandone i

      punti  di  vista,  contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri,

      che si modificano vicendevolmente,  tanto  pi  facilmente  quanto  si

      preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze.  In

      faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa

      ignoranza e trema l'autorit disarmata di ragioni,  rimanendo immobile

      la vigorosa forza delle leggi;  perch non v' uomo illuminato che non

      ami  i  pubblici,  chiari  ed  utili  patti  della  comune  sicurezza,

      paragonando il poco d'inutile libert da lui sacrificata alla somma di

      tutte  le  libert sacrificate dagli altri uomini,  che senza le leggi

      poteano divenire conspiranti  contro  di  lui.  Chiunque  ha  un'anima

      sensibile,  gettando uno sguardo su di un codice di leggi ben fatte, e

      trovando di non aver perduto  che  la  funesta  libert  di  far  male

      altrui, sar costretto a benedire il trono e chi lo occupa.

      Non  vero che le scienze sian sempre dannose all'umanit, e quando lo

      furono  era  un  male  inevitabile  agli  uomini.  La  moltiplicazione

      dell'uman genere sulla faccia della terra  introdusse  la  guerra,  le

      arti  pi  rozze,  le  prime  leggi,  che  erano  patti momentanei che

      nascevano colla necessit e con essa  perivano.  Questa  fu  la  prima

      filosofia degli uomini,  i di cui pochi elementi erano giusti,  perch

      la loro indolenza e poca sagacit gli  preservava  dall'errore.  Ma  i

      bisogni  si  moltiplicavano sempre pi col moltiplicarsi degli uomini.

      Erano dunque necessarie impressioni pi forti e pi durevoli  che  gli

      distogliessero  dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilit,

      che si  rendeva  sempre  pi  funesto.  Fecero  dunque  un  gran  bene

      all'umanit  quei  primi  errori  che  popolarono  la  terra  di false

      divinit  (dico  gran  bene  politico)  e  che  crearono  un  universo

      invisibile  regolatore  del  nostro.  Furono  benefattori degli uomini

      quegli che osarono sorprendergli e strascinarono agli altari la docile

      ignoranza.  Presentando loro oggetti posti di l dai sensi,  che  loro

      fuggivan   davanti   a  misura  che  credean  raggiungerli,   non  mai

      disprezzati,  perch non mai ben conosciuti,  riunirono e condensarono

      le  divise  passioni in un solo oggetto,  che fortemente gli occupava.

      Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni  che  si  formarono

      da'  popoli selvaggi,  questa fu l'epoca della formazione delle grandi

      societ,  e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico.  Non parlo

      di  quel popolo eletto da Dio,  a cui i miracoli pi straordinari e le

      grazie pi segnalate tennero luogo della umana  politica.  Ma  come  

      propriet dell'errore di sottodividersi all'infinito,  cos le scienze

      che ne nacquero  fecero  degli  uomini  una  fanatica  moltitudine  di

      ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si scompigliano di modo

      che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono persino l'antico

      stato selvaggio.  Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir

      meglio le opinioni, sono dannose.

      La seconda  nel difficile e  terribil  passaggio  dagli  errori  alla

      verit,  dall'oscurit non conosciuta alla luce.  L'urto immenso degli

      errori utili ai pochi potenti contro le verit utili ai molti  deboli,

      l'avvicinamento  ed  il  fermento  delle  passioni,  che si destano in

      quell'occasione,  fanno infiniti mali alla  misera  umanit.  Chiunque

      riflette  sulle  storie,  le  quali  dopo certi intervalli di tempo si

      rassomigliano quanto all'epoche principali,  vi trover pi volte  una

      generazione   intera  sacrificata  alla  felicit  di  quelle  che  le

      succedono  nel  luttuoso  ma  necessario   passaggio   dalle   tenebre

      dell'ignoranza  alla  luce  della  filosofia,  e  dalla  tirannia alla

      libert, che ne sono le conseguenze.  Ma quando,  calmati gli animi ed

      estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che l'opprimono,

      la verit,  i di cui progressi prima son lenti e poi accelerati, siede

      compagna su i troni de' monarchi ed ha culto  ed  ara  nei  parlamenti

      delle repubbliche, chi potr mai asserire che la luce che illumina la

      moltitudine  sia  pi  dannosa delle tenebre,  e che i veri e semplici

      rapporti delle cose ben conosciute dagli uomini lor sien funesti?

      Se la cieca ignoranza  meno fatale che il mediocre e confuso  sapere,

      poich   questi  aggiunge  ai  mali  della  prima  quegli  dell'errore

      inevitabile da chi ha una vista ristretta al di qua  dei  confini  del

      vero, l'uomo illuminato  il dono pi prezioso che faccia alla nazione

      ed  a  se stesso il sovrano,  che lo rende depositario e custode delle

      sante leggi.  Avvezzo a vedere la verit e a non temerla,  privo della

      maggior   parte   dei   bisogni   dell'opinione   non  mai  abbastanza

      soddisfatti, che mettono alla prova la virt della maggior parte degli

      uomini,  assuefatto a contemplare l'umanit dai  punti  di  vista  pi

      elevati,  avanti  a  lui  la  propria  nazione diventa una famiglia di

      uomini fratelli,  e la distanza dei grandi al  popolo  gli  par  tanto

      minore  quanto    maggiore  la  massa  dell'umanit che ha avanti gli

      occhi.  I filosofi  acquistano  dei  bisogni  e  degli  interessi  non

      conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella

      pubblica  luce  i  principii  predicati  nell'oscurit,  ed acquistano

      l'abitudine di amare la verit per se stessa.  Una  scelta  di  uomini

      tali  forma  la felicit di una nazione,  ma felicit momentanea se le

      buone leggi non  ne  aumentino  talmente  il  numero  che  scemino  la

      probabilit sempre grande di una cattiva elezione.



      43. MAGISTRATI.

      Un  altro  mezzo di prevenire i delitti si  d'interessare il consesso

      esecutore delle  leggi  piuttosto  all'osservanza  di  esse  che  alla

      corruzione.  Quanto  maggiore   il numero che lo compone tanto  meno

      pericolosa  l'usurpazione  sulle  leggi,  perch  la  venalit    pi

      difficile  tra membri che si osservano tra di loro,  e sono tanto meno

      interessati ad accrescere la propria autorit quanto minore  ne    la

      porzione  che  a ciascuno ne toccherebbe,  masslmamente paragonata col

      pericolo dell'intrapresa.  Se il  sovrano  coll'apparecchio'  e  colla

      pompa,  coll'austerit degli editti, col non permettere le giuste e le

      ingiuste querele di chi si crede oppresso, awezzer i sudditi a temere

      pi i magistrati che le leggi, essi profitteranno pi di questo timore

      di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.










      44. RICOMPENSE.

      Un altro mezzo di prevenire i delitti    quello  di  ricompensare  la

      virt.  Su  di  questo  proposito osservo un silenzio universale nelle

      leggi di tutte le nazioni del d d'oggi.  Se i  premi  proposti  dalle

      accademie  ai discuopritori delle utili verit hanno moltiplicato e le

      cognizioni e i buoni libri,  perch  non  i  premi  distribuiti  dalla

      benefica  mano  del  sovrano  non moltiplicherebbeno altres le azioni

      virtuose?  La moneta dell'onore  sempre inesausta e fruttifera  nelle

      mani del saggio distributore.














      45. EDUCAZIONE.

      Finalmente  il pi sicuro ma pi difficil mezzo di prevenire i delitti

      si  di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto e che eccede i

      confini che mi sono prescritto,  oggetto,  oso anche dirlo,  che tiene

      troppo  intrinsecamente  alla natura del governo perch non sia sempre

      fino ai pi remoti secoli della pubblica felicit un campo sterile,  e

      solo  coltivato qua e l da pochi saggi.  Un grand'uomo,  che illumina

      l'umanit che lo perseguita,  ha fatto vedere in dettaglio quali sieno

      le principali massime di educazione veramente utile agli uomini,  cio

      consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti che nella scelta

      e precisione di essi,  nel sostituire gli  originali  alle  copie  nei

      fenomeni  s  morali  che fisici che il caso o l'industria presenta ai

      novelli animi dei giovani,  nello spingere alla virt  per  la  facile

      strada  del  sentimento,  e  nel  deviarli dal male per la infallibile

      della necessit e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando,

      che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.







      46. DELLE GRAZIE.

      A misura che le pene divengono pi dolci,  la clemenza ed  il  perdono

      diventano  meno  necessari.  Felice  la  nazione nella quale sarebbero

      funesti! La clemenza dunque,  quella virt che  stata talvolta per un

      sovrano  il  supplemento' di tutt'i doveri del trono,  dovrebbe essere

      esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed  il

      metodo di giudicare regolare e spedito.  Questa verit sembrer dura a

      chi vive nel disordine del sistema criminale  dove  il  perdono  e  le

      grazie  sono  necessarie  in  proporzione dell'assurdit delle leggi e

      dell'atrocit delle condanne.  Quest' la pi  bella  prerogativa  del

      trono questo  il pi desiderabile attributo della sovranit, e questa

       la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori della pubblica

      felicit  danno  ad  un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo

      favore il pregiudizio dei secoli,  il voluminoso ed imponente  corredo

      d'infiniti  commentatori,  il  grave  apparato dell'eterne formalit e

      l'adesione dei pi insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri

      che la clemenza  la virt del legislatore e non  dell'esecutor  delle

      leggi;   che  deve  risplendere  nel  codice,   non  gi  nei  giudizi

      particolari;  che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i

      delitti  e  che  la  pena  non  ne    la  necessaria conseguenza  un

      fomentare la lusinga dell'impunit,   un far credere  che,  potendosi

      perdonare,  le  condanne  non perdonate siano piuttosto violenze della

      forza che emanazioni  della  giustizia.  Che  dirassi  poi  quando  il

      principe dona le grazie, cio la pubblica sicurezza ad un particolare,

      e  che  con  un  atto  privato  di non illuminata beneficenza forma un

      pubblico  decreto  d'impunit.  Siano  dunque  inesorabili  le  leggi,

      inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari,  ma sia dolce,

      indulgente, umano il legislatore. Saggio architetto, faccia sorgere il

      suo edificio sulla base dell'amor proprio,  e l'interesse generale sia

      il  risultato  degl'interessi  di  ciascuno,  e non sar costretto con

      leggi parziali e con rimedi tumultuosi a separare ad ogni  momento  il

      ben  pubblico  dal  bene  de' particolari,  e ad alzare il simulacro :

      della salute pubblica  sul  timore  e  sulla  diffidenza.  Profondo  e

      sensibile filosofo,  lasci che gli uomini, che i suoi fratelli, godano

      in pace quella piccola porzione di felicit che  lo  immenso  sistema,

      stabilito  dalla  prima  Cagione,  da quello che ,  fa loro godere in

      quest'angolo dell'universo.








      47. CONCLUSIONE.

      Conchiudo con una riflessione,  che la grandezza delle pene dev'essere

      relativa  allo  stato  della  nazione medesima.  Pi forti e sensibili

      devono essere le impressioni sugli animi induriti di  un popolo appena

      uscito dallo stato selvaggio.  Vi vuole il fulmine  per  abbattere  un

      feroce leone che si rivolta al colpo del l fucile. Ma a misura che gli

      animi  si ammolliscono nello stato di societ cresce la sensibilit e,

      crescendo essa,  deve scemarsi la forza della pena,  se costante  vuol

      mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione.

      Da  quanto  si    veduto finora pu cavarsi un teorema generale molto

      utile,  ma poco conforme all'uso,  legislatore il pi ordinario  delle

      nazioni,  cio:  PERCHE'  OGNI  PENA  NON SIA UNA VIOLENZA DI UNO O DI

      MOLTI CONTRO UN PRIVATO CITTADINO, DEV'ESSERE ESSENZIALMENTE PUBBLICA,

      PRONTA, NECESSARIA,  LA MINIMA DELLE POSSIBILI NELLE DATE CIRCOSTANZE,

      POPORZIONATA A' DELITTI, DETTATA DALLE LEGGI.
